Decisione UE In vigore

Decisione UE 0972/2021

Decisione (UE) 2021/972 del Consiglio del 14 giugno 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dell’Unione europea di una proroga della deroga dell’OMC che consente di concedere preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali

Pubblicato: 14/06/2021 In vigore dal: 14/06/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/972 del Consiglio del 14 giugno 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dell’Unione europea di una proroga della deroga dell’OMC che consente di concedere preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali EN: Council Decision (EU) 2021/972 of 14 June 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union within the General Council of the World Trade Organization on the European Union request for an extension of the WTO waiver permitting autonomous trade preferences to the Western Balkans

Testo normativo

17.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 214/66 DECISIONE (UE) 2021/972 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dell’Unione europea di una proroga della deroga dell’OMC che consente di concedere preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo II, paragrafo 2, dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), gli accordi e gli strumenti giuridici a essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (‘accordi commerciali multilateralì), compreso l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994), costituiscono parte integrante dell’accordo OMC e sono ivincolanti per tutti i membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), inclusa l’Unione. (2) A norma dell’articolo IV, paragrafo 1, dell’accordo OMC, l’OMC è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali. (3) Conformemente all’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo OMC, in circostanze eccezionali l’OMC può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall’accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale. (4) Una deroga agli obblighi di cui all’articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 è stata inizialmente concessa all’Unione l’8 dicembre 2000 fino al 31 dicembre 2006; tale deroga è stata da ultimo prorogata il 7 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2021, nella misura necessaria per consentire all’Unione di accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili originari dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo ( * ) , Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia). (5) Il 16 dicembre 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2020/2172 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e hanno prorogato ulteriormente il periodo di applicazione delle preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali fino al 31 dicembre 2025. (6) In assenza di una deroga agli obblighi dell’OMC, l’applicazione da parte dell’Unione di preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali fino al 31 dicembre 2025 dovrebbe essere estesa a tutti gli altri membri dell’OMC. (7) La richiesta di prorogare la deroga agli obblighi dell’OMC ai sensi dell’articolo I, paragrafo 1, e dell’articolo XIII del GATT 1994 che consente di concedere preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali è giustificata, tenendo conto del fatto che la regione continua a versare in una difficile situazione economica e che il trattamento preferenziale accordato dall’Unione ai prodotti ammissibili originari di tali paesi è inteso a promuovere lo sviluppo economico in maniera coerente con gli obiettivi del GATT 1994 e non a creare ostacoli al commercio per altri membri dell’OMC. (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio generale dell’OMC, poiché la proroga della deroga dell’OMC relativa alle preferenze commerciali autonome concesse dall’Unione ai Balcani occidentali vincolerà i membri dell’OMC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio è chiedere una proroga fino al 31 dicembre 2026 dell’attuale deroga dell’OMC relativa alle preferenze commerciali autonome concesse dall’Unione ai Balcani occidentali e sostenere l’adozione di tale richiesta. Tale posizione è espressa dalla Commissione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2021 Per il Consiglio Il presidente A. MENDES GODINHO ( * ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ( 1 ) Regolamento (UE) 2020/2172 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea ( GU L 432 del 21.12.2020, pag. 7 ).

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