Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 0942/2025

Decisione (UE) 2025/942 del Consiglio, del 12 maggio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra

Pubblicato: 12/05/2025 In vigore dal: 12/05/2025 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Decisione UE 2025/942 e come incide sulla cooperazione amministrativa tra UE e Regno Unito in materia di IVA?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/942 del Consiglio del 12 maggio 2025 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve assumere presso il Comitato commerciale specializzato istituito dall'Accordo commerciale UE-Regno Unito. In particolare, riguarda l'aggiornamento dei moduli standard utilizzati per le comunicazioni amministrative in materia di IVA e recupero dei crediti da dazi e imposte tra gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito. La decisione autorizza l'UE a supportare gli adeguamenti dei moduli standard, purché strettamente necessari per allinearli al sistema di scambio di informazioni (Exchange of Forms - EoF) della Commissione europea, garantendo così un quadro operativo più efficiente e coerente. Questo meccanismo di cooperazione consente alle autorità fiscali di entrambe le parti di scambiarsi informazioni, effettuare indagini amministrative congiunte e fornire feedback reciproco sulla base di moduli standardizzati e interoperabili. La Commissione europea deve trasmettere al Consiglio una documentazione dettagliata degli adeguamenti previsti con sufficiente anticipo rispetto alle riunioni del Comitato, garantendo trasparenza e coordinamento nella definizione della posizione dell'UE.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/942 del Consiglio, del 12 maggio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra EN: Council Decision (EU) 2025/942 of 12 May 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Trade Specialised Committee on Administrative Cooperation in VAT and Recovery of Taxes and Duties established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/942 19.5.2025 DECISIONE (UE) 2025/942 DEL CONSIGLIO del 12 maggio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( 1 ) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») è stato concluso dall’Unione e dalla Comunità europea dell’energia atomica il 30 dicembre 2020 ed è entrato in vigore il 1 o maggio 2021. (2) L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte («protocollo»), prevede un solido quadro giuridico per la cooperazione finalizzata alla lotta contro la frode e al recupero dei crediti. Tale cooperazione trae vantaggio dalla maggior parte degli strumenti attualmente utilizzati dagli Stati membri per la cooperazione amministrativa e il recupero dei crediti. (3) Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («comitato commerciale specializzato») ha l’incarico di formulare raccomandazioni e adottare decisioni al fine di garantire il funzionamento e l’attuazione corretti del protocollo. (4) Il comitato commerciale specializzato è tenuto ad adottare una decisione relativa alla procedura relativa a un’attuazione e un funzionamento corretti del protocollo e a stabilire i moduli standard per le comunicazioni. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato, poiché la decisione sui moduli standard per le comunicazioni vincolerà l’Unione. (6) In considerazione dell’evoluzione del sistema di scambio di informazioni ( Exchange of Forms – EoF) di cui all’allegato II della decisione di esecuzione C(2019)2866 della Commissione e della necessità di allineare i moduli standard a norma dell’articolo PIVA.19, paragrafo 1, alla decisione di esecuzione, come pure della conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto di tali sviluppi, è opportuno stabilire disposizioni in materia di cooperazione e coordinamento, in linea con il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, per la definizione della posizione dell’Unione. (7) Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 28 aprile 2025, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («comitato commerciale specializzato») figura nel progetto di decisione accluso alla presente decisione. Articolo 2 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato per quanto riguarda ulteriori adeguamenti dei moduli standard per le comunicazioni a norma dell’articolo PVAT.19, paragrafo 1, sostiene tali adeguamenti, a condizione che siano strettamente necessari ad allineare i moduli standard al sistema di scambio di informazioni ( Exchange of Forms – EoF) di cui all’allegato II della decisione di esecuzione C(2019)2866 della Commissione. 2.   A tal fine, la Commissione trasmette al Consiglio un documento scritto che illustra in dettaglio gli adeguamenti previsti di cui al paragrafo 1. Tale documento scritto perviene al Consiglio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione pertinente del comitato commerciale specializzato per permettere la discussione e l’approvazione della definizione della posizione che deve essere espressa a nome dell’Unione alla riunione o, a seconda dei casi, al completamento di una procedura scritta del comitato commerciale specializzato nella quale questo decide in merito agli adeguamenti dei moduli standard. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2025 Per il Consiglio Il presidente B. NOWACKA ( 1 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). PROGETTO DECISIONE N. 1/2025 DEL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO PER LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI IVA E IL RECUPERO CREDITI DA DAZI E IMPOSTE ISTITUITO DALL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL’ALTRA, del … che modifica la decisione n. 4/2023 sui moduli standard per la comunicazione di informazioni e dati statistici, la trasmissione di informazioni mediante la rete comune di comunicazione e le modalità pratiche per l’organizzazione di contatti fra uffici centrali di collegamento e servizi di collegamento. IL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO, visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( 1 ) , in particolare il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti («protocollo»), in particolare l’articolo PIVA.39, paragrafo 2, lettera d), dello stesso, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo PIVA.39, paragrafo 2, lettera d), del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti («protocollo»), il comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte («comitato commerciale specializzato») stabilisce i moduli standard per le comunicazioni a norma dell’articolo PIVA.19, paragrafo 1, segnatamente per le richieste di informazioni, lo scambio spontaneo di informazioni, le indagini amministrative e il feedback tra gli Stati membri dell’Unione e il Regno Unito nell’ambito del protocollo. (2) Per la comunicazione di richieste, informazioni e riscontri a norma del titolo II del protocollo, le autorità competenti utilizzano i moduli standard di cui all’allegato I della decisione n. 4/2023 del comitato commerciale specializzato. I moduli standard richiedono aggiornamenti periodici per mantenerne la pertinenza e l’utilizzabilità da parte delle autorità fiscali ai fini del protocollo, per chiedere informazioni sull’IVA e fornire un feedback su di esse a seguito di una richiesta di informazioni e di indagini amministrative, nonché in caso di scambio spontaneo di informazioni. (3) È pertanto necessario modificare la struttura dei moduli standard e introdurre nuove rubriche e sezioni affinché siano coerenti con il sistema di scambio di informazioni ( Exchange of Forms - EoF) di cui all’allegato II della decisione di esecuzione C(2019)2866 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione C(2024)8903 della Commissione del 19 dicembre 2024. Tale modifica è necessaria per istituire un quadro più efficiente che consenta a entrambe le parti di beneficiare dell’ampia gamma di strumenti attualmente utilizzati dagli Stati membri dell’Unione per la cooperazione amministrativa e il recupero dei crediti. (4) È pertanto opportuno sostituire l’allegato I della decisione n. 4/2023 ( 2 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato I della decisione n. 4/2023 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a …, … Per il comitato commerciale specializzato I copresidenti ( 1 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj . ( 2 ) Decisione (UE) 2023/2408 del Consiglio, del 16 ottobre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( GU L, 2023/2408, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2408/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/942/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2025/942 è rilevante per chi gestisce cooperazione amministrativa internazionale in materia di IVA, scambio di informazioni fiscali e recupero crediti tributari tra UE e Regno Unito. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i moduli standard per le comunicazioni, le procedure di indagine amministrativa congiunta, lo scambio spontaneo di informazioni e l'interoperabilità dei sistemi informatici secondo il protocollo sulla cooperazione amministrativa dell'Accordo commerciale UE-UK.

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