Decisione (UE) 2022/1022 del Consiglio del 9 giugno 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario, agricolo e da costruzione e minerario (protocollo MAC)
Decisione (UE) 2022/1022 del Consiglio del 9 giugno 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario, agricolo e da costruzione e minerario (protocollo MAC)
EN: Council Decision (EU) 2022/1022 of 9 June 2022 on the signing, on behalf of the European Union, of the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Mining, Agricultural and Construction Equipment (MAC Protocol)
Testo normativo
29.6.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 172/1
DECISIONE (UE) 2022/1022 DEL CONSIGLIO
del 9 giugno 2022
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario, agricolo e da costruzione e minerario (protocollo MAC)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’Unione si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
(2)
Il protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario, agricolo e da costruzione («protocollo MAC»), adottato a Pretoria il 22 novembre 2019, contribuisce utilmente a regolamentare il settore a livello internazionale. È pertanto auspicabile che le disposizioni del protocollo MAC si applichino quanto prima.
(3)
Alcune delle materie trattate nel protocollo MAC incidono sui regolamenti (CE) n. 593/2008
(
1
)
, (UE) n. 1215/2012
(
2
)
e (UE) 2015/848
(
3
)
del Parlamento europeo e del Consiglio. L’Unione ha quindi competenza esclusiva in merito, mentre le altre materie non rientrano in tale competenza.
(4)
La Commissione ha negoziato il protocollo MAC a nome dell’Unione, per le parti di competenza esclusiva di quest’ultima.
(5)
Ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 1, del protocollo MAC, le organizzazioni regionali di integrazione economica aventi competenza in determinate materie disciplinate dal protocollo MAC possono firmare, accettare, approvare o aderire a tale protocollo.
(6)
Ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 2, del protocollo MAC, all’atto della firma, accettazione, approvazione o adesione, l’organizzazione regionale di integrazione economica deve presentare una dichiarazione in cui specifica le materie disciplinate da tale protocollo per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. L’Unione dovrebbe pertanto presentare siffatta dichiarazione al momento della firma del protocollo MAC.
(7)
L’Irlanda è vincolata dai regolamenti (CE) n. 593/2008, (UE) n. 1215/2012 e (UE) 2015/848 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.
(8)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(9)
È pertanto opportuno firmare il protocollo MAC a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva, e approvare la dichiarazione acclusa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma del protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario, agricolo e da costruzione (protocollo MAC), adottato a Pretoria il 22 novembre 2019, con riserva della sua conclusione
(
4
)
.
Articolo 2
La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell’Unione, con riserva dell’adozione di una decisione sulla conclusione del protocollo MAC in una fase successiva.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo MAC a nome dell’Unione, fatta salva la condizione di cui all’articolo 4.
Articolo 4
Al momento della firma del protocollo MAC, l’Unione effettua la dichiarazione acclusa alla presente decisione, in conformità dell’articolo XXIV, paragrafo 2, del protocollo MAC.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
É. DUPOND-MORETTI
(
1
)
Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (
GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6
).
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (
GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19
).
(
4
)
Il testo del protocollo MAC sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
Dichiarazione ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 2, relativa alla competenza dell’Unione europea nelle materie disciplinate dal protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario, agricolo e da costruzione (protocollo MAC), adottato a Pretoria il 22 novembre 2019, per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza all’Unione europea
1.
L’articolo XXIV, paragrafo 1, del protocollo MAC dispone che un’organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie disciplinate dal protocollo MAC possa firmarlo, a condizione di presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo. L’Unione europea ha deciso di firmare il protocollo MAC e procede in appresso alla dichiarazione.
2.
Gli Stati membri dell’Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.
3.
Tuttavia, la presente dichiarazione non si applica al Regno di Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
4.
La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri cui non si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né pregiudica misure o posizioni che gli Stati membri adottino in virtù del protocollo MAC a nome e nell’interesse di tali territori.
5.
In relazione alle materie disciplinate dal protocollo MAC, l’Unione europea ha esercitato la propria competenza adottando il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(
1
)
(articolo IX del protocollo MAC «
Modifica delle disposizioni relative alle misure provvisorie
»), il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza
(
2
)
(articolo X del protocollo MAC «
Rimedi per il caso di insolvenza
» e articolo XI del protocollo MAC «
Assistenza in caso di insolvenza
») e il regolamento (CE) n. 593/2008, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
(
3
)
(articolo VI del protocollo MAC «
Scelta della legge applicabile
»).
6.
La competenza dell’Unione europea a norma del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è, per sua natura, soggetta a continua evoluzione. Nell’ambito dei trattati, le istituzioni competenti possono adottare decisioni che determinano l’estensione della competenza dell’Unione europea. L’Unione europea si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che ciò costituisca una condizione preliminare per l’esercizio delle sue competenze in relazione alle materie disciplinate dal protocollo MAC.
(
1
)
GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19
.
(
3
)
GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6
.
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