Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1011/2024

Decisione (UE) 2024/1011 del Consiglio, del 25 marzo 2024, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato GNSS UE/ASECNA istituito dall’accordo di cooperazione tra l’Unione europea, da una parte, e l’Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA), dall’altra, relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associate nella zona di competenza dell’ASECNA a beneficio dell’aviazione civile riguardo all’

Pubblicato: 25/03/2024 In vigore dal: 25/03/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/1011 del Consiglio, del 25 marzo 2024, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato GNSS UE/ASECNA istituito dall’accordo di cooperazione tra l’Unione europea, da una parte, e l’Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA), dall’altra, relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associate nella zona di competenza dell’ASECNA a beneficio dell’aviazione civile riguardo all’adozione del suo regolamento interno EN: Council Decision (EU) 2024/1011 of 25 March 2024 on the position to be taken on behalf of the Union within the GNSS EU/ASECNA Committee set up by the Cooperation Agreement between the European Union and the Agency for Aerial Navigation Safety in Africa and Madagascar (ASECNA) on the development of satellite navigation and the provision of associated services in ASECNA’s area of competence for the benefit of civil aviation, as regards the adoption of the

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1011 3.4.2024 DECISIONE (UE) 2024/1011 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 2024 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato GNSS UE/ASECNA istituito dall’accordo di cooperazione tra l’Unione europea, da una parte, e l’Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA), dall’altra, relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associate nella zona di competenza dell’ASECNA a beneficio dell’aviazione civile riguardo all’adozione del suo regolamento interno IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 189, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo di cooperazione tra l’Unione europea e l’Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell’ASECNA a beneficio dell’aviazione civile ( 1 ) («accordo») è stato concluso con decisione (UE) 2018/1603 del Consiglio ( 2 ) ed è entrato in vigore il 1 o novembre 2018. (2) L’articolo 29 dell’accordo istituisce un comitato misto, denominato «comitato GNSS UE/ASECNA» («comitato misto»), e dispone che il comitato misto stabilisca il proprio regolamento interno comprendente, tra l’altro, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente, di definizione del suo mandato e di contatto tra le parti. (3) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto in merito all’adozione del regolamento interno del comitato misto, poiché la decisione relativa alla sua adozione avrà effetti giuridici nell’Unione, (4) La posizione dell’Unione in seno al Comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato GNSS UE/ASECNA istituito dall’accordo di cooperazione tra l’Unione europea e l’Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell’ASECNA a beneficio dell’aviazione civile («comitato misto») per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto si basa sul progetto di decisione allegato alla presente decisione. 2.   I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2024 Per il Consiglio Il presidente A. MARON ( 1 ) GU L 268 del 26.10.2018, pag. 3 . ( 2 ) Decisione (UE) 2018/1603 del Consiglio, del 18 settembre 2018, sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile ( GU L 268 del 26.10.2018, pag. 1 ). PROGETTO DI DECISIONE N. 1/2024 del COMITATO GNSS UE/ASECNA del … relativa all'adozione del suo regolamento interno IL COMITATO GNSS UE/ASECNA, visto l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile, in particolare l'articolo 29, considerando quanto segue: (1) L'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile ( 1 ) (“accordo”) è stato firmato a Bruxelles il 5 dicembre 2016 e si applica dal 1 o novembre 2018. (2) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato GNSS UE/ASECNA ("comitato misto") stabilisce il proprio regolamento interno. (3) A norma dell’articolo 29, paragrafo 4, dell’accordo, il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti che giudichi adatti ad assisterlo nello svolgimento dei propri compiti. (4) A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato misto è composto da rappresentanti dell'ASECNA e rappresentanti dell'Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il regolamento interno del comitato misto di cui all'allegato della presente decisione è adottato. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto in francese a Bruxelles il … 2024 e a Dakar il … 2024. Per il comitato misto Il presidente Il segretario per l'Unione europea Il segretario per l'ASECNA ( 1 ) GU UE L 268 del 26.10.2018, pag. 3 . ALLEGATO REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO GNSS UE/ASECNA Articolo 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento interno stabilisce le norme relative al funzionamento del comitato GNSS UE/ASECNA ("comitato misto") istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile (“accordo”), firmato il 5 dicembre 2016 a Bruxelles e entrato in vigore il 1° novembre 2018. Articolo 2 Composizione del comitato misto 1.   Il comitato misto è composto da un lato, per l’Unione europea, da rappresentanti della Commissione europea (“Commissione”) e, dall’altro, da rappresentanti dell’Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA). 2.   I rappresentanti delle parti possono essere accompagnati da persone che agiscono per conto delle parti in virtù delle loro competenze specifiche. Articolo 3 Presidenza 1.   Le parti presiedono il comitato misto alternandosi per un periodo di un anno civile. 2.   Durante il primo anno civile in cui ’entra in vigore l’accordo, la presidenza è esercitata dall’ASECNA. 3.   La parte che detiene la presidenza designa il presidente del comitato misto e il suo delegato. 4.   Il presidente dirige i lavori del comitato misto. Articolo 4 Osservatori Il comitato misto può decidere, di comune accordo tra le parti, di invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori, per fornire informazioni su specifici argomenti. Il comitato misto conviene sui termini e sulle condizioni alle quali tali osservatori possono partecipare alle riunioni. Le persone invitate dal comitato in qualità di esperti o osservatori non contribuiscono all’adozione di decisioni e raccomandazioni durante le riunioni del comitato misto. Articolo 5 Segretariato 1.   Un funzionario della Commissione europea e un agente dell’ASECNA svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. 2.   Il segretariato del comitato misto è responsabile della comunicazione tra le parti, compresa la trasmissione dei documenti. 3.   Le funzioni di segreteria competono alla parte che detiene la presidenza. Articolo 6 Riunioni del comitato misto 1.   Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario, in linea di principio una volta all’anno. Il presidente convoca, previa consultazione delle parti, la riunione del comitato misto a una data e in un luogo stabiliti di comune accordo. Con il consenso delle parti, è possibile ricorrere anche a conferenze telefoniche e videoconferenze. Il presidente convoca una riunione straordinaria del comitato misto su richiesta dell’Unione europea o dell’ASECNA. Il comitato misto si riunisce entro 15 giorni di calendario da tale richiesta a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, dell'accordo. 2.   Il comitato misto si riunisce a Bruxelles o a Dakar, a seconda di quale parte detiene la presidenza, a meno che le parti non decidano diversamente. 3.   Il presidente invia l'avviso di convocazione, corredato del progetto di ordine del giorno e dei documenti per la riunione, ai rappresentanti delle parti almeno 21 giorni di calendario prima della riunione. I documenti per le riunioni convocate conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, dell'accordo sono inviati almeno sette giorni di calendario prima della riunione. 4.   Di concerto con le parti, il presidente può abbreviare i termini indicati al paragrafo 3 per tenere conto delle esigenze di un caso specifico. 5.   Il presidente è informato riguardo alla composizione della delegazione di ciascuna parte almeno sette giorni di calendario prima di ciascuna riunione. 6.   Le riunioni del comitato misto non sono pubbliche, a meno che le parti non decidano diversamente. Articolo 7 Ordine del giorno 1.   Il presidente, con l'assistenza dei segretari, stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. 2.   Ciascuna parte può proporre che siano iscritti all'ordine del giorno punti aggiuntivi. Tali richieste devono essere debitamente motivate e inviate per iscritto al presidente almeno sette giorni di calendario prima della riunione. 3.   Il comitato misto approva l'ordine del giorno all'inizio della riunione. Articolo 8 Svolgimento delle riunioni Il presidente, assistito dai segretari, assicura l'applicazione del presente regolamento interno, conduce le riunioni e dirige i dibattiti, garantendo nel contempo che essi siano strutturati e incentrati sull'argomento in discussione. Il presidente dà la parola agli oratori secondo l'ordine in cui esprimono il desiderio di intervenire e può chiedere a un oratore di limitare le sue osservazioni all'argomento in discussione. Articolo 9 Gruppi di lavoro del comitato misto 1.   La composizione e il funzionamento dei gruppi di lavoro o dei gruppi di esperti da costituire in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo sono decisi sulla base di un mandato stabilito dal comitato misto. 2.   I gruppi di lavoro o i gruppi di esperti applicano il presente regolamento interno mutatis mutandis. 3.   I gruppi di lavoro o i gruppi di esperti operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non sono autorizzati ad adottare decisioni, ma possono formulare raccomandazioni da sottoporre all'attenzione del comitato misto. 4.   Il comitato misto può decidere di modificare o di porre fine al mandato dei gruppi di lavoro o dei gruppi di esperti. Articolo 10 Decisioni e raccomandazioni 1.   Il comitato misto adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le parti in conformità dell'accordo. Esse recano il titolo "Raccomandazione" o "Decisione", a seconda dei casi, seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto. 2.   Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dal presidente e dai segretari e sono trasmesse alle parti. 3.   Fatto salvo il rispetto delle norme in materia di riservatezza di cui all’articolo 12, ciascuna parte può decidere di pubblicare la decisione o la raccomandazione adottata dal comitato misto conformemente alle proprie norme. Le parti si informano reciprocamente riguardo alla loro intenzione di pubblicare una decisione o una raccomandazione. 4.   Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta previo accordo delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tal fine il testo della proposta di decisione o raccomandazione viene trasmesso alle parti in conformità dell'articolo 5, per l’adozione entro un termine di 21 giorni di calendario entro il quale possono essere comunicate eventuali riserve o qualsiasi richiesta di modifica. Il presidente può abbreviare detto termine in consultazione con le parti per tenere conto di circostanze speciali. Una volta concordato il testo, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e dai segretari. Articolo 11 Verbali 1.   Il segretariato redige un progetto di verbale di ciascuna riunione entro 21 giorni di calendario successivi a tale riunione. Il progetto di verbale indica le decisioni adottate e le raccomandazioni formulate. 2.   Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del comitato misto mediante procedura scritta oppure durante la riunione successiva del comitato misto. Una volta approvato dal comitato misto, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari. Articolo 12 Riservatezza Se una parte comunica al comitato misto informazioni definite classificate o sensibili l'altra parte tratta dette informazioni come tali. Le parti procedono allo scambio di informazioni classificate solo se hanno concluso un accordo a tal fine. Esse si adoperano per istituire un quadro giuridico completo e coerente che permetta la conclusione di un siffatto accordo. Articolo 13 Spese 1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro o dei gruppi di esperti. 2.   Il comitato misto approva la ripartizione delle spese delle missioni affidate a esperti. 3.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza la riunione. Articolo 14 Corrispondenza Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato misto o da esso inviata è trasmessa al segretariato del comitato misto. Articolo 15 Modifica del regolamento interno Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del comitato misto presa in conformità dell'articolo 10. Articolo 16 Entrata in vigore Il presente regolamento interno entra in vigore alla data della firma. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1011/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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