Decisione (UE) 2021/924 del Consiglio del 3 giugno 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale del cacao relativamente alla proroga dell’accordo internazionale sul cacao del 2010
Decisione (UE) 2021/924 del Consiglio del 3 giugno 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale del cacao relativamente alla proroga dell’accordo internazionale sul cacao del 2010
EN: Council Decision (EU) 2021/924 of 3 June 2021 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the International Cocoa Council as regards the extension of the International Cocoa Agreement 2010
Testo normativo
9.6.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 203/8
DECISIONE (UE) 2021/924 DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale del cacao relativamente alla proroga dell’accordo internazionale sul cacao del 2010
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione 2012/189/UE del Consiglio
(
1
)
l’Unione ha concluso l’accordo internazionale sul cacao del 2010 («accordo»), che è entrato in vigore il 1
o
ottobre 2012.
(2)
A norma dell’articolo 62, paragrafo 1, dell’accordo, l’accordo rimane in vigore fino al 30 settembre 2022, a meno che non venga prorogato.
(3)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo, il Consiglio internazionale del cacao dell’Organizzazione internazionale del cacao («Consiglio ICCO») deve esercitare tutti i poteri ed esplicare, o disporre l’espletamento di, tutte le funzioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni esplicite dell’accordo. A norma dell’articolo 62, paragrafo 4, dell’accordo, il Consiglio ICCO può adottare una decisione di proroga dell’accordo oltre la sua attuale data di scadenza per due periodi non superiori a due anni cacao ciascuno, vale a dire fino al 30 settembre 2024 per il primo periodo e fino al 30 settembre 2026 per il secondo periodo.
(4)
A seguito della sua 103
a
sessione del 22 e 23 aprile 2021, il Consiglio ICCO è chiamato ad adottare una decisione relativa alla proroga dell’accordo.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio ICCO, poiché la decisione del Consiglio ICCO relativa alla proroga dell’accordo vincolerà l’Unione.
(6)
È nell’interesse dell’Unione che l’accordo sia prorogato e che l’Unione ne rimanga parte, data l’importanza del settore del cacao per diversi Stati membri e per l’economia dell’Unione.
(7)
La proroga dell’accordo per un massimo di quattro anni dovrebbe lasciare ai membri del Consiglio ICCO tempo sufficiente per sottoporre l’accordo a una revisione sostanziale, volta principalmente ad aggiornarlo e a semplificarlo
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio internazionale del cacao dell’Organizzazione internazionale del cacao relativamente alla proroga dell’accordo internazionale sul cacao del 2010, o nelle sessioni successive, è votare a favore della proroga per due periodi non superiori a due anni cacao ciascuno, vale a dire fino al 30 settembre 2024 per il primo periodo e fino al 30 settembre 2026 per il secondo periodo.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 3 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
P. N. SANTOS
(
1
)
Decisione n. 2012/189/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione dell’accordo internazionale sul cacao del 2010 (
GU L 102 del 12.4.2012, pag. 1
).
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