Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0953/2020

Decisione (UE) 2020/953 del Consiglio del 26 giugno 2020 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro

Pubblicato: 26/06/2020 In vigore dal: 26/06/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/953 del Consiglio del 26 giugno 2020 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro EN: Council Decision (EU) 2020/953 of 26 June 2020 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part

Testo normativo

3.7.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 212/12 DECISIONE (UE) 2020/953 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2020 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) L’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro ( 2 ) («accordo») è stato firmato il 15 dicembre 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità della decisione 2012/750/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio ( 3 ) . (2) L’accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia, che aderisce all’accordo in conformità dell’atto di adesione del 2012. Il protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia ( 4 ) all’Unione europea è stato firmato il 3 maggio 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/803 del Consiglio ( 5 ) . (3) È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione. (4) Gli articoli 3 e 4 della decisione 2012/750/UE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentanza in merito a varie questioni contenute nell’accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12 ( 6 ) , Commissione/Consiglio , è opportuno sospendere l’applicazione di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono necessarie nuove disposizioni in materia e le disposizioni relative alla fornitura di informazioni alla Commissione di cui all’articolo 5 della decisione 2012/750/UE non sono più necessarie. L’articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 4 e 5 della decisione 2012/750/UE dovrebbero pertanto cessare di applicarsi il giorno di entrata in vigore della presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro è approvato a nome dell’Unione ( 7 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 29, paragrafo 1, dell’accordo. Articolo 3 La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all’articolo 26, paragrafo 6, lettera a), dell’accordo concernenti l’inclusione della legislazione dell’Unione nell’allegato III dell’accordo, fatti salvi gli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è espressa dalla Commissione, previa consultazione del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quanto deciso dal Consiglio. Articolo 4 L’articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 4 e 5 della decisione 2012/750/UE cessano di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore della presente decisione. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020 Per il Consiglio La presidente A. METELKO-ZGOMBIĆ ( 1 ) Approvazione del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) GU L 334 del 6.12.2012, pag. 3 . ( 3 ) Decisione 2012/750/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di consiglio, del 15 ottobre 2010, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro ( GU L 334 del 6.12.2012, pag. 1 ). ( 4 ) GU L 132 del 21.5.2016, pag. 81 . ( 5 ) Decisione (UE) 2016/803 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo che modifica l’accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea ( GU L 132 del 21.5.2016, pag. 79 ). ( 6 ) Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015, Commissione/Consiglio , C-28/12, ECLI:EU:C:2015:282. ( 7 ) L’accordo è stato pubblicato nella GU L 334 del 6.12.2012, pag. 3 , unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

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