Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1028/2026

Decisione (PESC) 2026/1028 del Consiglio, del 5 maggio 2026, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Senegal nel quadro dell’architettura di Yaoundé

Pubblicato: 05/05/2026 In vigore dal: 05/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2026/1028 del Consiglio, del 5 maggio 2026, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Senegal nel quadro dell’architettura di Yaoundé EN: Council Decision (CFSP) 2026/1028 of 5 May 2026 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Armed Forces of Senegal in the framework of the Yaoundé Architecture

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1028 6.5.2026 DECISIONE (PESC) 2026/1028 DEL CONSIGLIO del 5 maggio 2026 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Senegal nel quadro dell’architettura di Yaoundé IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) istituisce lo strumento europeo per la pace ( European Peace Facility — EPF) finalizzato al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) Il settore marittimo dell’Africa occidentale si trova tuttora ad affrontare un contesto difficile: la criminalità organizzata transnazionale costituisce, unitamente a fenomeni quali pirateria, atti di depredazione armata in mare, sequestri di marittimi, pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), traffico e contrabbando di droga e armi, una minaccia grave e crescente alla sicurezza marittima, con ripercussioni sulla libertà di navigazione. Tutto ciò rende pericolose le principali rotte commerciali, compromette lo sviluppo sostenibile dell’intera regione e il sostentamento economico della popolazione, e porta al deterioramento dell’ambiente e della biodiversità. (3) Il Senegal continua a essere particolarmente esposto a varie minacce, tra cui la pirateria marittima, il terrorismo, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, la criminalità informatica e la pesca INN, a causa della sua vasta zona economica esclusiva e della sua posizione geostrategica. In quanto porta d’accesso più occidentale all’Africa, le rotte marittime lungo la costa senegalese collegano il Mar Mediterraneo e il Canale di Suez all’Africa occidentale e alle Americhe. Il rafforzamento delle forze armate del Senegal costituisce un elemento importante per consentire e sostenere gli sforzi in materia di sicurezza marittima in Senegal e nelle regioni dell’Atlantico e del Golfo di Guinea. (4) Il 13 marzo 2026 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dal Senegal affinché l’Unione presti assistenza alla marina nazionale del Senegal nell’approvvigionamento di attrezzature operative essenziali e di mobilio al fine di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e difesa tra il Senegal e l’Unione e contribuire a potenziare le capacità generali di sicurezza e difesa delle forze armate del Senegal al fine di proteggere la sovranità del Senegal in mare e migliorare la sicurezza marittima regionale. (5) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 2 ) , e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. (6) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore del Senegal («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti: a) rafforzare la cooperazione tra l’Unione e il Senegal in materia di sicurezza e difesa; b) contribuire a potenziare le capacità generali di sicurezza e difesa delle forze armate del Senegal al fine di proteggere la sovranità del Senegal in mare e migliorare la sicurezza marittima regionale e, di conseguenza, proteggere meglio le navi e le risorse marittime, le popolazioni costiere e i loro mezzi di sussistenza; c) rafforzare le capacità del Senegal per quanto riguarda la sua partecipazione alle operazioni militari nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione e il contributo del Senegal ad azioni congiunte nel quadro dell’architettura di Yaoundé. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza: a) attrezzature operative, compresi mezzi di intervento, sistemi di sorveglianza, attrezzature di comunicazione e di protezione individuali per la marina nazionale del Senegal; b) attrezzature didattiche per l’Accademia nazionale navale del Senegal a Dakar; c) attrezzature per la mobilità della marina nazionale del Senegal. La misura di assistenza finanzia altresì i servizi e le forniture relativi, compresa la formazione tecnica, ove richiesta. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 15 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto, da parte delle unità delle forze armate del Senegal sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dalla Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas . Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi enunciati all’articolo 3. Tale sorveglianza è finalizzata a conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi enunciati all’articolo 3 e a contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate del Senegal sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) presentazione di relazioni, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sulle attività svolte con le attrezzature fornite nell’ambito della misura di assistenza e sull’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) visite in loco, nelle quali il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF su richiesta. 3.   Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può raccomandare che il Consiglio cessi la misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2026 Per il Consiglio Il presidente M. KERAVNOS ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj ). ( 2 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 , ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1028/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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