Decisione (UE) 2018/965 del Consiglio, del 6 luglio 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota e un importo annuale riveduto per il 2018
Decisione (UE) 2018/965 del Consiglio, del 6 luglio 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota e un importo annuale riveduto per il 2018
EN: Council Decision (EU) 2018/965 of 6 July 2018 on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the second instalment and a revised annual amount for 2018
Testo normativo
9.7.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 172/4
DECISIONE (UE) 2018/965 DEL CONSIGLIO
del 6 luglio 2018
relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota e un importo annuale riveduto per il 2018
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE, e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE
(
1
)
, in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11
o
Fondo europeo di sviluppo
(
2
)
, in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/323 («regolamento finanziario dell'11
o
FES»), la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2018 una proposta che precisi l'importo della seconda quota del contributo per il 2018, un importo annuale riveduto del contributo per il 2018, qualora tale importo annuale si discosti dalle effettive necessità.
(2)
Il 15 aprile 2018, conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11
o
FES, la Banca europea per gli investimenti («BEI») ha inviato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)
A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11
o
FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10
o
FES per la BEI e dell'11
o
FES per la Commissione.
(4)
Il 20 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2017/2171
(
3
)
che fissa l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 a 4 550 000 000 EUR per la Commissione e a 250 000 000 EUR per la BEI,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di seconda quota per il 2018 sono fissati nella tabella che figura in allegato.
Articolo 2
L'importo annuo riveduto dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 è fissato a 4 500 000 000 EUR, così ripartiti: 4 250 000 000 EUR per la Commissione e 250 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1
.
(
2
)
GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17
.
(
3
)
Decisione (UE) 2017/2171 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018, la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021 (
GU L 306 del 22.11.2017, pag. 21
).
ALLEGATO
STATI MEMBRI
Ripartizione 10
o
FES, in %
Ripartizione 11
o
FES, in %
Seconda quota 2018 (EUR)
Totale
Commissione
11
o
FES
BEI
10
o
FES
BELGIO
3,53
3,24927
42 240 510,00
3 530 000,00
45 770 510,00
BULGARIA
0,14
0,21853
2 840 890,00
140 000,00
2 980 890,00
REPUBBLICA CECA
0,51
0,79745
10 366 850,00
510 000,00
10 876 850,00
DANIMARCA
2,00
1,98045
25 745 850,00
2 000 000,00
27 745 850,00
GERMANIA
20,50
20,57980
267 537 400,00
20 500 000,00
288 037 400,00
ESTONIA
0,05
0,08635
1 122 550,00
50 000,00
1 172 550,00
IRLANDA
0,91
0,94006
12 220 780,00
910 000,00
13 130 780,00
GRECIA
1,47
1,50735
19 595 550,00
1 470 000,00
21 065 550,00
SPAGNA
7,85
7,93248
103 122 240,00
7 850 000,00
110 972 240,00
FRANCIA
19,55
17,81269
231 564 970,00
19 550 000,00
251 114 970,00
CROAZIA
0,00
0,22518
2 927 340,00
0,00
2 927 340,00
ITALIA
12,86
12,53009
162 891 170,00
12 860 000,00
175 751 170,00
CIPRO
0,09
0,11162
1 451 060,00
90 000,00
1 541 060,00
LETTONIA
0,07
0,11612
1 509 560,00
70 000,00
1 579 560,00
LITUANIA
0,12
0,18077
2 350 010,00
120 000,00
2 470 010,00
LUSSEMBURGO
0,27
0,25509
3 316 170,00
270 000,00
3 586 170,00
UNGHERIA
0,55
0,61456
7 989 280,00
550 000,00
8 539 280,00
MALTA
0,03
0,03801
494 130,00
30 000,00
524 130,00
PAESI BASSI
4,85
4,77678
62 098 140,00
4 850 000,00
66 948 140,00
AUSTRIA
2,41
2,39757
31 168 410,00
2 410 000,00
33 578 410,00
POLONIA
1,30
2,00734
26 095 420,00
1 300 000,00
27 395 420,00
PORTOGALLO
1,15
1,19679
15 558 270,00
1 150 000,00
16 708 270,00
ROMANIA
0,37
0,71815
9 335 950,00
370 000,00
9 705 950,00
SLOVENIA
0,18
0,22452
2 918 760,00
180 000,00
3 098 760,00
SLOVACCHIA
0,21
0,37616
4 890 080,00
210 000,00
5 100 080,00
FINLANDIA
1,47
1,50909
19 618 170,00
1 470 000,00
21 088 170,00
SVEZIA
2,74
2,93911
38 208 430,00
2 740 000,00
40 948 430,00
REGNO UNITO
14,82
14,67862
190 822 060,00
14 820 000,00
205 642 060,00
TOTALE UE-28
100,00
100,00
1 300 000 000,00
100 000 000,00
1 400 000 000,00
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