Decisione (UE) 2021/1027 del Consiglio del 22 giugno 2021 che affida alla Commissione europea — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) — l’esercizio di taluni poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina e all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione in materia di copertura contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio
Decisione (UE) 2021/1027 del Consiglio del 22 giugno 2021 che affida alla Commissione europea — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) — l’esercizio di taluni poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina e all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione in materia di copertura contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio
EN: Council Decision (EU) 2021/1027 of 22 June 2021 entrusting to the European Commission – the Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO) – the exercise of powers conferred on the appointing authority and the authority empowered to conclude contracts of employment relating to the insurance against the risk of occupational disease or accidents
Testo normativo
24.6.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 224/29
DECISIONE (UE) 2021/1027 DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 2021
che affida alla Commissione europea — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) — l’esercizio di taluni poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina e all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione in materia di copertura contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visti lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, del suddetto statuto e l’articolo 6 del suddetto regime,
vista la decisione (UE) 2017/262 del Consiglio, del 6 febbraio 2017, relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio, dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e che abroga la decisione 2013/811/UE
(
2
)
,
considerando quanto segue:
(1)
I funzionari e gli altri agenti dell’Unione europea sono coperti contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio ai sensi dell’articolo 73 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto») e degli articoli 28 e 95 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea («regime»). Ai sensi dell’articolo 73 dello statuto, le condizioni di tale copertura sono contenute nella regolamentazione comune adottata da tutte le istituzioni, il cui comune accordo è stato constatato dal presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea il 13 dicembre 2005.
(2)
L’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea è responsabile della gestione e del pagamento dei diritti pecuniari del personale della Commissione e, tramite accordi a livello di servizi (SLA), di taluni altri organi e istituzioni dell’Unione.
(3)
A norma dell’SLA concluso fra il PMO e il segretariato generale del Consiglio (SGC) il 3 maggio 2019, il PMO è responsabile della gestione e del pagamento dei diritti individuali, dei diritti a pensione e delle indennità di disoccupazione per il personale dell’SGC. In tali settori, il PMO esercita taluni poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ai sensi della decisione (UE) 2019/792 del Consiglio
(
3
)
.
(4)
L’SLA del 3 maggio 2019 prevede, tra l’altro, che l’ambito di applicazione dei servizi erogati dal PMO possa essere esteso alla gestione della copertura contro i rischi di malattia professionale o i rischi di infortunio del personale dell’SGC. Dato che le condizioni relative a tale copertura sono comuni a tutte le istituzioni e che il PMO dispone delle capacità e dell’esperienza necessarie, è opportuno affidare tali servizi al PMO.
(5)
Per rendere efficace il trasferimento di detti servizi, è opportuno che il Consiglio affidi al PMO l’esercizio dei pertinenti poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina e all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del personale dell’SGC.
(6)
Al fine di garantire la certezza del diritto per il personale dell’SGC, è opportuno precisare che le domande e i reclami relativi alla copertura dei rischi di malattia professionale o dei rischi di infortunio devono essere presentati alla Commissione. Allo stesso scopo, dovrebbe essere chiarito che i correlati ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, devono essere presentati contro la Commissione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L’esercizio dei poteri conferiti dallo statuto all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, per quanto riguarda il personale dell’SGC, è affidato all’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea, in relazione all’applicazione dell’articolo 73 dello statuto e degli articoli 28 e 95 del regime.
2. Le domande e i reclami relativi alle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono presentati all’autorità che ha il potere di nomina o all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione della Commissione ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 90
quater
dello statuto e degli articoli 46 e 117 del regime. I ricorsi alla Corte di giustizia dell’Unione europea relativi alle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono diretti contro la Commissione ai sensi dell’articolo 91
bis
dello statuto e degli articoli 46 e 117 del regime.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1
o
luglio 2021.
Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(
1
)
GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1
.
(
2
)
GU L 39 del 16.2.2017, pag. 4
.
(
3
)
Decisione (UE) 2019/792 del Consiglio, del 13 maggio 2019, che affida alla Commissione europea — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) — l’esercizio di taluni poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina e all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (
GU L 129 del 17.5.2019, pag. 3
).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1027/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.