Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1067/2026

Decisione (UE) 2026/1067 del Consiglio, del 27 aprile 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’84a sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell’Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization — IMO)

Pubblicato: 27/04/2026 In vigore dal: 27/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/1067 del Consiglio, del 27 aprile 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’84a sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell’Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization — IMO) EN: Council Decision (EU) 2026/1067 of 27 April 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Marine Environment Protection Committee (MEPC) of the International Maritime Organization (IMO) at its 84th session

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1067 12.5.2026 DECISIONE (UE) 2026/1067 DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’84 a sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell’Organizzazione marittima internazionale ( International Maritime Organization — IMO) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2 e l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’azione dell’Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l’ambiente marino e la salute umana. (2) L’84 a sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC 84) dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) si svolgerà dal 27 aprile al 1 o maggio 2026. (3) Nel corso della sua seconda sessione straordinaria (MEPC/ES.2), che si sarebbe dovuta svolgere tra il 14 e il 17 ottobre 2025, il MEPC era chiamato ad adottare il quadro dell’IMO per l’azzeramento delle emissioni nette sotto forma di modifiche dell’allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL). Tuttavia, la MEPC/ES.2 è stata rinviata e l’adozione di tali modifiche è stata posticipata. (4) In preparazione della MEPC/ES.2, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2025/2093 ( 1 ) . (5) La decisione (UE) 2025/2093 stabilisce che l’Unione dovrebbe sostenere l’introduzione del nuovo capitolo 5 dell’allegato VI della convenzione MARPOL relativo al quadro dell’IMO per l’azzeramento delle emissioni nette, che figura nell’allegato del documento MEPC/ES.2/2 dell’IMO. In previsione di ulteriori discussioni tra i membri dell’IMO durante i quali i progetti di modifica potrebbero essere sviluppati ulteriormente prima della loro adozione formale, la presente decisione mira a stabilire la posizione generale dell’Unione al MEPC 84 per quanto riguarda l’esame e l’adozione delle modifiche dell’allegato VI della convenzione MARPOL sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle navi. La presente decisione integra la decisione (UE) 2025/2093 fornendo orientamenti per la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di MEPC 84, tenuto conto delle discussioni in corso durante le quali i progetti di modifica potrebbero essere ulteriormente sviluppati prima della loro adozione formale. (6) Nello specifico, sono discussi diversi contributi, che spaziano dall’invito ad adottare il quadro dell’IMO per l’azzeramento delle emissioni nette nella versione attuale oppure a rafforzarlo (Figi et al. ( 2 ) ), all’invito ad avviare nuovamente i negoziati discutendo prima i principi guida (Algeria et al. ( 3 ) ), fino alla proposta di misure alternative che colleghino il percorso alla disponibilità di carburante sul mercato anziché all’ambizione di azzerare le emissioni nette entro il 2050 (Argentina, Liberia e Panama ( 4 ) ). Altre proposte mostrano la disponibilità, in misura diversa, a modificare l’attuale quadro dell’IMO per l’azzeramento delle emissioni nette al fine di creare consenso (Brasile ( 5 ) e Giappone ( 6 ) ). (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di MSC 84, poiché i progetti di modifica dell’allegato VI della convenzione MARPOL, se adottati in una futura sessione del MEPC, produrranno effetti giuridici per gli Stati membri parti della convenzione MARPOL e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) 2015/757 ( 7 ) e (UE) 2023/1805 ( 8 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) . (8) La posizione dell’Unione è in linea con le posizioni in occasione delle precedenti sessioni del MEPC e del gruppo di lavoro intersessione sulla riduzione delle emissioni di GES causate dalle navi per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle navi. L’Unione ha sostenuto e presentato vari documenti che proponevano la messa a punto di una norma sui combustibili a basse emissioni di gas a effetto serra e di un prelievo sui prezzi dei gas a effetto serra, così come ha sostenuto il quadro dell’IMO per l’azzeramento delle emissioni nette che ne è derivato. L’Unione ha svolto un ruolo importante nei negoziati durante le varie sessioni del MEPC e del gruppo di lavoro intersessione sulla riduzione delle emissioni di GES causate dalle navi per lo sviluppo e la finalizzazione di un pacchetto di possibili misure a medio termine per la riduzione dei gas a effetto serra, comprendente sia una norma sui combustibili per uso marittimo basata sugli obiettivi, che disciplini la graduale riduzione dell’intensità dei gas a effetto serra del combustibile per uso marittimo, sia un elemento economico, sulla base di un meccanismo di fissazione dei prezzi delle emissioni di gas a effetto serra nel settore marittimo. (9) La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto consistere nel sostenere l’ulteriore esame e adozione di misure che facilitino la formazione del consenso e che siano in linea con gli obiettivi stabiliti nella strategia dell’IMO del 2023 per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle navi, tenendo conto del ruolo cruciale del trasporto marittimo internazionale nello sviluppo del commercio mondiale e dei servizi di trasporto marittimo, sostenuti da combustibili disponibili e a prezzi accessibili per prevenire perturbazioni. (10) In seguito alle discussioni in sede di MEPC 84, l’Unione dovrebbe valutare se mantenere la posizione di cui alla decisione (UE) 2025/2093, che rimane applicabile fino alla fine della MEPC/ES.2, a meno che non sia modificata o abrogata. (11) L’Unione non è né membro dell’IMO, né parte contraente della convenzione MARPOL. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione in occasione della MEPC 84. (12) È opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle discussioni in sede di MEPC 84 sul quadro dell’IMO per l’azzeramento delle emissioni nette, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell’Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale («IMO») in occasione della sua 84 a sessione figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 1.   Gli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, esprimono la posizione di cui all’articolo 1. 2.   La posizione di cui all’articolo 1 della presente decisione integra la posizione di cui all’articolo 1, lettera c), della decisione (UE) 2025/2093, che rimane applicabile fino alla fine della MEPC/ES.2, a meno che non sia modificata o abrogata. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2026 Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU ( 1 ) Decisione (UE) 2025/2093 del Consiglio, del 10 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale, in occasione della sua seconda sessione straordinaria, in merito all’adozione di modifiche della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL) ( GU L, 2025/2093, 16.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2093/oj ). ( 2 ) Documenti MEPC 84/7/28 e MEPC 84/7/36 (Figi et al .) dell’IMO. ( 3 ) Documento MEPC 84/7/30 (Algeria et al. ) dell’IMO. ( 4 ) Documento MEPC 84/7/38 (Argentina et al. ) dell’IMO. ( 5 ) Documento MEPC 84/7/37 (Brasile) dell’IMO. ( 6 ) Documento MEPC 84/7/49 (Giappone) dell’IMO. ( 7 ) Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/757/oj ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE ( GU L 234 del 22.9.2023, pag. 48 , http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj ). ( 9 ) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj ). ALLEGATO Posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di MEPC 84: Principi guida 1) Gli Stati membri, a nome dell'Unione, agiscono in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e della strategia dell'IMO del 2023 sui gas a effetto serra, nonché con l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. 2) Gli Stati membri, a nome dell'Unione, sostengono azioni coerenti con gli obiettivi del Green Deal europeo e con i traguardi della normativa europea sul clima e favorevoli a un settore marittimo europeo competitivo che sostenga l'economia e la crescita dell'Unione, in linea con la strategia industriale marittima dell'UE e la bussola per la competitività dell'UE. 3) Gli Stati membri, a nome dell'Unione, proseguono i lavori in seno all'IMO e instaurano collaborazioni con partner internazionali per adoperarsi a favore di soluzioni globali, sostenendo l'impegno del settore del trasporto marittimo dell'UE a favore della decarbonizzazione e gli investimenti già effettuati al fine di conseguire tale obiettivo. 4) Gli Stati membri, a nome dell'Unione, lavorano in seno all'IMO per l'adozione di misure che contribuiscano a condizioni di parità a livello mondiale nel settore marittimo, alla competitività del settore marittimo europeo e a una transizione giusta ed equa. Orientamenti 1) Gli Stati membri, a nome dell'Unione, si oppongono a qualsiasi tentativo di escludere il quadro dell'IMO per l'azzeramento delle emissioni nette, approvato nell'aprile 2025 dalla maggioranza degli Stati membri dell'IMO, da ulteriori valutazioni in sede di MEPC. 2) Gli Stati membri, a nome dell'Unione, partecipano a discussioni sulle modifiche del quadro per l'azzeramento delle emissioni nette che possono rendersi necessarie per raggiungere il più ampio sostegno possibile sul pacchetto definitivo di possibili misure a medio termine per la riduzione dei gas a effetto serra da adottare in attuazione della strategia dell'IMO del 2023 sui gas a effetto serra. 3) Gli Stati membri, a nome dell'Unione, avviano discussioni costruttive, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) qualsiasi modifica gode di un sostegno sufficientemente ampio; e b) il pacchetto definitivo realizza tutti gli obiettivi e le finalità di riduzione delle emissioni della strategia dell'IMO del 2023 sui gas a effetto serra. 4) Gli Stati membri, a nome dell'Unione, sostengono la posizione secondo cui qualsiasi decisione relativa all'adozione del pacchetto definitivo di misure deve essere accompagnata dalla decisione di ricorrere alla procedura di accettazione tacita. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1067/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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