Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0922/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/922 della Commissione, del 24 aprile 2026, che modifica gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia notificata con il numero C(2026) 2813

Pubblicato: 24/04/2026 In vigore dal: 24/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/922 della Commissione, del 24 aprile 2026, che modifica gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia [notificata con il numero C(2026) 2813] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/922 of 24 April 2026 amending the Annexes to Implementing Decision (EU) 2025/1582 concerning certain emergency measures relating to infection with lumpy skin disease virus in Italy (notified under document C(2026) 2813)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/922 29.4.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/922 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 2026 che modifica gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia [notificata con il numero C(2026) 2813] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa è una malattia infettiva trasmessa da vettori che colpisce i bovini. La sua insorgenza può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando anche i movimenti di tali animali e dei loro prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nei bovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono bovini, in particolare in quanto è trasmessa principalmente tramite vettori. (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende almeno una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (3) La decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 della Commissione ( 4 ) stabilisce alcune misure di emergenza relative a focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia. L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 prevede l’istituzione, in Italia, di zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché l’istituzione di zone di vaccinazione, a norma dell’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione ( 5 ) . L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 dispone inoltre che tali zone di protezione e di sorveglianza, come pure le zone di vaccinazione, debbano comprendere almeno le aree elencate negli allegati I e II di tale decisione e che le misure necessarie in tali zone si applichino almeno fino ai termini di cui a detti allegati. (4) Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 con decisione di esecuzione (UE) 2026/190 della Commissione ( 6 ) l’Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di tre nuovi focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in stabilimenti che detengono bovini nei comuni di Muravera e Villaputzu, nella subregione di Sarrabus, in Sardegna, segnalati tra il 15 e il 17 aprile 2026. In risposta a questi focolai l’Italia ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nei comuni di Muravera e Villaputzu, nella subregione di Sarrabus, in Sardegna, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687. (5) Le dimensioni delle aree indicate come zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582, quale modificata dalla presente decisione, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e della durata delle misure da applicare in tali zone comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nelle aree interessate dalla malattia, ma anche di altri fattori epidemiologici, compresi parametri geografici e il rischio di ulteriore diffusione della malattia vista la presenza di insetti vettori. La scelta della durata delle misure previste dalla presente decisione ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale ( 7 ) . (6) L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 vieta i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’allegato I di tale decisione di esecuzione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali zone in Italia o al di fuori di tale Stato membro fino ai termini indicati in detto allegato. In considerazione della zona soggetta a restrizioni attualmente esistente nella regione Sardegna, tale divieto dovrebbe continuare ad applicarsi nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/1582, quale modificata dalla presente decisione. (7) Le zone di vaccinazione istituite dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 restano necessarie e la vaccinazione dovrebbe proseguire conformemente al piano di vaccinazione ufficiale dell’Italia del 1 o luglio 2025, presentato a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2023/361. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582. (9) Alla luce della situazione epidemiologica in Italia, le modifiche da apportare alla decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 mediante la presente decisione dovrebbero applicarsi quanto prima al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia all’interno dell’Italia, ad altri Stati membri o a paesi terzi, e di evitare inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione o ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2026 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 della Commissione, del 29 luglio 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 ( GU L, 2025/1582, 1.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1582/oj ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione, del 28 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate ( GU L 52 del 20.2.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/361/oj ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2026/190 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia ( GU L, 2026/190, 26.1.2026 http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/190/oj ). ( 7 ) https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/ . ALLEGATO « ALLEGATO I Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regione Sardegna IT-LSD-2026-00001 IT-LSD-2026-00002 IT-LSD-2026-00003 Zona di protezione: le parti della Regione Sardegna comprese entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.33943, long. 9.566 (2026/1), lat. 39.347847, long. 9.577812 (2026/2); lat. 39.428312, long. 9.613409 (2026/3). 29.5.2026 Zona di sorveglianza: le parti della Regione Sardegna comprese entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.33943, long. 9.566 (2026/1), lat. 39.347847, long. 9.577812 (2026/2); lat. 39.428312, long. 9.613409 (2026/3). 30.5.2026 - 15.6.2026 Zona di sorveglianza: le parti della Regione Sardegna comprese entro una circonferenza con un raggio di 50 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.33943, long. 9.566 (2026/1), lat. 39.347847, long. 9.577812 (2026/2), lat. 39.428312, long. 9.613409 (2026/3), escluse le aree incluse nella zona di protezione. 15.6.2026 ALLEGATO II Parte A: zona di vaccinazione II L’intero territorio: — della regione Sardegna fino all’ultimo giorno del periodo di recupero di cui all’allegato IX, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2023/361. Parte B: zona di vaccinazione I L’intero territorio: — della regione Valle d’Aosta fino all’ultimo giorno del periodo di recupero di cui all’allegato IX, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2023/361. » ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/922/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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