Decisione (UE) 2025/962 del Consiglio, del 12 maggio 2025, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 – aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comu
Quali sono gli obiettivi e le modalità di attuazione dei nuovi meccanismi finanziari SEE e norvegese per il periodo 2021-2028?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2025/962 approva due accordi internazionali che istituiscono nuovi meccanismi di finanziamento tra l'Unione europea e i paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) per il periodo maggio 2021 - aprile 2028. L'obiettivo principale è ridurre le disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo, riconoscendo i vantaggi che gli Stati EFTA traggono dalla partecipazione al mercato interno. Il primo meccanismo è il "meccanismo finanziario del SEE", che coinvolge tutti e tre i paesi EFTA, mentre il secondo è il "meccanismo finanziario norvegese", specifico per la Norvegia.
I meccanismi prevedono procedure speciali per aumentare l'efficienza dell'attuazione, incluse consultazioni strategiche della Commissione europea durante i negoziati sui memorandum d'intesa tra Stati donatori e beneficiari. Sono previste anche misure di salvaguardia per garantire il rispetto dei valori comuni quali la dignità umana, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Gli Stati beneficiari hanno diritto di essere ascoltati prima dell'adozione di misure come la sospensione dei pagamenti o il recupero di fondi.
L'accordo sostituisce i precedenti meccanismi finanziari con dotazioni finanziarie diverse e disposizioni di attuazione aggiornate. Parallelamente, sono stati rinnovati i protocolli aggiuntivi relativi all'accesso al mercato per pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda e della Norvegia, che erano scaduti il 30 aprile 2021. La Commissione europea è incaricata di designare i rappresentanti autorizzati a depositare gli strumenti di approvazione a nome dell'Unione.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2025/962 del Consiglio, del 12 maggio 2025, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 – aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Council Decision (EU) 2025/962 of 12 May 2025 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union, Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway on an EEA Financial Mechanism for the period May 2021–April 2028, the Agreement between the Kingdom of Norway and th
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/962
20.5.2025
DECISIONE (UE) 2025/962 DEL CONSIGLIO
del 12 maggio 2025
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 – aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Poiché persiste l’esigenza di ridurre le disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo, è opportuno istituire un nuovo meccanismo per i contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE e un nuovo meccanismo finanziario norvegese.
(2)
Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia i negoziati relativi a un accordo sui futuri contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE alla coesione economica e sociale nello Spazio economico europeo.
(3)
Il meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 – aprile 2028 («meccanismo finanziario del SEE») e il meccanismo finanziario norvegese («meccanismo finanziario norvegese») per il periodo maggio 2021 - aprile 2028 contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo e al consolidamento delle relazioni fra gli Stati EFTA-SEE e gli Stati beneficiari.
(4)
Il meccanismo finanziario del SEE riflette i vantaggi che gli Stati EFTA-SEE traggono dalla loro partecipazione al mercato interno e tiene conto dell’obiettivo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra tutte le parti contraenti dell’accordo SEE conformemente all’articolo 115 dell’accordo SEE.
(5)
Il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese stabiliscono procedure speciali che aumentano l’efficienza dell’attuazione e della consultazione degli Stati beneficiari. In particolare, sia il meccanismo finanziario del SEE che il meccanismo finanziario norvegese prevedono consultazioni della Commissione a livello strategico durante i negoziati relativi ai memorandum d’intesa tra gli Stati donatori e gli Stati beneficiari. Essi includono modalità con cui la Commissione fornisce assistenza agli Stati beneficiari nelle consultazioni sulle disposizioni per l’attuazione dei meccanismi. Tali misure di salvaguardia contribuiranno a un’attuazione efficiente e tempestiva dei meccanismi, che tenga anche pienamente conto delle esigenze degli Stati beneficiari e delle difficoltà sostanziali che questi potrebbero incontrare nell’attuazione dei meccanismi finanziari, anche in relazione ai valori e ai principi condivisi del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. A tale riguardo, occorre prestare attenzione al diritto di uno Stato beneficiario di essere ascoltato quando è prevista l’adozione di misure quali la sospensione dei pagamenti e il recupero di fondi.
(6)
Considerando che il meccanismo finanziario del SEE sarà aggiunto come protocollo aggiuntivo all’accordo SEE, l’Unione, conformemente alle pertinenti procedure previste dai trattati, può sottoporre al Comitato misto le controversie sull’interpretazione o sull’applicazione del protocollo aggiuntivo, a norma dell’articolo 111 dell’accordo SEE. In conformità dell’articolo 89 dell’accordo SEE, il Consiglio SEE può esaminare tutte le questioni che possono creare difficoltà.
(7)
Le disposizioni speciali relative alle importazioni nell’Unione di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda e della Norvegia, che figurano nei protocolli aggiuntivi dei rispettivi accordi di libero scambio con la Comunità economica europea, sono scadute il 30 aprile 2021 e sono state rivedute conformemente all’articolo 1 di tali protocolli aggiuntivi. Pertanto, parallelamente ai negoziati sui futuri contributi finanziari, e nell’ambito di un accordo globale, il 20 maggio 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati su un accordo relativo all’accesso al mercato per pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda e della Norvegia.
(8)
La sostituzione dei meccanismi finanziari esistenti con nuovi meccanismi, che riguardano diversi periodi di tempo, diverse dotazioni finanziarie e diverse disposizioni di attuazione, nonché il rinnovo e l’estensione delle concessioni relative a taluni pesci e prodotti della pesca, che erano parte del pacchetto globale di negoziati, costituiscono nel complesso un importante sviluppo dell’associazione con gli Stati EFTA-SEE, che giustifica il ricorso all’articolo 217 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(9)
Conformemente alla decisione (UE) 2024/2604
(
2
)
Gli accordi e i protocolli aggiuntivi sono stati firmati a Bruxelles il 12 settembre 2024, con riserva della loro conclusione. È opportuno approvare detti accordi e protocolli a nome dell’Unione europea.
(10)
Conformemente ai trattati, la Commissione dovrebbe esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dagli accordi e dai protocolli aggiuntivi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono approvati a nome dell’Unione europea l’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, l’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, il protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e il protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda
(
3
)
.
Articolo 2
La Commissione designa la persona o le persone abilitate a depositare gli strumenti di approvazione a nome dell’Unione a norma dell’articolo 3 dell’accordo tra l’Unione, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell’articolo 11 dell’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell’articolo 5 del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e dell’articolo 4 del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata da tali accordi e dai protocolli
(
4
)
.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
B. NOWACKA
(
1
)
Approvazione del 2 aprile 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione (UE) 2024/2604 del Consiglio, del 25 giugno 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda (
GU L, 2024/2604, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2604/oj
).
(
3
)
I testi degli accordi e dei protocolli aggiuntivi sono pubblicati nelle
GU L, 2024/2600, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2600/oj
;
GU L, 2024/2601, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2601/oj
;
GU L, 2024/2602, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/2602/oj
;
GU L, 2024/2603, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/2603/oj
.
(
4
)
La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
dal segretariato generale del Consiglio.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/962/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione 2025/962 disciplina i meccanismi finanziari SEE e norvegese, strumenti di cooperazione internazionale per la coesione economica e sociale nello Spazio economico europeo. Professionisti che operano in relazioni internazionali, diritto dell'UE e cooperazione economica consultano questa normativa per comprendere i contributi finanziari degli Stati EFTA, le procedure di attuazione, le clausole di salvaguardia sui diritti umani e lo Stato di diritto, nonché le disposizioni su accesso al mercato e scambi commerciali con paesi terzi.
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