Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0919/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/919 della Commissione dell'8 giugno 2022 che modifica la decisione 2005/381/CE per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2022) 3604 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 08/06/2022 In vigore dal: 08/06/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/919 della Commissione dell'8 giugno 2022 che modifica la decisione 2005/381/CE per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 3604] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/919 of 8 June 2022 amending Commission Decision 2005/381/EC as regards the questionnaire for reporting on the application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2022) 3604) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

14.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 159/52 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/919 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2022 che modifica la decisione 2005/381/CE per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 3604] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 21, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE impone agli Stati membri di presentare relazioni annuali alla Commissione sull’applicazione di tale direttiva. (2) La decisione 2005/381/CE della Commissione ( 2 ) stabilisce nel suo allegato un questionario che gli Stati membri devono utilizzare per redigere le relazioni annuali destinate a fornire un resoconto dettagliato dell’applicazione della direttiva 2003/87/CE. (3) La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) ha modificato la direttiva 2003/87/CE in modo da riflettere l’impegno assunto dal Consiglio europeo nel 2014 di ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell’Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990. (4) Al fine di attuare le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2018/410, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione ( 4 ) ha definito norme rivedute per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio del sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni che è iniziato il 1 o gennaio 2021 e nei successivi periodi di scambio. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione ( 5 ) ha stabilito disposizioni rivedute per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della direttiva 2003/87/CE e per l’accreditamento e la supervisione dei verificatori. Tale regolamento di esecuzione ha inoltre stabilito disposizioni per il riconoscimento reciproco dei verificatori e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 si applica alla verifica, effettuata a decorrere dal 1 o gennaio 2019, delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro, nonché alla verifica dei dati pertinenti per l’aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per la determinazione dell’assegnazione gratuita agli impianti. (5) Inoltre le norme per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni sono state aggiornate dal regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione ( 6 ) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione ( 7 ) . (6) È pertanto necessario integrare nella decisione 2005/381/CE le modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE e agli atti delegati e di esecuzione collegati. Inoltre l’ulteriore esperienza acquisita dagli Stati membri e dalla Commissione nell’utilizzo del questionario ha rivelato la necessità di migliorare l’efficienza della comunicazione e la coerenza delle informazioni comunicate. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/381/CE. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato della decisione 2005/381/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022 Per la Commissione Frans TIMMERMANS Vicepresidente esecutivo ( 1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 . ( 2 ) Decisione 2005/381/CE della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( GU L 126 del 19.5.2005, pag. 43 ). ( 3 ) Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 ( GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione ( GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94 ). ( 6 ) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8 ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività ( GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20 ). ALLEGATO «ALLEGATO QUESTIONARIO SULL’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE 1. Informazioni sull’istituzione che presenta la relazione Denominazione e servizio dell’organizzazione: Nome della persona di contatto: Titolo professionale della persona di contatto: Indirizzo: Numero di telefono (con prefisso internazionale): E-mail: 2. Autorità responsabili nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni (EU ETS) e coordinamento tra le autorità Rispondere alle domande della presente sezione nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione . 2.1. Nella tabella in appresso indicare il nome, le abbreviazioni e i recapiti delle autorità competenti coinvolte nell’attuazione dell’EU ETS per gli impianti e per il settore del trasporto aereo nel vostro Stato membro. Se necessario, aggiungere altre righe. Nome Abbreviazione Tipo di autorità competente ( 1 ) Numero ( 2 ) Recapiti ( 3 ) Per l’accreditamento dei verificatori che eseguono la verifica delle comunicazioni delle emissioni, delle comunicazioni dei dati di riferimento, delle comunicazioni dei dati relativi ai nuovi entranti o delle relazioni annuali sul livello di attività vi affidate all’organismo nazionale di accreditamento designato a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) ? Sì/No In caso affermativo, indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti dell’organismo nazionale di accreditamento in questione. Nome Abbreviazione Recapiti ( 5 ) È stata istituita un’autorità nazionale di certificazione per certificare i verificatori a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione ( 6 ) ? Sì/No In caso affermativo, indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti dell’autorità di certificazione nazionale, utilizzando la tabella in appresso. Nome Abbreviazione Recapiti ( 7 ) Nella tabella in appresso indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti dell’amministratore del registro del vostro Stato membro. Nome Abbreviazione Recapiti ( 8 ) 2.2. Nella tabella in appresso indicare, con la relativa abbreviazione, l’autorità competente per ciascuno dei seguenti incarichi. Se necessario, aggiungere altre righe. Quando una delle caselle della seguente tabella è grigia, l’incarico non è pertinente per gli impianti o per il settore del trasporto aereo. Autorità competente responsabile di: Impianti Trasporto aereo Rilascio delle autorizzazioni Approvazione del piano della metodologia di monitoraggio per gli impianti e modifiche significative di tale piano Trattamento delle domande di assegnazione gratuita di quote ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) e del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione ( 10 ) Valutazione delle relazioni annuali sul livello di attività e adeguamento delle quote ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione ( 11 ) Assegnazione a titolo gratuito a norma degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE Attività connesse alle vendite all’asta [il responsabile del collocamento come definito nel regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione ( 12 ) ] Rilascio di quote Approvazione del piano di monitoraggio e modifiche significative apportate a tale piano Ricevimento ed esame delle comunicazioni annuali delle emissioni sottoposte a verifica e delle relazioni di verifica Approvazione delle comunicazioni sui miglioramenti a norma dell’articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione ( 13 ) Ispezione e misure di esecuzione Gestione dell’inclusione unilaterale di attività e gas a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE ( 14 ) Gestione di impianti esclusi ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE ( 15 ) Altro, specificare: 2.3. Qualora nel vostro Stato membro sia designata più di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, quale autorità competente è il punto di contatto di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067? Si prega di rispondere usando l’abbreviazione pertinente nella tabella in appresso. Nome dell’autorità competente che è il punto di contatto di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 Abbreviazione Qualora nel vostro Stato membro sia stata designata più di un’autorità competente per svolgere le attività di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, quali misure sono state adottate per coordinare il lavoro di tali autorità competenti conformemente all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe. Coordinamento delle attività di cui all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 Sì/No Osservazioni (facoltative) Oltre alle autorità locali e regionali un’autorità centrale competente esamina i piani di monitoraggio, le comunicazioni annuali delle emissioni e le comunicazioni sui miglioramenti regolarmente? Un’autorità centrale competente fornisce consulenza o istruzioni alle autorità locali e/o regionali competenti? La consulenza o le istruzioni sono vincolanti? Sono organizzate riunioni periodiche tra le autorità competenti? È prevista una formazione comune per tutte le autorità competenti al fine di garantire un’attuazione armonizzata delle prescrizioni? È stato istituito un gruppo di coordinamento o un gruppo di lavoro strutturato, nel quale il personale dell’autorità competente esamina in dettaglio le questioni di monitoraggio e comunicazione e mette a punto approcci comuni? Sono previste altre attività di coordinamento? In caso affermativo, precisare: 2.4. Quale sistema efficace di scambio di informazioni e di cooperazione è stato istituito a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 tra l’organismo nazionale di accreditamento o, se del caso, l’autorità nazionale di certificazione e l’autorità competente nel vostro Stato membro? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe. Coordinamento delle attività con riferimento all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 Sì/No Osservazioni (facoltative) Sono organizzate riunioni periodiche tra l’organismo nazionale di accreditamento/l’autorità nazionale di certificazione (se pertinente) e l’autorità competente responsabile del coordinamento? È stato istituito un gruppo di lavoro in cui l’organismo nazionale di accreditamento/l’autorità nazionale di certificazione (se del caso), l’autorità competente e i verificatori discutono di questioni in materia di accreditamento e verifica? L’autorità competente può affiancare l’organismo nazionale di accreditamento nelle attività di accreditamento in qualità di osservatore? Sono previste altre attività di coordinamento? In caso affermativo, precisare: 3. Copertura delle attività, degli impianti e degli operatori aerei 3.A. Impianti 3.1. Quanti impianti svolgono le attività e producono le emissioni di gas a effetto serra elencate all’allegato I della direttiva 2003/87/CE? Quanti di questi impianti sono impianti di categoria A, B e C di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Quanti impianti di categoria A sono impianti a basse emissioni ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Impianti Numero Numero complessivo di impianti Impianti di categoria A Impianti di categoria B Impianti di categoria C Quanti impianti di categoria A sono impianti a basse emissioni? Quali attività dell’allegato I sono effettuate da impianti ubicati nel vostro Stato membro? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Attività dell’allegato I Sì/No Attività di combustione di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE Raffinazione di petrolio Produzione di coke Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati) Produzione di ghisa o acciaio come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Produzione o trasformazione di metalli ferrosi come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Produzione di alluminio primario Produzione di alluminio secondario come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Fabbricazione del vetro come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Fabbricazione di prodotti ceramici come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e di altri prodotti a base di gesso come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Fabbricazione di pasta per carta come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Fabbricazione di carta o cartoni come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Produzione di nerofumo come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Produzione di acido nitrico Produzione di acido adipico Produzione di gliossale e acido glicosidico Produzione di ammoniaca Produzione di prodotti chimici organici su larga scala come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Produzione di idrogeno (H 2 ) e gas di sintesi come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Produzione di carbonato di sodio (Na 2 CO 3 ) e di bicarbonato di sodio (NaHCO 3 ), come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti, come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ) Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE 3.2. Sono stati esclusi impianti ai sensi degli articoli 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE? Sì/No In caso affermativo, compilare la tabella in appresso: — totale delle emissioni di impianti esclusi ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE e numero di impianti che hanno superato la soglia di 25 000 tonnellate di CO 2 equivalente ai sensi dell’articolo 27 e che devono rientrare nel sistema per lo scambio di quote di emissioni; — totale delle emissioni di impianti esclusi ai sensi dell’articolo 27 bis , paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e numero di impianti che hanno superato la soglia di 2 500 tonnellate di CO 2 equivalente ai sensi dell’articolo 27 bis , paragrafo 1, e che devono rientrare nel sistema per lo scambio di quote di emissioni; — totale delle emissioni di impianti esclusi ai sensi dell’articolo 27 bis , paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e numero di impianti che hanno superato la soglia di 300 ore di cui all’articolo 27 bis , paragrafo 3, e che devono rientrare nel sistema per lo scambio di quote di emissioni. Esclusione ai sensi dell’articolo 27 o dell’articolo 27 bis , paragrafo 1 o 3, della direttiva 2003/87/CE ( 17 ) Totale delle emissioni di impianti esclusi ai sensi dell’articolo 27 o dell’articolo 27 bis , paragrafo 1 o 3, della direttiva 2003/87/CE Numero di impianti che hanno superato le soglie applicabili e che devono rientrare nel sistema per lo scambio di quote di emissioni Quanti impianti esclusi ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE sono stati chiusi nel periodo di comunicazione? Numero di impianti chiusi Esclusione ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE Esclusione ai sensi dell’articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE 3.B. Operatori aerei 3.3. Quanti operatori aerei svolgono le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE per le quali siete competenti come Stato membro di riferimento? Quanti di questi operatori aerei sono operatori aerei commerciali e quanti no? Sul numero totale di operatori aerei quanti sono emettitori di entità ridotta ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Si prega di specificare, utilizzando la tabella in appresso. Tipo di operatori aerei Numero di operatori aerei commerciali Numero di operatori aerei non commerciali Numero totale Operatori aerei (che non sono emettitori di entità ridotta) Operatori aerei che sono emettitori di entità ridotta Numero totale 4. Rilascio di autorizzazioni agli impianti Rispondere alla domanda 4.1 e alla prima parte della domanda 4.2 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione. Rispondere a tutte le altre domande ogni anno. 4.1. Si prega di specificare nella tabella in appresso in che misura vi è stata un’integrazione o un coordinamento tra la direttiva 2003/87/CE e la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ) . Integrazione e coordinamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra (autorizzazione ETS) e autorizzazione di cui alla direttiva sulle emissioni industriali (autorizzazione IED) Sì/No/In parte Osservazioni (facoltative) L’autorizzazione ETS fa parte integrante dell’autorizzazione IED? In caso negativo, le procedure di autorizzazione previste dalla IED e l’autorizzazione ETS sono integrate? In caso negativo, i regolatori IED controllano se un’autorizzazione ETS sia applicabile e, all’occorrenza, informano l’autorità competente responsabile delle attività nell’ambito dell’EU ETS? L’approvazione dei piani di monitoraggio e la valutazione delle comunicazioni annuali delle emissioni sono effettuate dai regolatori IED? L’ispezione delle attività dell’EU ETS è effettuata dai regolatori IED? Il regolatore IED è tenuto a fornire consulenza o istruzioni sulle attività di monitoraggio, comunicazione e verifica svolte dall’autorità competente nell’ambito dell’EU ETS? In caso affermativo, la consulenza o le istruzioni in questione sono vincolanti? L’integrazione o il coordinamento delle procedure di autorizzazione sono effettuati in un altro modo? In caso affermativo, precisare: 4.2. Quando la legislazione nazionale impone l’aggiornamento dell’autorizzazione a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2003/87/CE? Si prega di fornire dettagli sulle disposizioni del diritto nazionale nella tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe. Categoria di modifiche Dettagli delle disposizioni del diritto nazionale In che circostanze l’autorità competente può ritirare un’autorizzazione? Nella legislazione nazionale un’autorizzazione può scadere? In caso affermativo, in quali circostanze? Quando viene modificata un’autorizzazione a seguito di un aumento della capacità? Quando viene modificata un’autorizzazione a seguito di una riduzione della capacità? Quando viene modificata un’autorizzazione a seguito di modifiche del piano di monitoraggio? Esistono altri tipi di aggiornamento delle autorizzazioni? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: Qual è il numero totale degli aggiornamenti di autorizzazioni che si sono verificati nel periodo di comunicazione? Specificare nella tabella in appresso il numero degli aggiornamenti di autorizzazioni di cui l’autorità competente è a conoscenza. Numero totale di autorizzazioni aggiornate nel periodo di comunicazione 5. Applicazione del regolamento sul monitoraggio e la comunicazione 5.A. Aspetti generali Rispondere alle domande 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione. 5.1. Sono adottate ulteriori disposizioni nazionali per agevolare l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No In caso affermativo, precisare per quali settori sono state attuate o sono in corso di attuazione ulteriori disposizioni nazionali. Sono stati messi a punto orientamenti nazionali aggiuntivi per agevolare la comprensione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No In caso affermativo, precisare per quali settori sono stati elaborati orientamenti nazionali aggiuntivi. 5.2. Quali misure sono state adottate per allineare le prescrizioni in materia di comunicazione dell’EU ETS con quelle di altri meccanismi di comunicazione esistenti quali l’inventario dei gas a effetto serra e il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR)? Compilare la tabella in appresso. Misure per allineare le prescrizioni in materia di comunicazione Sì/No Osservazioni (facoltative) I dati dell’EU ETS sono utilizzati per la stesura della relazione relativa all’inventario dei gas serra La comunicazione delle emissioni nell’ambito dell’EU ETS è utilizzata dalle autorità responsabili degli inventari dei gas serra e dall’ufficio statistico per operare un raffronto con il bilancio energetico nazionale La comunicazione delle emissioni nell’ambito dell’EU ETS è utilizzata dalle autorità responsabili della stesura delle relazioni E-PRTR ai fini delle verifiche di plausibilità e/o di convalida I dati dell’EU ETS sono utilizzati come convalida e garanzia della qualità nelle comunicazioni relative all’inventario dei gas serra Esiste un portale o una piattaforma online per le comunicazioni ai fini dell’EU ETS, dell’E-PRTR e/o per altre finalità Esiste un coordinamento strutturato tra le autorità competenti per l’E-PRTR, l’inventario dei gas serra e l’EU ETS Esistono altre misure per allineare le prescrizioni in materia di comunicazione dell’EU ETS con altre prescrizioni in materia di comunicazione? In caso affermativo, precisare: 5.3. Utilizzate il modello predisposto dalla Commissione per i piani di monitoraggio, le comunicazioni delle emissioni, le relazioni di verifica e/o la comunicazione sui miglioramenti? Sì/No In caso negativo, specificare nella tabella in appresso se il vostro Stato membro ha predisposto appositi modelli elettronici o specifici formati di file per i piani di monitoraggio, le comunicazioni delle emissioni, le relazioni di verifica e/o le comunicazioni sui miglioramenti e indicare quali sono le differenze rispetto al modello elaborato dalla Commissione. Modello o formato di file specifico dello Stato membro ( 19 ) Quali sono le differenze rispetto ai modelli e ai formati di file pubblicati dalla Commissione? Piano di monitoraggio per gli impianti Comunicazione delle emissioni per gli impianti Relazione di verifica per gli impianti Comunicazione sui miglioramenti per gli impianti Modello o formato di file specifico dello Stato membro ( 20 ) Quali sono le differenze rispetto ai modelli e ai formati di file pubblicati dalla Commissione? Piano di monitoraggio per gli operatori aerei Comunicazione delle emissioni per gli operatori aerei Relazione di verifica per gli operatori aerei Comunicazione sui miglioramenti per gli operatori aerei Quali misure sono state attuate per conformarsi alle prescrizioni di cui all’articolo 74, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Precisare qui di seguito. 5.4. Utilizzate un sistema automatizzato per lo scambio elettronico dei dati tra gestori o operatori aerei e l’autorità competente e altri soggetti? Sì/No In caso affermativo, precisare quali disposizioni sono state attuate per conformarsi alle prescrizioni di cui all’articolo 75, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. 5.B. Impianti Rispondere alla domanda 5.17 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione. 5.5. Nella tabella in appresso inserire, per i combustibili elencati, il consumo totale di combustibili e le emissioni totali annue sulla base dei dati comunicati nella comunicazione delle emissioni del gestore per l’anno di riferimento. Descrizione del tipo di combustibile Consumo totale di combustibile (TJ) Emissioni annue totali (t CO 2 ) Carbon fossile Lignite e carbone sub-bituminoso Torba Coke Gas naturale Gas di cokeria Gas di altoforno Gas di raffineria e altri gas derivanti da processi industriali Olio combustibile Gas di petrolio liquefatto Coke di petrolio Altri combustibili fossili ( 21 ) 5.6. Nella tabella in appresso indicare le emissioni complessive aggregate per ciascuna categoria del formato comune per la trasmissione delle relazioni ( Common Reporting Format - CRF) dell’IPCC sulla base dei dati forniti nelle comunicazioni delle emissioni dal gestore a norma dell’articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Categoria CRF 1 (Energia) Categoria CRF 2 (Emissioni di processo) Emissioni totali (t CO 2(e) ) Emissioni di combustione totali (t CO 2(e) ) Emissioni di processo totali (t CO 2(e) ) 5.7. Nella tabella in appresso indicare per ciascuna categoria di impianto e per ciascun tipo di combustibile o di materiale il numero di impianti per i quali l’autorità competente ha approvato i valori standard di cui all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Categoria di impianto ( 22 ) Tipo di combustibile o materiale Numero di impianti che utilizzano un valore standard 5.8. Nella tabella in appresso indicare il numero di impianti per i quali l’autorità competente ha concesso l’utilizzo di una frequenza delle analisi diversa a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, nonché la conferma che il piano di campionamento in tali casi è pienamente documentato e rispettato. Nome del combustibile o del materiale Numero di impianti per i quali l’autorità competente ha autorizzato una frequenza delle analisi diversa Numero di flussi di fonti di maggiore entità per i quali è applicata una frequenza delle analisi diversa Conferma del fatto che il piano di campionamento è pienamente documentato e rispettato Sì/No. In caso negativo, indicare il motivo 5.9. Se gli approcci del “livello più elevato” per i flussi di fonti di maggiore entità o le fonti di emissioni di maggiore entità degli impianti di categoria C di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 non trovano applicazione, indicare nella tabella in appresso, per i singoli impianti per i quali si è verificata questa situazione, i flussi di fonti interessati o la fonte di emissione in questione, il parametro di monitoraggio interessato, il livello più elevato richiesto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e il livello applicato. Codice identificativo dell’impianto ( 23 ) Fonte di flusso interessata nella metodologia fondata su calcoli Fonte di emissione interessata nella metodologia fondata su misure Parametro di monitoraggio interessato ( 24 ) Il livello più elevato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 Livello applicato in pratica 5.10. Nella tabella in appresso indicare il numero degli impianti di categoria B di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 che non applicano l’approccio del livello più elevato per tutti i flussi di fonti di maggiore entità e tutte le fonti di emissioni di maggiore entità ( 25 ) in conformità con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione. Metodologia di monitoraggio ( 26 ) Principale attività dell’allegato I Numero di impianti interessati 5.11. Negli impianti del vostro Stato membro è stato applicato l’approccio alternativo a norma dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione? Sì/No In caso affermativo, compilare la tabella in appresso. Codice identificativo dell’impianto ( 27 ) Motivi che giustificano l’approccio alternativo ( 28 ) Parametro per il quale non è stato raggiunto almeno il livello 1 ( 29 ) Stima delle emissioni interessate da questo parametro 5.12. Indicare nella tabella in appresso il numero di impianti di categoria A, B e C che erano tenuti a presentare una comunicazione sui miglioramenti e l’hanno effettivamente presentata in conformità con l’articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Le informazioni contenute nella tabella in appresso si riferiscono alla presentazione della comunicazione sui miglioramenti nel periodo di comunicazione precedente. Categoria dell’impianto Principale attività dell’allegato I Tipo di comunicazione sui miglioramenti ( 30 ) Numero di impianti che sono tenuti a trasmettere una comunicazione sui miglioramenti Numero di impianti che hanno effettivamente presentato una comunicazione sui miglioramenti 5.13. Nel vostro Stato membro è stato trasferito CO 2 intrinseco conformemente all’articolo 48 o CO 2 conformemente all’articolo 49 o N 2 O conformemente all’articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No In caso affermativo, compilare la tabella in appresso. Tipo di trasferimento ( 31 ) Codice identificativo ( 32 ) dell’impianto cedente ( 33 ) Codice identificativo ( 34 ) dell’impianto destinatario Quantitativo di CO 2 o di N 2 O trasferito ( 35 ) (t CO 2 o t N 2 O) Emissioni di CO 2 intrinseco ricevute (t CO 2 ) Principale attività dell’allegato I dell’impianto destinatario in caso di trasferimento di CO 2 (articolo 49) o di trasferimento di N 2 O (articolo 50) Numero dell’autorizzazione per il sito di stoccaggio (autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE) in caso di trasferimento verso il sito di cattura e stoccaggio del carbonio 5.14. Esistono impianti nel vostro Stato membro che si sono avvalsi della misurazione in continuo delle emissioni a norma dell’articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso le emissioni totali di ciascun impianto, le emissioni coperte dalla misurazione in continuo delle emissioni e se il gas misurato contiene CO 2 da biomassa. Codice identificativo ( 36 ) degli impianti che emettono CO 2 Codice identificativo ( 36 ) degli impianti che emettono N 2 O Emissioni totali annue (t CO 2(e) ) Emissioni oggetto di misurazione in continuo (t CO 2(e) ) I gas di combustione misurati contengono biomassa? Sì/No 5.15. Nella tabella in appresso indicare per ciascuna attività principale di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE: — il numero degli impianti di categoria A, B e C che utilizzano biomassa; — le emissioni totali da biomassa considerate pari a zero, ossia per le quali non si applicano criteri di sostenibilità o criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o per le quali i criteri di sostenibilità o i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono rispettati; — le emissioni totali da biomassa che non sono considerate pari a zero, ossia per le quali si applicano criteri di sostenibilità o criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ma tali criteri non sono rispettati; — le emissioni fossili totali degli impianti che utilizzano biomassa; — il contenuto energetico della biomassa con fattore di emissione pari a zero; — il contenuto energetico della biomassa con fattore di emissione diverso da zero; e — l’energia fossile consumata da impianti che utilizzano biomassa. Principale attività dell’allegato I Categoria dell’impianto Numero degli impianti di categoria A, B e C che utilizzano biomassa Emissioni da biomassa per le quali sono applicati e rispettati criteri di sostenibilità o criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e emissioni da biomassa a cui non si applicano criteri di sostenibilità (t CO 2(e) ) Emissioni da biomassa a cui si applicano i criteri di sostenibilità o i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ma che non soddisfano tali criteri (t CO 2(e) ) Emissioni fossili (t CO 2(e) ) Contenuto energetico della biomassa con fattore di emissione pari a zero (TJ) Contenuto energetico della biomassa con fattore di emissione diverso da zero (TJ) Contenuto di combustibili/materiali fossili (TJ) Quali tra i metodi utilizzati per verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità o dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono di norma applicati nel vostro Stato membro? Se si utilizzano sistemi nazionali per verificare tale conformità, si prega di descriverne gli elementi principali. 5.16. Qual è la quantità totale di emissioni di CO 2 fossile prodotte da rifiuti utilizzati come combustibile o materiale in entrata? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Emissioni (t CO 2 ) Rifiuti utilizzati dagli impianti di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE 5.17. Il vostro Stato membro ha autorizzato l’uso di piani di monitoraggio semplificati, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No In caso affermativo, specificare nella tabella in appresso che tipo di valutazione dei rischi è stata effettuata e su quali principi si è fondata. Tipo di valutazione dei rischi ( 37 ) Principi generali della valutazione dei rischi 5.C. Operatori aerei Rispondere alla domanda 5.23 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione. 5.18. Quanti operatori aerei utilizzano il metodo A o il metodo B per determinare il consumo di carburante? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Metodo per determinare il consumo di carburante Numero di operatori aerei Percentuale di emettitori di entità ridotta (sul numero totale di operatori aerei nella seconda colonna) che determina il consumo di carburante Metodo A Metodo B Metodi A e B 5.19. Nella tabella in appresso specificare — le emissioni complessive aggregate di tutti i voli e dei voli nazionali effettuati nel periodo di comunicazione dagli operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento; — le emissioni complessive aggregate dei voli effettuati nell’ambito del regime CORSIA da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento; — le emissioni complessive aggregate soggette a obblighi di compensazione nell’ambito del regime CORSIA prodotte da voli effettuati da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento; — le emissioni complessive aggregate dei voli che rientrano nell’ambito del regime di scambio di quote di emissioni svizzero, effettuati da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento. Emissioni totali (t CO 2 ) Emissioni totali dei voli effettuati da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento Emissioni totali dei voli interni effettuati da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento Emissioni totali dei voli effettuati nell’ambito del regime CORSIA da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento Emissioni totali soggette a obblighi di compensazione nel quadro del regime CORSIA prodotte da voli effettuati da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento Emissioni totali dei voli effettuati nell’ambito del regime di scambio di quote di emissioni svizzero da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento Quanti operatori aerei hanno comunicato voli tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi in conformità con l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione ( 38 ) ? Numero totale di operatori aerei che comunicano le emissioni prodotte dai voli effettuati in paesi terzi nella comunicazione delle emissioni 5.20 Nella tabella in appresso indicare: — il numero di operatori aerei che utilizzano biocarburanti; — le emissioni totali da biocarburanti considerate pari a zero, ossia per le quali i criteri di sostenibilità o i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono rispettati; e — le emissioni totali da biocarburanti che non sono considerate pari a zero, per le quali cioè si applicano criteri di sostenibilità o criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ma tali criteri non sono rispettati. Numero di operatori aerei che utilizzano biocarburanti Emissioni prodotte da biocarburanti a cui si applicano criteri di sostenibilità o criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che sono rispettati (t CO 2 ) Emissioni prodotte da biocarburanti a cui si applicano criteri di sostenibilità o criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che però non sono rispettati (t CO 2 ) 5.21. Nella tabella in appresso indicare: — il numero di emettitori di entità ridotta che utilizzano lo strumento per emettitori di entità ridotta ( small emitters tool - SET) al fine di determinare il relativo consumo di carburante; — il numero di operatori aerei che emettono meno di 25 000 tonnellate di CO 2 o di operatori aerei con emissioni totali di CO 2 inferiori a 3 000 tonnellate la cui comunicazione delle emissioni è elaborata mediante il dispositivo di supporto all’EU ETS, indipendentemente dagli input dell’operatore aereo; — il numero di operatori aerei che utilizzano un metodo alternativo per determinare le emissioni dei voli per cui mancano i dati; e — il numero di operatori aerei che utilizzano lo strumento per emettitori di entità ridotta per determinare le emissioni dei voli per cui mancano i dati conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Numero di emettitori di entità ridotta che utilizzano lo strumento per emettitori di entità ridotta al fine di determinare il consumo di carburante Numero di operatori aerei che emettono meno di 25 000 tonnellate di CO 2 o di operatori aerei con emissioni totali di CO 2 inferiori a 3 000 tonnellate la cui comunicazione delle emissioni è elaborata mediante il dispositivo di supporto all’EU ETS, indipendentemente dagli input dell’operatore aereo Numero di operatori aerei che utilizzano un metodo alternativo per determinare le emissioni dei voli per i quali mancano i dati Numero di operatori aerei che utilizzano lo strumento SET ( small emitters tool ) di cui all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per determinare le emissioni dei voli per i quali mancano i dati 5.22. Nella tabella in appresso indicare il numero di operatori aerei che erano tenuti a presentare una comunicazione sui miglioramenti e l’hanno effettivamente presentata in conformità con l’articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Le informazioni richieste nella tabella in appresso si riferiscono alla presentazione delle comunicazioni sui miglioramenti nel periodo di comunicazione precedente. Numero di operatori aerei tenuti a presentare una comunicazione sui miglioramenti Numero di operatori arerei che ha effettivamente presentato una comunicazione sui miglioramenti 5.23. Il vostro Stato membro ha autorizzato l’uso di piani di monitoraggio semplificati, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No. In caso affermativo, specificare nella tabella in appresso che tipo di valutazione dei rischi è stata effettuata e su quali principi si è basata. Tipo di valutazione dei rischi ( 39 ) Principi generali della valutazione dei rischi 6. Disposizioni in materia di verifica 6.A. Aspetti generali 6.1. Indicare nella tabella in appresso il numero totale di verificatori che eseguono la verifica delle comunicazioni dei gestori o degli operatori aerei ( 40 ) . Per quanto riguarda il numero totale di verificatori di un altro Stato membro, indicare lo Stato membro in cui i verificatori sono stati accreditati dall’organismo nazionale di accreditamento. Per gli impianti Per il settore del trasporto aereo Numero Stato membro di accreditamento Numero Stato membro di accreditamento Numero totale di verificatori accreditati nel vostro Stato membro Numero totale di verificatori certificati nel vostro Stato membro Numero di verificatori accreditati da un organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro che hanno effettuato verifiche nel vostro Stato membro Numero di verificatori certificati da un’autorità nazionale di certificazione di un altro Stato membro che hanno effettuato verifiche nel vostro Stato membro (se pertinente) Indicare nella tabella in appresso il numero di verificatori accreditati per un particolare ambito di accreditamento di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. Se gli Stati membri hanno autorizzato la certificazione di verificatori che sono persone fisiche a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, indicare anche il numero di verificatori che sono persone fisiche certificate per un determinato ambito di certificazione di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. Ambito di accreditamento o certificazione di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 Numero di verificatori accreditati nel vostro Stato membro Numero di verificatori certificati nel vostro Stato membro 6.2. Nella tabella in appresso fornire informazioni sull’applicazione delle prescrizioni per lo scambio di informazioni di cui al capo VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067: Informazioni sull’applicazione delle prescrizioni per lo scambio di informazioni di cui al capo VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 Sono stati trasmessi tutti i programmi di lavoro in conformità con l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067? Dall’organismo nazionale di accreditamento del vostro Stato membro ( 41 ) Dall’organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro ( 41 ) Sono state trasmesse tutte le relazioni di gestione in conformità con l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067? Dall’organismo nazionale di accreditamento del vostro Stato membro ( 41 ) Dall’organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro ( 41 ) Sono state trasmesse tutte le comunicazioni sullo scambio di informazioni in conformità con l’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067? All’organismo nazionale di accreditamento del vostro Stato membro ( 41 ) All’organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro ( 41 ) Numero di misure amministrative adottate nei confronti di verificatori accreditati dal vostro Stato membro Sospensione Revoca dell’accreditamento Riduzione dell’ambito Numero di misure amministrative adottate nei confronti di verificatori certificati dal vostro Stato membro (se del caso) Sospensione Revoca dell’accreditamento Riduzione dell’ambito Numero di volte in cui l’organismo nazionale di accreditamento nel vostro Stato membro ha chiesto all’organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro di effettuare attività di vigilanza per suo conto ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 Numero di reclami pervenuti sui verificatori accreditati dal vostro Stato membro e numero di reclami risolti Numero di reclami presentati Numero di reclami della colonna di sinistra risolti Numero di reclami del precedente periodo di comunicazione che sono stati risolti ( 42 ) Ove applicabile, numero di reclami pervenuti sui verificatori certificati dal vostro Stato membro e numero di reclami risolti Numero di reclami presentati Numero di reclami della colonna di sinistra risolti Numero di reclami del precedente periodo di comunicazione che sono stati risolti ( 42 ) Numero di casi di mancata conformità dei verificatori notificati nell’ambito dello scambio di informazioni e numero di casi risolti Numero di casi di mancata conformità Numero di casi di mancata conformità della colonna di sinistra che sono stati risolti Numero di casi di mancata conformità del precedente periodo di comunicazione che sono stati risolti ( 42 ) 6.B. Impianti 6.3. Per quali impianti l’autorità competente ha effettuato una stima prudenziale delle emissioni a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe. Codice identificativo dell’impianto ( 43 ) Emissioni annue totali dell’impianto (t CO 2(e) ) Motivo per effettuare una stima prudenziale ( 44 ) Percentuale delle emissioni dell’impianto, secondo una stima prudenziale Metodo utilizzato per una stima prudenziale delle emissioni Ulteriori azioni intraprese o proposte ( 45 ) Quanti impianti sono stati oggetto di una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica o non hanno trasmesso una comunicazione delle emissioni entro il termine prescritto? Selezionare l’opzione ( 46 ) Numero complessivo di impianti 6.4. Alcune relazioni di verifica contenevano inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso: Principale attività dell’allegato I Tipo di problema riscontrato ( 47 ) Numero di impianti Numero di problemi riscontrati Percentuale di comunicazioni delle emissioni verificate che hanno portato alla stima prudenziale delle emissioni da parte dell’autorità competente 6.5. L’autorità competente ha svolto controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate? Sì/No In caso affermativo, specificare quali controlli sono stati effettuati utilizzando la tabella in appresso: Controlli sulle relazioni di verifica verificate Percentuale delle comunicazioni delle emissioni di cui sono state verificate la completezza e la coerenza interna % Percentuale delle comunicazioni delle emissioni di cui è stata verificata la coerenza con il piano di monitoraggio % Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state oggetto di un controllo incrociato con i dati di assegnazione % Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state oggetto di un controllo incrociato con altri dati Si prega di indicare nella terza colonna le informazioni che sono state oggetto di controlli incrociati con altri dati % Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state analizzate in dettaglio Si prega di fornire nella terza colonna informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le comunicazioni delle emissioni destinate ad analisi dettagliata ( 48 ) % Numero di comunicazioni delle emissioni verificate che sono state respinte per via della mancata conformità con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 Numero di comunicazioni delle emissioni verificate che sono state respinte per altri motivi Indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le comunicazioni delle emissioni Azioni intraprese a seguito del respingimento di comunicazioni delle emissioni verificate Altre azioni intraprese a seguito di controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate 6.6. Si è rinunciato a effettuare visite in loco di impianti che emettono più di 25 000 tonnellate di CO 2(e) l’anno? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di impianti per i quali si è rinunciato alla visita in loco in una condizione particolare. Se necessario, aggiungere altre righe. Condizioni per la rinuncia alla visita in loco ( 49 ) Principale attività dell’allegato I Numero di impianti Si è rinunciato a effettuare visite in loco di impianti a basse emissioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di impianti per i quali si è rinunciato alla visita in loco. Numero totale di visite in loco cui si è rinunciato per gli impianti a basse emissioni 6.7. Sono state effettuate visite in loco virtuali in conformità con l’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso: — la causa di forza maggiore e il numero di impianti per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali, — se è stata ottenuta l’approvazione di un’autorità competente o se è stata applicata un’autorizzazione generica in conformità con l’articolo 34 bis , paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e — la conferma che sono state soddisfatte le condizioni per la conduzione di visite in loco virtuali in conformità con l’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. Causa di forza maggiore Numero di impianti per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali Approvazione da parte dell’autorità competente o applicazione dell’articolo 34 bis , paragrafo 4 ( 50 ) Conferma del soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 34 bis 6.C. Operatori aerei 6.8. Per quali operatori aerei l’autorità competente ha effettuato una stima prudenziale delle emissioni a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe. Codice identificativo dell’operatore aereo ( 51 ) Emissioni annue totali dell’operatore aereo (t CO 2(e) ) Motivo per effettuare una stima prudenziale ( 52 ) Percentuale delle emissioni dell’operatore aereo secondo una stima prudenziale Metodo utilizzato per una stima prudenziale delle emissioni Ulteriori azioni intraprese o proposte ( 53 ) Quanti operatori aerei hanno ricevuto una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica o non hanno trasmesso una comunicazione delle emissioni entro il termine prescritto? Selezionare l’opzione ( 54 ) Numero totale di operatori aerei 6.9. Alcune relazioni di verifica contenevano inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No In caso affermativo, si prega di fornire rispettivamente, nelle tabelle in appresso, informazioni sulle emissioni e informazioni sui dati relativi alle tonnellate-chilometro. Tabella per i dati relativi alle comunicazioni delle emissioni Tipo di problema riscontrato ( 55 ) Numero di operatori aerei Numero di problemi riscontrati Percentuale di comunicazioni delle emissioni verificate che hanno portato alla stima prudenziale delle emissioni da parte dell’autorità competente Tabella per i dati relativi alle comunicazioni delle tonnellate-chilometro Tipo di problema riscontrato ( 56 ) Numero di operatori aerei Numero di problemi riscontrati 6.10. L’autorità competente ha svolto controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate? Sì/No In caso affermativo, specificare quali controlli sono stati effettuati utilizzando le tabelle in appresso rispettivamente per le emissioni e per i dati relativi alle tonnellate-chilometro. Tabella per i dati relativi alle comunicazioni delle emissioni Controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate Percentuale delle comunicazioni delle emissioni di cui sono state verificate la completezza e la coerenza interna % Percentuale delle comunicazioni delle emissioni di cui è stata verificata la coerenza con il piano di monitoraggio % Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state oggetto di un controllo incrociato con altri dati Si prega di indicare nella terza colonna le informazioni che sono state oggetto di controlli incrociati con altri dati % Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state analizzate in dettaglio Si prega di fornire nella terza colonna informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le comunicazioni delle emissioni destinate ad analisi dettagliata ( 57 ) % Numero di comunicazioni delle emissioni verificate che sono state respinte per via della mancata conformità con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 Numero di comunicazioni delle emissioni verificate che sono state respinte per altri motivi Indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le comunicazioni delle emissioni Azioni intraprese a seguito del respingimento di comunicazioni delle emissioni verificate Altre azioni intraprese a seguito di controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate Tabella per i dati relativi alle comunicazioni delle tonnellate-chilometro Controlli sulle comunicazioni delle tonnellate-chilometro Percentuale di comunicazioni delle tonnellate-chilometro di cui sono state verificate la completezza e la coerenza interna % Percentuale di comunicazioni delle tonnellate-chilometro di cui è stata verificata la coerenza con il piano di monitoraggio % Percentuale di comunicazioni delle tonnellate-chilometro che sono state oggetto di un controllo incrociato con altri dati Si prega di indicare nella terza colonna le informazioni che sono state oggetto di controlli incrociati con altri dati % Percentuale di comunicazioni delle tonnellate-chilometro che sono state analizzate in dettaglio Nella terza colonna, fornire informazioni sui criteri utilizzati per scegliere le comunicazioni delle tonnellate-chilometro destinate ad analisi dettagliata ( 58 ) % Numero di comunicazioni delle tonnellate-chilometro verificate che sono state respinte per via della mancata conformità con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 Numero di comunicazioni delle tonnellate-chilometro verificate che sono state respinte per altri motivi Indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le comunicazioni delle tonnellate-chilometro Azioni intraprese a seguito di controlli sulle comunicazioni delle tonnellate-chilometro verificate 6.11. Si è rinunciato a effettuare visite in loco di emettitori di entità ridotta di cui all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di emettitori di entità ridotta per i quali si è rinunciato alla visita in loco. Numero totale di visite in loco per gli emettitori di entità ridotta a cui si è rinunciato 6.12. Sono state effettuate visite in loco virtuali in conformità con l’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso: — la causa di forza maggiore e il numero di operatori aerei per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali, — se è stata ottenuta l’approvazione di un’autorità competente o se è stata applicata un’autorizzazione generica in conformità con l’articolo 34 bis , paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e — la conferma che sono state soddisfatte le condizioni per la conduzione di visite in loco virtuali in conformità con l’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. Causa di forza maggiore Numero di operatori aerei per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali Approvazione da parte dell’autorità competente o applicazione dell’articolo 34 bis , paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 ( 59 ) Conferma del soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 34 bis 7. Registri 7.1. Allegare una copia dei termini e delle condizioni specifiche del vostro Stato membro che deve essere firmata dai titolari dei conti. 7.2. Nei casi in cui è stato chiuso un conto del registro perché non esisteva alcuna ragionevole possibilità che un impianto o un operatore aereo restituissero quote aggiuntive, illustrare nella tabella in appreso il motivo di tale situazione e indicare il numero di quote ancora dovute. Se necessario, aggiungere altre righe. Codice identificativo dell’impianto/dell’operatore aereo ( 60 ) Nome dell’operatore aereo Nome dell’impianto Numero di quote ancora dovute Motivo dell’assenza di ragionevoli possibilità 7.3. In quante occasioni durante l’anno di riferimento gli operatori aerei si sono avvalsi della possibilità di conferire un mandato a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione ( 61 ) ? Si prega di precisare il numero di occasioni. Numero di occasioni in cui ci si è avvalsi della possibilità di conferire un mandato nel corso del periodo di comunicazione Quali operatori aerei si sono avvalsi della possibilità di conferire un mandato nel corso del periodo di comunicazione a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1122? Fornire le informazioni utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe. Codice identificativo dell’operatore aereo ( 62 ) Nome dell’operatore aereo 8. Assegnazione Rispondere alle domande 8.1, 8.2, 8.3, 8.10, 8.11 e 8.17 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione. 8.A. Aspetti generali 8.1. State utilizzando il modello elaborato dalla Commissione per i piani della metodologia di monitoraggio, le comunicazioni dei dati di riferimento, le relazioni annuali sul livello di attività e le relazioni di verifica? Sì/No In caso negativo, specificare nella tabella che segue se il vostro Stato membro ha predisposto appositi modelli elettronici o specifici formati di file per i piani della metodologia di monitoraggio, le comunicazioni dei dati di riferimento, le relazioni annuali sul livello di attività e le relazioni di verifica e indicare quali sono le differenze rispetto al modello elaborato dalla Commissione. Modello o formato di file specifico dello Stato membro ( 63 ) Quali elementi del modello o del formato di file specifico sono specifici dello Stato membro ( 64 ) ? Piano della metodologia di monitoraggio Comunicazione dei dati di riferimento Relazione annuale sul livello di attività Relazione di verifica 8.2. Sono imposti canoni agli operatori in relazione alle attività di cui al regolamento delegato (UE) 2019/331 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No In caso affermativo, si prega di fornire, nella tabella in appresso, informazioni dettagliate sui canoni in questione: Motivo del canone/descrizione Importo in euro Approvazione del piano della metodologia di monitoraggio Approvazione di modifiche significative apportate al piano della metodologia di monitoraggio Altro, specificare: 8.3. Se gli Stati membri stanno utilizzando un sistema informatico, tale sistema contempla anche le attività di cui al regolamento delegato (UE) 2019/331 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No 8.4. Inserire nella tabella in appresso informazioni concernenti la rinuncia alle quote e la sospensione delle stesse nonché il recupero di quote assegnate in eccesso: Numero di impianti Quanti impianti hanno rinunciato all’assegnazione gratuita di quote per quanto riguarda tutti i sottoimpianti o alcuni di essi a norma dell’articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2019/331? Per quanti impianti l’autorità competente ha sospeso il rilascio di quote in conformità con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Per quanti impianti l’autorità competente ha recuperato quote assegnate in eccesso in conformità con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? 8.5. Vi sono sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o di combustibili per cui è stato applicato l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di sottoimpianti in questione: Numero di sottoimpianti in questione oggetto di un parametro di riferimento di combustibili Numero di sottoimpianti in questione oggetto di un parametro di riferimento di calore Vi sono sottoimpianti per i quali l’autorità competente ha respinto l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di sottoimpianti: Numero di sottoimpianti in questione oggetto di un parametro di riferimento di combustibili Numero di sottoimpianti in questione oggetto di un parametro di riferimento di calore Vi sono sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o di combustibili per cui è stato applicato l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di sottoimpianti in questione: Numero di sottoimpianti in questione oggetto di un parametro di riferimento di combustibili Numero di sottoimpianti in questione oggetto di un parametro di riferimento di calore 8.6. Specificare il numero di impianti che sono stati esclusi dall’ambito di applicazione dell’EU ETS: Motivo Numero di impianti Cessazione Riduzione di capacità dell’impianto che effettua attività di combustione al di sotto di 20 MW Riduzione di capacità dell’impianto al di sotto di una soglia di capacità di produzione indicata nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Vendita o cessione di una parte dell’impianto a un altro soggetto giuridico, tale da portare l’impianto al di sotto di una soglia indicata nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Cambiamento dei limiti o dell’autorizzazione dell’impianto, tale da portare l’impianto al di sotto di una soglia indicata nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE Altri motivi (specificare) 8.7. È stato applicato l’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE? Sì/No In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso il numero totale di quote di emissioni rilasciate e il valore totale degli investimenti effettuati nel periodo di comunicazione. Nel periodo di comunicazione Numero totale di quote di emissioni rilasciate ai sensi dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE Valore totale degli investimenti a norma dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE 8.B. Comunicazioni dei dati di riferimento 8.8. Quanti impianti hanno ricevuto una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica per le comunicazioni dei dati di riferimento? Selezionare l’opzione ( 65 ) Numero complessivo di impianti 8.9. Alcune relazioni di verifica contenevano inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso: Principale attività dell’allegato I Tipo di problema riscontrato ( 66 ) Numero di impianti Numero di problemi riscontrati Il numero di impianti per i quali l’autorità competente ha determinato i livelli di attività storica in conformità con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 perché le lacune nei dati alla base del parere del responsabile della verifica erano dovute a circostanze eccezionali e imprevedibili che non avrebbero potuto essere evitate neanche con tutta la dovuta attenzione. 8.C. Dati sui livelli di attività annuali 8.10. L’autorità competente ha imposto ai gestori di comunicare parametri supplementari elencati nell’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331 in conformità con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No In caso affermativo, specificare il tipo di parametri supplementari: Tipo di parametri supplementari 8.11. L’autorità competente ha imposto la presentazione di una relazione preliminare sul livello di attività? Sì/No In caso affermativo, qual è la tempistica per la presentazione della relazione preliminare sul livello di attività? Tempistica per la presentazione della relazione preliminare sul livello di attività 8.12. Quanti impianti hanno ricevuto una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica per una relazione annuale sul livello di attività o non hanno presentato una relazione annuale sul livello di attività entro il termine prescritto? Selezionare l’opzione ( 67 ) Numero complessivo di impianti Numero di impianti per i quali l’autorità competente ha effettuato una stima prudenziale dei dati sulle assegnazioni 8.13. Alcune relazioni di verifica contenevano inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso: Principale attività dell’allegato I Tipo di problema riscontrato ( 68 ) Numero di impianti Numero di problemi riscontrati Numero di impianti per i quali l’autorità competente ha effettuato una stima prudenziale dei dati sulle assegnazioni 8.14. L’autorità competente ha respinto relazioni annuali sul livello di attività? Sì/No In caso affermativo, compilare la tabella in appresso: Respingimento di relazioni annuali sul livello di attività Numero di relazioni annuali sul livello di attività verificate che sono state respinte per mancata conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/331 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 Numero di relazioni annuali sul livello di attività verificate che sono state respinte per altri motivi Indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le relazioni annuali sul livello di attività Azioni intraprese a seguito del respingimento di relazioni annuali sul livello di attività verificate Altre azioni intraprese a seguito di controlli sulle relazioni annuali sul livello di attività verificate 8.15. Si è rinunciato a effettuare visite in loco durante la verifica delle relazioni annuali sul livello di attività? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di impianti per i quali si è rinunciato alla visita in loco in una condizione particolare. Se necessario, aggiungere altre righe. Criteri per la rinuncia alla visita in loco ( 69 ) Numero di impianti 8.16. Sono state effettuate visite in loco virtuali in conformità con l’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 durante la verifica delle relazioni annuali sul livello di attività? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso: — la causa di forza maggiore e il numero di impianti per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali, — se è stata ottenuta l’approvazione di un’autorità competente o se è stata applicata un’autorizzazione generica in conformità con l’articolo 34 bis , paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067; e — la conferma che sono state soddisfatte le condizioni per la conduzione di visite in loco virtuali in conformità con l’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. Causa di forza maggiore Numero di impianti per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali Approvazione da parte dell’autorità competente o applicazione dell’articolo 34 bis , paragrafo 4 ( 70 ) Conferma del soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 34 bis 8.17. Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni del regolamento delegato (UE) 2019/331 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 nonché delle disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe. Tipo di infrazione Ammende in euro Reclusione in mesi Altro Minimo Massimo Minimo Massimo Mancata predisposizione del piano della metodologia di monitoraggio approvato dall’autorità competente Inadempimento dell’obbligo di monitoraggio e attuazione delle procedure in conformità con il piano della metodologia di monitoraggio approvato, con il regolamento delegato (UE) 2019/331 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 Mancata notifica delle modifiche apportate al piano della metodologia di monitoraggio e mancato aggiornamento di tale piano a norma dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/331 Mancata presentazione della relazione annuale sul livello di attività entro il termine prescritto Altro, specificare 8.18. Quali infrazioni sono state commesse e quali sanzioni sono state irrogate durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe. Tipo di infrazione Sanzioni effettivamente irrogate nel periodo di comunicazione Sono in corso procedimenti relativi all’irrogazione della sanzione? Sì/No La sanzione è stata eseguita nello stesso periodo di comunicazione? Sì/No Ammende in euro Reclusione in mesi Altro Il tipo di infrazione deve essere selezionato dall’elenco di cui alla domanda 8.17. Ciascuna sanzione inflitta deve essere indicata in una riga diversa Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state eseguite nel periodo di comunicazione attuale? In caso affermativo, compilare la tabella in appresso: Tipo di infrazione Tipo di sanzione ( 71 ) Anno di riferimento nel quale è stata comunicata la sanzione 9. Canoni e diritti Rispondere alle domande 9.1, 9.2 e 9.3 solo nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione. 9.A. Impianti 9.1   Sono imposti canoni ai gestori? Sì/No In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso informazioni dettagliate sui canoni applicati per il rilascio e l’aggiornamento delle autorizzazioni e per l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di monitoraggio. Motivo del canone/descrizione Importo in euro Rilascio dell’autorizzazione/approvazione del piano di monitoraggio Aggiornamento dell’autorizzazione Trasferimento dell’autorizzazione Rinuncia all’autorizzazione Domanda relativa alla riserva per i nuovi entranti Altro, specificare: In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso informazioni dettagliate sui canoni annui di gestione. Motivo del canone/descrizione Importo in euro Canone annuo di gestione Altro, specificare 9.B Operatori aerei 9.2   Sono imposti canoni agli operatori aerei? Sì/No In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso informazioni dettagliate sui canoni applicati per l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di monitoraggio. Motivo del canone/descrizione Importo in euro Approvazione del piano di monitoraggio per le emissioni Approvazione della modifica del piano di monitoraggio per le emissioni Approvazione del piano di monitoraggio per i dati relativi alle tonnellate-chilometro Approvazione della modifica del piano di monitoraggio per i dati relativi alle tonnellate-chilometro Trasferimento del piano di monitoraggio Rinuncia al piano di monitoraggio Altro, specificare In caso affermativo, nella tabella in appresso fornire informazioni dettagliate sui canoni annui di gestione. Motivo del canone/descrizione Importo in euro Canone annuo di gestione Altro, specificare 9.C. Impianti e operatori aerei 9.3 Nelle tabelle in appresso specificare i canoni una tantum e annui imposti ai gestori e agli operatori aerei in relazione alla contabilità del registro. Tabella per i canoni una tantum Motivo del canone/descrizione Importo in euro Tabella per i canoni annui Motivo del canone/descrizione Importo in euro 10. Aspetti relativi alla conformità con la direttiva ETS 10.A. Impianti Rispondere alla domanda 10.2 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione. 10.1. Nella tabella in appresso specificare quali misure sono state adottate per garantire che i gestori si conformino all’autorizzazione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067. Se necessario, aggiungere altre righe. Misure adottate per garantire il rispetto delle norme Sì/No Osservazioni L’autorità competente ha effettuato ispezioni di impianti? Si prega di specificare il numero di ispezioni nel riquadro “Osservazioni”. La vendita di quote di emissioni era vietata in caso di irregolarità? Sono state adottate misure preventive per garantire il rispetto delle prescrizioni da parte del gestore? In caso affermativo, precisare il tipo di misure nel riquadro “Osservazioni” Sono state individuate carenze ricorrenti a seguito delle misure preventive e delle ispezioni? Altro, specificare: 10.2. Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e delle disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe. Tipo di infrazione Ammende in euro Reclusione in mesi Altro Minimo Massimo Minimo Massimo Esercizio senza autorizzazione Inosservanza delle condizioni per la concessione dell’autorizzazione Mancata predisposizione del piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente Mancata presentazione di documenti giustificativi a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 Mancata predisposizione del piano o dei piani di campionamento obbligatori approvati dall’autorità competente Inadempimento dell’obbligo di monitoraggio e attuazione delle procedure in conformità con il piano di monitoraggio approvato e con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 Mancata notifica delle modifiche del piano di monitoraggio e mancato aggiornamento di tale piano a norma degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 Mancata presentazione di una comunicazione delle emissioni verificata entro il 31 marzo o entro un termine anteriore eventualmente stabilito dall’autorità competente Mancata trasmissione di una o più comunicazioni sui miglioramenti a norma dell’articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 Mancata comunicazione di informazioni al verificatore a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 È stato riscontrato che la comunicazione delle emissioni verificata non è in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 Altro, specificare Quale normativa nazionale è stata utilizzata per definire le infrazioni e le sanzioni? 10.3. Quali infrazioni sono state commesse e quali sanzioni sono state irrogate durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe. Tipo di infrazione Sanzioni effettivamente irrogate nel periodo di comunicazione Sono in corso procedimenti relativi all’irrogazione della sanzione? Sì/No La sanzione è stata eseguita nello stesso periodo di comunicazione? Sì/No Ammende in euro Reclusione in mesi Altro Il tipo di infrazione deve essere selezionato dall’elenco di cui alla domanda 10.2. Ciascuna sanzione inflitta deve essere indicata in una riga diversa. Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state eseguite nel periodo di comunicazione attuale? In caso affermativo, compilare la tabella in appresso: Tipo di infrazione Tipo di sanzione ( 72 ) Anno di riferimento nel quale è stata comunicata la sanzione 10.4. Nella tabella in appresso indicare i nominativi dei gestori ai quali sono state irrogate sanzioni per le emissioni in eccesso durante il periodo di comunicazione, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Codice identificativo dell’impianto ( 73 ) Nome del gestore 10.B. Operatori aerei Rispondere alle domande 10.6 e 10.9 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione. 10.5. Nella tabella in appresso specificare quali misure sono state adottate per garantire che gli operatori aerei si conformino ai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067. Se necessario, aggiungere altre righe. Misure adottate Sì/No Osservazioni Le ispezioni sugli operatori aerei sono state effettuate dall’autorità competente? Precisare il numero di ispezioni in loco nel riquadro “Osservazioni”. La vendita di quote di emissioni era vietata in caso di irregolarità? Sono state adottate misure preventive per garantire il rispetto delle norme da parte dell’operatore aereo? In caso affermativo, precisare il tipo di misure nel riquadro “Osservazioni”. Sono state individuate carenze ricorrenti a seguito delle misure preventive e delle ispezioni? Altro, specificare: 10.6. Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e delle disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe. Tipo di infrazione Ammende in euro Reclusione in mesi Altro Minimo Massimo Minimo Massimo Mancata predisposizione del piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente Mancata presentazione di documenti giustificativi a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 Inadempimento dell’obbligo di monitoraggio e attuazione delle procedure in conformità con il piano di monitoraggio approvato e con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione Mancata notifica delle modifiche del piano di monitoraggio e mancato aggiornamento di tale piano a norma degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 Mancata rettifica di discrepanze nella comunicazione della totalità dei voli Mancata presentazione di una comunicazione delle emissioni verificata entro il 31 marzo o entro un termine anteriore eventualmente stabilito dall’autorità competente Mancata trasmissione di una o più comunicazioni sui miglioramenti a norma dell’articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 Mancata comunicazione di informazioni al verificatore a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 È stato riscontrato che la comunicazione delle emissioni verificata non è in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 È stato riscontrato che la comunicazione delle tonnellate-chilometro verificata non è in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 Le quote in eccesso non sono state restituite dall’operatore aereo nonostante l’autorità competente ne abbia fatto richiesta Altro, specificare: Quale normativa nazionale è stata utilizzata per definire le infrazioni e le sanzioni? 10.7. Quali infrazioni sono state riscontrate e quali sanzioni sono state irrogate nel corso del periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe. Tipo di infrazione Sanzioni effettivamente irrogate nel periodo di comunicazione Sono in corso procedimenti relativi all’irrogazione della sanzione? Sì/No La sanzione è stata eseguita nello stesso periodo di comunicazione? Sì/No Ammende in euro Reclusione in mesi Altro Il tipo di infrazione deve essere selezionato dall’elenco di cui alla domanda 10.6. Ciascuna sanzione inflitta deve essere indicata in una riga diversa. Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state eseguite nel periodo di comunicazione attuale? In caso affermativo, compilare la tabella in appresso. Tipo di infrazione Tipo di sanzione ( 74 ) Anno di riferimento nel quale è stata comunicata la sanzione 10.8. Nella tabella in appresso indicare i nominativi degli operatori aerei ai quali sono state inflitte ammende per le emissioni in eccesso durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Codice identificativo dell’operatore aereo ( 75 ) Nome dell’operatore aereo 10.9. Quali misure dovrebbero essere adottate nel vostro Stato membro prima che esso richieda alla Commissione un divieto operativo conformemente all’articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2003/87/CE? Specificare in appresso i tipi di misure. 11. Natura giuridica delle quote e trattamento fiscale Rispondere alle domande 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione. 11.1.   Qual è la natura giuridica di una quota nel vostro Stato membro? 11.2.   Qual è il trattamento delle quote di emissioni nella contabilità finanziaria nel vostro Stato membro? 11.3   Si applica l’IVA sul rilascio di quote di emissioni e sulle transazioni relative a quote di emissioni? Sì/No In caso affermativo, il vostro Stato membro applica il meccanismo di inversione contabile? Sì/No 11.4.   Le quote di emissioni sono soggette a tassazione? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il tipo di tassa e le aliquote fiscali applicabili. Se necessario, aggiungere altre righe. Tipo di tassa Aliquota fiscale applicata 12. Frodi Rispondere alle domande 12.1 e 12.2 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione. 12.1 Nella tabella in appresso specificare quali sono le disposizioni in vigore per quanto riguarda le attività fraudolente connesse all’assegnazione a titolo gratuito di quote. Disposizioni riguardanti le attività fraudolente Dettagli sulle disposizioni e sulle procedure previste dalla legislazione nazionale Sono state predisposte procedure per i gestori, gli operatori aerei o terzi per segnalare attività potenzialmente fraudolente riguardanti l’assegnazione a titolo gratuito di quote? In caso affermativo, specificare quali procedure. Le attività fraudolente legate all’assegnazione gratuita di quote sono disciplinate dalla stessa normativa che disciplina altri tipi di frode? In caso negativo, indicare la normativa pertinente. Quali autorità sono responsabili delle indagini sulle frodi riguardanti l’assegnazione a titolo gratuito di quote? Le procedure per lo svolgimento di indagini sulle frodi riguardanti l’assegnazione a titolo gratuito di quote nell’EU ETS sono le stesse applicate per le indagini su altri tipi di frode nel vostro Stato membro? Sì/No. In caso negativo, descrivere le procedure e il ruolo svolto dall’autorità competente per l’EU ETS in tali procedure. Le procedure attuate per perseguire le frodi riguardanti l’assegnazione a titolo gratuito di quote nell’EU ETS sono le stesse attuate per altri tipi di frode nel vostro Stato membro? Sì/No. In caso negativo, descrivere le procedure e il ruolo svolto dall’autorità competente per l’EU ETS in tali procedure. Qualora si decida di perseguire queste attività fraudolente quali sono le sanzioni massime? Si prega di descrivere le ammende e le pene detentive. 12.2 Nella tabella in appresso specificare quali meccanismi sono stati predisposti affinché le autorità competenti coinvolte nell’attuazione dell’EU ETS siano informate in merito alle attività fraudolente. Meccanismi riguardanti la comunicazione di attività fraudolente all’autorità competente Dettagli dei meccanismi e delle procedure L’autorità competente nell’ambito dell’EU ETS viene informata nel caso in cui le autorità responsabili delle attività di indagine e perseguimento delle frodi svolgano un’indagine sulle attività fraudolente di un gestore o di un operatore aereo nell’ambito dell’EU ETS? In caso affermativo, precisarne le modalità. L’autorità competente viene informata riguardo ad eventuali procedimenti giudiziali relativi alle attività fraudolente? In caso affermativo, precisarne le modalità. L’autorità competente viene informata in merito ai casi di attività fraudolente risolti per via extragiudiziale? In caso affermativo, precisarne le modalità. L’autorità competente viene informata dell’esito dei procedimenti giudiziali relativi ad attività fraudolente? In caso affermativo, precisarne le modalità. 12.3 Nella tabella in appresso indicare le seguenti informazioni sulle attività fraudolente nella misura in cui sono note all’autorità competente coinvolta nell’attuazione dell’EU ETS nel vostro Stato membro: — il numero di indagini effettuate nel periodo di comunicazione (comprese quelle in corso); — il numero di procedimenti giudiziali nel periodo di comunicazione; — il numero di casi risolti per via extragiudiziale senza condanna e il numero di casi che hanno portato ad un’assoluzione nel periodo di comunicazione; e — il numero di casi nel periodo di comunicazione che hanno portato ad una condanna per attività fraudolenta. Informazioni riguardanti le attività fraudolente Numero Numero di indagini eseguite Numero di procedimenti giudiziali Numero di casi risolti per via extragiudiziale senza condanna e numero di casi terminati con un’assoluzione Numero di casi che hanno portato ad una condanna per attività fraudolenta 13. Altre osservazioni 13.1. Nella tabella in appresso inserire informazioni dettagliate su altre questioni eventuali che destano preoccupazione nel vostro Stato membro, o qualsiasi altra informazione pertinente che desideriate comunicare. Sezione Altre informazioni o questioni che destano preoccupazione Aspetti generali Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 13.2. Avete risposto a tutte le domande puntuali del questionario e aggiornato le risposte a tali domande se del caso? Sì/No In caso negativo, si prega di ritornare alla domanda in questione. » ( 1 ) Selezionare una voce dal menù a tendina: autorità centrale competente, autorità regionale competente, autorità locale competente, altro. Se l’autorità competente è un’autorità centrale, non è necessario inserire il numero di autorità competenti. ( 2 ) Specificare il numero di autorità competenti se nella colonna di sinistra è stato selezionato “autorità regionale competente” o “autorità locale competente”. ( 3 ) Fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web. ( 4 ) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 ( GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30 ). ( 5 ) Fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web. ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94 ). Questo regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 600/2012. ( 7 ) Fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web. ( 8 ) Fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web. ( 9 ) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 ). ( 10 ) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8 ). ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività ( GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20 ). ( 12 ) Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione ( GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1 ). ( 13 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione ( GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1 ). ( 14 ) Questo riquadro deve essere compilato solo se lo Stato membro ha incluso attività o gas a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE. ( 15 ) Questo riquadro deve essere compilato solo se lo Stato membro ha escluso impianti a norma degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE. ( 16 ) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114 ). ( 17 ) Selezionare articolo 27, articolo 27 bis, paragrafo 1, o articolo 27 bis, paragrafo 3 ( 18 ) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ( GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17 ). ( 19 ) Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro. ( 20 ) Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro. ( 21 ) Si prega di notare che questa domanda non riguarda la biomassa (compresi i biocarburanti, i bioliquidi e le biomasse solide non sostenibili). Le informazioni riguardanti la combustione di biomassa sono oggetto della domanda 5.15. ( 22 ) Selezionare impianto di categoria A, impianto di categoria B, impianto di categoria C o impianto a basse emissioni. ( 23 ) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione. ( 24 ) Selezionare il parametro di monitoraggio interessato: quantità di combustibile, quantità di materiale, potere calorifico netto, fattore di emissione, fattore di emissione preliminare, fattore di ossidazione, fattore di conversione, tenore di carbonio, frazione di biomassa o, nel caso di una metodologia fondata su misure: le emissioni orarie medie annue in kg/h dalla fonte di emissione. ( 25 ) Le fonti di emissione che emettono oltre 5 000 tonnellate di CO 2(e) all’anno o che contribuiscono per oltre il 10 % al totale delle emissioni annue dell’impianto, a seconda di quale è il valore più elevato in termini di emissioni assolute. ( 26 ) Si prega di selezionare: metodologia fondata su calcoli o metodologia fondata su misure. ( 27 ) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122. ( 28 ) Si prega di selezionare: a) l’applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati per un flusso di fonti di maggiore entità; b) l’applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati per un flusso di fonti di minore entità; c) l’applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati per più di un flusso di fonti di maggiore o minore entità; o d) l’applicazione del livello 1 nella metodologia fondata su misure è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. ( 29 ) Si prega di selezionare: quantità di combustibile, quantità di materiale, potere calorifico netto, fattore di emissione, fattore di emissione preliminare, fattore di ossidazione, fattore di conversione, tenore di carbonio, frazione di biomassa o, nel caso di una metodologia fondata su misure, le emissioni orarie medie annue in kg/h dalla fonte di emissione. ( 30 ) Si prega di selezionare: comunicazione sui miglioramenti in conformità con l’articolo 69, paragrafo 1, comunicazione sui miglioramenti in conformità con l’articolo 69, paragrafo 3, o comunicazione sui miglioramenti in conformità con l’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. ( 31 ) Si prega di selezionare: trasferimento di CO 2 intrinseco (articolo 48), trasferimento di CO 2 verso un sito per la cattura e lo stoccaggio del carbonio [articolo 49, paragrafo 1, lettera a)], trasferimento del CO 2 nel carbonato di calcio precipitato [articolo 49, paragrafo 1, lettera b)], trasferimento di N 2 O (articolo 50). ( 32 ) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122. ( 33 ) L’impianto che trasferisce il CO 2 intrinseco a norma dell’articolo 48, l’impianto che trasferisce il CO 2 a norma dell’articolo 49, l’impianto che trasferisce l’N 2 O a norma dell’articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. ( 34 ) Riportare il codice identificativo dell’impianto che riceve il CO 2 intrinseco o il codice identificativo dell’impianto che riceve il CO 2 ai sensi dell’articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o che riceve l’N 2 O ai sensi dell’articolo 50 di detto regolamento. Se il destinatario è un consumatore non facente parte dell’EU ETS, specificarlo. ( 35 ) Riportare il quantitativo di CO 2 intrinseco o di CO 2 trasferito ai sensi dell’articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. ( 36 ) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122. ( 37 ) Si prega di selezionare: valutazione dei rischi effettuata dall’autorità competente o valutazione dei rischi effettuata dal gestore. ( 38 ) Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato ( GU L 250 del 30.9.2019, pag. 10 ). ( 39 ) Si prega di selezionare: valutazione dei rischi effettuata dall’autorità competente o valutazione dei rischi effettuata dall’operatore aereo. ( 40 ) Comunicazione delle emissioni, comunicazioni dei dati di riferimento, relazioni annuali sul livello di attività, comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti, comunicazioni delle tonnellate-chilometro. ( 41 ) Indicare sì/no/in parte. ( 42 ) E non comunicati come reclami risolti nelle comunicazioni precedenti. ( 43 ) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122. ( 44 ) Specificare: mancata presentazione entro il 31 marzo della comunicazione delle emissioni, mancato parere positivo relativo alla verifica a causa di inesattezze rilevanti, mancato parere positivo relativo alla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione [articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancato parere positivo relativo alla verifica a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, la comunicazione delle emissioni è stata respinta in quanto non conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 oppure la comunicazione delle emissioni non è stata verificata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. ( 45 ) Indicare quali delle seguenti azioni sono state realizzate o sono proposte: invio di richiamo o notifica ufficiale ai gestori riguardo all’imposizione di sanzioni, blocco del conto di deposito del gestore, irrogazione di ammende o altro (specificare). È possibile combinare più azioni. ( 46 ) Specificare: mancata presentazione della comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo, mancato parere positivo relativo alla verifica a causa di inesattezze rilevanti [articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancato parere positivo relativo al parere a causa di limiti dell’ambito di applicazione [articolo 27, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento], mancato parere positivo relativo alla verifica a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento. ( 47 ) Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento. ( 48 ) Si prega di selezionare: valutazione basata sui rischi, % di impianti, tutti gli impianti di categoria C, selezione casuale, o altro (specificare). ( 49 ) Selezionare le condizioni come indicato all’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. ( 50 ) Selezionare approvazione da parte dell’autorità competente o autorizzazione generica ai sensi dell’articolo 34 bis , paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione. ( 51 ) Codice identificativo dell’operatore aereo riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122. ( 52 ) Si prega di selezionare: mancata trasmissione della comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo, mancata convalida a causa di inesattezze rilevanti, mancata convalida a causa delle limitazione dell’ambito di applicazione [articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancata convalida a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, la comunicazione delle emissioni è stata respinta in quanto non conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 oppure la comunicazione delle emissioni non è stata verificata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. ( 53 ) Indicare quali delle seguenti azioni sono state realizzate o sono proposte: invio di richiamo o notifica ufficiale agli operatori aerei riguardo all’imposizione di sanzioni, blocco del conto di deposito dell’operatore aereo, irrogazione di ammende o altro (specificare). È possibile combinare più azioni. ( 54 ) Specificare: mancata presentazione della comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo, mancata convalida a causa di inesattezze rilevanti, mancata convalida a causa di limiti dell’ambito di applicazione [articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancata convalida a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento. ( 55 ) Si prega di selezionare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 o raccomandazioni ai fini del miglioramento. ( 56 ) Si prega di selezionare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 o raccomandazioni ai fini del miglioramento. ( 57 ) Si prega di selezionare: valutazione dei rischi, % di operatori aerei, tutti gli operatori aerei di grandi dimensioni, selezione casuale o altro (specificare). ( 58 ) Si prega di selezionare: valutazione dei rischi, % di operatori aerei, operatori aerei di grandi dimensioni, selezione casuale o altro (specificare). ( 59 ) Selezionare approvazione da parte dell’autorità competente o autorizzazione generica ai sensi dell’articolo 34 bis , paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. ( 60 ) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122. ( 61 ) Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione ( GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3 ). ( 62 ) Codice identificativo dell’operatore aereo riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) n. 389/2013. ( 63 ) Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro. ( 64 ) Rispetto alle prescrizioni del modello pubblicato e dei formati specifici dei file della Commissione. ( 65 ) Specificare: mancata convalida a causa di inesattezze rilevanti [articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancata convalida a causa di limiti dell’ambito di applicazione [articolo 27, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento], mancata convalida a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento. ( 66 ) Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 o raccomandazioni ai fini del miglioramento. ( 67 ) Specificare: mancata presentazione della relazione annuale sul livello di attività entro il 31 marzo, mancata convalida a causa di inesattezze rilevanti [articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancata convalida a causa di limiti dell’ambito di applicazione [articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancata convalida a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. ( 68 ) Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 o raccomandazioni ai fini del miglioramento. ( 69 ) Selezionare i criteri come indicato all’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. ( 70 ) Selezionare approvazione da parte dell’autorità competente o autorizzazione generica ai sensi dell’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. ( 71 ) Selezionare ammende, reclusione o altro. ( 72 ) Selezionare ammende, reclusione o altro. ( 73 ) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122. ( 74 ) Selezionare ammende, reclusione o altro. ( 75 ) Codice identificativo dell’operatore aereo riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

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