Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1059/2024

Decisione (PESC) 2024/1059 del Consiglio, del 4 aprile 2024, che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA)

Pubblicato: 04/04/2024 In vigore dal: 04/04/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2024/1059 del Consiglio, del 4 aprile 2024, che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA) EN: Council Decision (CFSP) 2024/1059 of 4 April 2024 amending Joint Action 2008/851/CFSP on a European Union military operation to contribute to maritime security in the West Indian Ocean and in the Red Sea (EUNAVFOR ATALANTA)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1059 5.4.2024 DECISIONE (PESC) 2024/1059 DEL CONSIGLIO del 4 aprile 2024 che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC ( 1 ) che istituisce l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA). Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2441 ( 2 ) che ha modificato l’azione comune 2008/851/PESC e ha prorogato il mandato di EUNAVFOR ATALANTA fino al 31 dicembre 2024. (2) Il 2 dicembre 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ( United Nations Security Council – UNSC) ha adottato la risoluzione 1846 (2008), che ha autorizzato gli Stati e le organizzazioni regionali che cooperano con il governo della Somalia nella lotta alla pirateria e alle rapine a mano armata in mare al largo delle coste somale a entrare nelle acque territoriali della Somalia e a utilizzare in tali acque tutti i mezzi necessari al fine di reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare. Inoltre, il 16 dicembre 2008 la risoluzione 1851 (2008) dell’UNSC ha autorizzato tali Stati e organizzazioni regionali a prendere tutte le misure necessarie e appropriate in Somalia al fine di reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare. Tali autorizzazioni sono state rinnovate da ultimo con la risoluzione 2608 (2021) dell’UNSC per un periodo di tempo limitato. (3) La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare contiene, agli articoli 100 e seguenti, disposizioni sulla pirateria. In particolare, l’articolo 105 dispone che «[n]ell’alto mare o in qualunque altro luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato può sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati con atti di pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati; può arrestare le persone a bordo e requisirne i beni». Inoltre, il governo della Somalia può autorizzare azioni volte a proteggere le navi o a dissuadere, prevenire e reprimere atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali. (4) La risoluzione 1814 (2008) dell’UNSC ha ribadito il sostegno dell’UNSC al contributo fornito da alcuni Stati per proteggere i convogli marittimi del Programma alimentare mondiale (PAM) e ha chiesto agli Stati e alle organizzazioni regionali di prendere misure atte a proteggere le navi che partecipano al trasporto e all’inoltro di aiuti umanitari destinati alla Somalia e alle attività autorizzate dalle Nazioni Unite, coordinando strettamente le azioni tra di loro. (5) La risoluzione 1851 (2008) dell’UNSC conteneva un invito rivolto a tutti gli Stati e le organizzazioni regionali che combattono la pirateria al largo delle coste somale a concludere accordi o patti speciali con i paesi disposti a prendere in consegna i pirati, in particolare in seno alla regione, al fine di facilitare lo svolgimento di indagini e azioni giudiziarie nei confronti delle persone detenute a seguito di operazioni condotte per atti di pirateria e rapine a mano armata in mare al largo delle coste somale. (6) La risoluzione 1851 (2008) dell’UNSC conteneva altresì un invito dell’UNSC, che resta valido, rivolto agli Stati e alle organizzazioni regionali e internazionali in grado di farlo, a partecipare attivamente alla lotta alla pirateria e alle rapine a mano armata in mare al largo delle coste somale, in particolare, conformemente a tale risoluzione, alla risoluzione 1846 (2008) e al diritto internazionale, dispiegando navi da guerra e aeromobili militari nonché sequestrando e smaltendo imbarcazioni, navi, armi e altre attrezzature connesse utilizzate per commettere atti di pirateria e rapine a mano armata in mare al largo delle coste somale, o per le quali vi sono ragionevoli motivi di sospettare un tale utilizzo. (7) Tali inviti sono stati rinnovati in particolare dalla risoluzione 2608 (2021) dell’UNSC, in cui l’UNSC, pur rilevando dei miglioramenti in Somalia, ha riconosciuto che la pirateria aggrava l’instabilità nel paese lasciando entrare ingenti quantitativi di denaro contante illecito che alimentano ulteriormente i reati, la corruzione e il terrorismo. L’UNSC ha inoltre rimarcato l’importanza di garantire l’inoltro in sicurezza degli aiuti del PAM via mare e ha accolto con favore il lavoro svolto dal PAM, dall’EUNAVFOR ATALANTA e dagli Stati di bandiera per quanto riguarda i nuclei di protezione a bordo delle navi del PAM. (8) Il 3 marzo 2022 è scaduta l’autorizzazione accordata in virtù del punto 14 della risoluzione 2608 (2021) dell’UNSC, che era stata concessa per la prima volta dalla risoluzione 1846 (2008) dell’UNSC. Tale autorizzazione ha consentito fino a tale data agli Stati e alle organizzazioni regionali di entrare nel mare territoriale della Somalia al fine di reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare e utilizzare, nel mare territoriale della Somalia, tutti i mezzi necessari al fine di reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare. (9) È opportuno modificare di conseguenza le disposizioni dell’azione comune 2008/851/PESC relative alla pirateria e alle rapine a mano armata dovrebbero essere modificate di conseguenza. (10) Il 1 o dicembre 2023 l’UNSC ha adottato la risoluzione 2713 (2023) dell’UNSC, che ha istituito un embargo sulle armi nei confronti di Al-Shabaab e ha prorogato fino al 15 dicembre 2024 le disposizioni di cui ai punti 15 e 17 della risoluzione 2182 (2014) dell’UNSC, estese dal punto 5 della risoluzione 2607 (2021) dell’UNSC ai componenti di IED. L’UNSC ha inoltre adottato la risoluzione 2714 (2023), che ha revocato l’embargo sulle armi nei confronti della Somalia istituito dalla risoluzione 733 (1992) dell’UNSC. (11) È opportuno modificare di conseguenza le disposizioni dell’azione comune 2008/851/PESC relative al contributo all’embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste somale. (12) EUNAVFOR ATALANTA dovrebbe operare in stretto coordinamento con l’operazione di sicurezza marittima dell’UE volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES), istituita l’8 febbraio 2024 dalla decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio ( 3 ) . Inoltre, ai fini di una stretta cooperazione con i garanti della sicurezza marittima che condividono gli stessi principi, dovrà essere possibile scambiare, sulla base dei principi di reciprocità e di inclusione, informazioni classificate UE fino al livello «SECRET UE/EU SECRET» con l’operazione «Prosperity Guardian» guidata dagli Stati Uniti d’America e le forze marittime congiunte, nonché comunicare informazioni classificate UE fino al livello adeguato a partner che condividono gli stessi principi, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio ( 4 ) che stabilisce le norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE. È opportuno introdurre nell’azione comune 2008/851/PESC disposizioni pertinenti a tal fine, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’azione comune 2008/851/PESC è così modificata: 1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Missione 1.   L’Unione europea (UE) conduce un’operazione militare volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA). 1 bis.   A sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851 (2008) e delle successive risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), in particolare la risoluzione 2608 (2021), in modo conforme all’azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (“convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare”) e mediante, in particolare, impegni assunti con gli Stati terzi, EUNAVFOR ATALANTA contribuisce: — alla protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano l’aiuto umanitario alle popolazioni sfollate della Somalia, conformemente al mandato delle risoluzioni 1814 (2008) e 2608 (2021) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e — alla protezione delle navi vulnerabili che navigano al largo della Somalia, nonché alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. 2.   La zona delle operazioni delle forze schierate a tale scopo è costituita dalle aree marittime al largo delle coste somale e dai paesi vicini nella regione dell’Oceano indiano, in conformità dell’obiettivo politico di un’operazione marittima dell’UE definito nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 5 agosto 2008. EUNAVFOR ATALANTA può altresì operare al medesimo scopo nel mare territoriale somalo, se autorizzatadal governo della Somalia. 3.   EUNAVFOR ATALANTA contribuisce inoltre in alto mare al largo delle coste somale, nell’ambito dei suoi compiti secondari esecutivi, all’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti di Al-Shabaab, conformemente alle risoluzioni 2182 (2014) e 2713 (2023) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e alla lotta contro il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia nel contesto della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988. 4.   EUNAVFOR ATALANTA monitora altresì, come compito secondario non esecutivo, il traffico di stupefacenti, il traffico di armi, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e il commercio illecito di carbone di legna al largo delle coste della Somalia, conformemente alle risoluzioni 2498 (2019) e 2500 (2019) dell’UNSC e alla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988. 5.   EUNAVFOR ATALANTA può contribuire, come compito secondario non esecutivo, nei limiti dei mezzi e delle capacità e su richiesta, all’approccio integrato dell’UE per la Somalia e alle pertinenti attività della comunità internazionale, concorrendo in tal modo ad affrontare le cause profonde della pirateria e della sua rete. 6.   Lo Stato maggiore dell’UE sostiene EUNAVFOR ATALANTA individuando le minacce ed effettuando una pianificazione preventiva con riguardo ai fattori decisivi che potrebbero incidere sull’operazione, al fine di tenere informato il comitato politico e di sicurezza a proposito di tali minacce e fattori.»; 2) l’articolo 2 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) fornisce protezione alle navi noleggiate dal PAM, anche con la presenza di elementi armati di EUNAVFOR ATALANTA a bordo delle navi interessate, anche quando navigano nel mare territoriale della Somalia su autorizzazione del governo somalo;»; b) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) assiste, attraverso supporto logistico, prestazione di consulenze o formazione in mare, su loro richiesta e nei limiti dei mezzi e delle capacità, EUCAP Somalia, EUTM Somalia, il rappresentante speciale dell’UE per il Corno d’Africa, la delegazione UE in Somalia con il rispetto per i loro mandati e la zona delle operazioni di EUNAVFOR ATALANTA e contribuisce all’attuazione dei pertinenti programmi dell’UE, in particolare il programma di sicurezza marittima regionale in vigore e CRIMARIO;»; c) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) sostiene, in modo coerente con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti, le attività del gruppo di esperti sulla Somalia ai sensi della risoluzione 2713 (2023) dell’UNSC, monitorando e comunicando a tale gruppo le navi sospettate di sostenere le reti di pirati.»; 3) all’articolo 2 bis , paragrafo 1, nella frase introduttiva, i termini «acque territoriali o interne» sono sostituiti dai termini «acque territoriali»; 4) all’articolo 2 ter , paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Al fine di contribuire all’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti di Al-Shabaab conformemente alle pertinenti risoluzioni dell’UNSC, in particolare le risoluzioni 2182 (2014) e 2713 (2023), EUNAVFOR ATALANTA effettua, come stabilito nei documenti di pianificazione e nella zona delle operazioni convenuta in alto mare al largo delle coste della Somalia, ispezioni di navi dirette in Somalia e provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che tali navi trasportino, direttamente o indirettamente, verso la Somalia armi o materiale militare in violazione dell’embargo sulle armi nei confronti di Al-Shabaab o che trasportino armi o materiale militare destinati a persone o entità designate dal Comitato istituito a norma delle risoluzioni 751 (1992), 1907 (2009) e 2444 (2018) dell’UNSC.»; 5) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Coerenza della risposta dell’Unione e cooperazione operativa con altri attori 1.   L’AR garantisce l’attuazione della presente azione comune e ne assicura altresì la coerenza con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione e la sua assistenza umanitaria. 1 bis.   EUNAVFOR ATALANTA mantiene stretti contatti con il settore del trasporto marittimo, in particolare attraverso il centro di sicurezza marittima del Corno d’Africa (MSCHOA). 1 ter.   EUNAVFOR ATALANTA opera in stretto coordinamento con l’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES), istituita dalla decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio ( *1 ) . In particolare, EUNAVFOR ATALANTA agevola il più possibile il supporto logistico a EUNAVFOR ASPIDES e lo stretto collegamento tra EUNAVFOR ASPIDES e il settore del trasporto marittimo, in particolare attraverso il centro di sicurezza marittima del Corno d’Africa (MSCHOA). 2.   EUNAVFOR ATALANTA opera in stretto coordinamento con le altre pertinenti missioni e operazioni PSDC, in particolare la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), istituita dalla decisione 2010/96/PESC del Consiglio ( *2 ) , la missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia), istituita dalla decisione 2012/389/PESC del Consiglio ( *3 ) , e le presenze marittime coordinate nell’Oceano Indiano nordoccidentale. 2 bis.   EUNAVFOR ATALANTA coopera con l’operazione AGENOR e scambia informazioni con la missione europea di conoscenza della situazione marittima nello stretto di Hormuz (EMASoH). 2 ter.   EUNAVFOR ATALANTA coopera con l’operazione “Prosperity Guardian”, con le forze marittime congiunte e con gli Stati che desiderano contribuire alla sicurezza marittima nella sua zona delle operazioni. 3.   EUNAVFOR ATALANTA coopera con le autorità competenti degli Stati membri e con gli organi e gli organismi competenti dell’Unione, in particolare il Centro satellitare dell’Unione europea (Satcen). Sostiene, nei limiti dei mezzi e delle capacità, i programmi pertinenti dell’Unione. 4.   EUNAVFOR ATALANTA gode del sostegno del Satcen e del Centro dell’Unione europea di situazione e di intelligence per la raccolta delle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti. ( *1 ) Decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio, dell’8 febbraio 2024, relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) ( GU L, 2024/583, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj )." ( *2 ) Decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale ( GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16 )." ( *3 ) Decisione 2012/389/PESC, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) ( GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40 ).»;" 6) l’articolo 15 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: « Comunicazione e scambio di informazioni »; b) il paragrafo 1 è soppresso; c) i paragarfi da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti: «2.   L’AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite e ad altre parti terze associate alla presente azione comune documenti non classificati dell’UE relativi alle deliberazioni del Consiglio in merito all’operazione che sono soggette al segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ( *4 ) . Il CPS può designare caso per caso altri Stati terzi ai quali tali informazioni possono essere comunicate. 2 bis.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR ATALANTA, le informazioni classificate dell’UE che sono prodotte ai fini di EUNAVFOR ATALANTA e, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio ( *5 ) , come segue: a) fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione; oppure b) fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” per le informazioni comunicate ad altri Stati terzi designati dal CPS. 3.   L’AR è autorizzato a scambiare con l’operazione “Prosperity Guardian” e con le forze marittime congiunte, tramite i rispettivi comandi, informazioni classificate di livello SECRET UE/EU SECRET pertinenti ai fini di EUNAVFOR ATALANTA, qualora tale scambio a livello di teatro sia necessario per ragioni operative, in conformità della decisione 2013/488/UE e secondo disposizioni stipulate tra l’AR e le autorità competenti di tali operazioni. 3 bis.   Le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui ai paragrafi 2, 2 bis e 3 sono effettuati nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione. Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR ATALANTA senza alcuna distinzione tra il suo personale e unicamente in base a requisiti operativi. 3 ter.   L’AR è autorizzato a concludere gli accordi necessari per attuare le disposizioni della presente azione comune relative alla comunicazione o allo scambio di informazioni. 3 quater.   L’AR può delegare le autorizzazioni a comunicare o scambiare le informazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui al presente articolo, a funzionari del SEAE, al comandante dell’operazione dell’UE o al comandante della forza dell’UE conformemente all’allegato VI, parte VII, della decisione 2013/488/UE. 4.   EUNAVFOR ATALANTA è autorizzata a condividere con il gruppo di esperti sulla Somalia, con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, con le CMF, con il centro di fusione regionale di informazione marittima e con il centro operativo di coordinamento regionale, le informazioni, che non siano dati personali, raccolte in merito ad attività illecite o non autorizzate nel corso delle sue operazioni. 5.   EUNAVFOR ATALANTA è autorizzata a comunicare a INTERPOL, conformemente all’articolo 2, lettera h), e a Europol, conformemente all’articolo 2, lettera i), informazioni raccolte in merito ad attività illecite diverse dalla pirateria nel corso delle sue operazioni. Inoltre, EUNAVFOR ATALANTA è autorizzata a trasmettere all’Ufficio centrale nazionale INTERPOL di Mogadiscio le informazioni raccolte su presunte attività di pesca INN nel corso delle sue operazioni. 6.   La comunicazione dei dati personali a norma dell’articolo 2 è effettuata in conformità del diritto dello Stato della nave o dell’aeromobile che tratta tali dati personali. ( *4 ) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1 o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno ( GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35 )." ( *5 ) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE ( GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1 ).»." Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2024 Per il Consiglio Il presidente H. LAHBIB ( 1 ) Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA) ( GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33 ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2022/2441 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ( GU L 319 del 13.12.2022, pag. 80 ). ( 3 ) Decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio, dell’8 febbraio 2024, relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) ( GU L, 2024/583, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj ). ( 4 ) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE ( GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1059/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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