Decisione di esecuzione (UE) 2026/989 della Commissione, del 4 maggio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa ai dispositivi di prevenzione del troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - parte 1: dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura
Decisione di esecuzione (UE) 2026/989 della Commissione, del 4 maggio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa ai dispositivi di prevenzione del troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - parte 1: dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/989 of 4 May 2026 amending Implementing Decision (EU) 2022/1668 as regards the harmonised standard on overfill prevention devices for static tanks for liquid fuels – Part 1: overfill prevention devices with closure device
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/989
5.5.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/989 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2026
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa ai dispositivi di prevenzione del troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - parte 1: dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse.
(2)
Con decisione di esecuzione C(2023) 4798 della Commissione
(
3
)
, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/34/UE («richiesta»). Le norme armonizzate oggetto della richiesta dovevano soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 4 e all’allegato II della direttiva 2014/34/UE.
(3)
Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione
(
4
)
: EN 13616-1:2016 - Dispositivi di troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - parte 1: Dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 13616-1:2025 - Dispositivi di prevenzione del troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - parte 1: Dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura.
(4)
La Commissione, insieme al CEN, ha valutato la conformità della norma EN 13616-1:2025 alla richiesta.
(5)
La norma EN 13616-1:2025 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, che sono stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(6)
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/34/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati in un unico atto, il riferimento della norma armonizzata EN 13616-1:2025 dovrebbe essere incluso in tale allegato.
(7)
È necessario ritirare dalla serie L della
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
il riferimento della norma armonizzata EN 13616-1:2016, dato che tale norma è stata rivista. È pertanto opportuno sopprimere tale riferimento dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668.
(8)
La decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(9)
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma armonizzata EN 13616-1:2025 è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 13616-1:2016.
(10)
La conformità alle norme armonizzate conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il punto 1) dell’allegato della presente decisione si applica a decorrere dal 5 ottobre 2027.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj
.
(
2
)
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (
GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/34/oj
).
(
3
)
Decisione di esecuzione C(2023) 4798 della Commissione, del 20 luglio 2023, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione, del 28 settembre 2022, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 251 del 29.9.2022, pag. 6
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1668/oj
).
ALLEGATO
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è così modificato:
1)
la riga 16 è soppressa;
2)
è inserita la riga 16a seguente:
«16a.
EN 13616-1:2025
Dispositivi di prevenzione del troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - parte 1: Dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura.»
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/989/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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