Decisione UE In vigore

Decisione UE 1080/2026

Decisione (UE) 2026/1080 del Consiglio, del 21 aprile 2026, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto

Pubblicato: 21/04/2026 In vigore dal: 21/04/2026 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2026/1080 sulla conclusione della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/1080 del 21 aprile 2026 approva a nome dell'Unione europea la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, precedentemente firmata il 5 settembre 2024. La convenzione stabilisce principi e obblighi generali che le parti devono osservare per garantire la protezione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in relazione alle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale.

L'attuazione della convenzione nell'Unione avviene esclusivamente attraverso il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e altre disposizioni pertinenti dell'acquis dell'Unione, come la normativa sulla protezione dei dati (GDPR e DSA), sulla non discriminazione e sulla sicurezza dei prodotti. Solo l'Unione diventa parte della convenzione, poiché possiede competenza esterna esclusiva in materia, dato che l'ambito materiale coincide largamente con le norme comuni dell'Unione.

La decisione esclude dall'ambito di applicazione le attività connesse alla protezione degli interessi di sicurezza nazionale, che rimangono di esclusiva competenza degli Stati membri. Inoltre, prevede che la Commissione, in rappresentanza dell'Unione, coordini le posizioni con gli Stati membri nelle riunioni della Conferenza delle parti, mirando a ottenere 27 voti per rispecchiare il numero degli Stati membri.

Le dichiarazioni allegate precisano che i principi della convenzione si applicano agli attori privati attraverso l'AI Act e che l'ambito territoriale della convenzione si estende ai territori dove si applicano i trattati UE secondo l'articolo 52 TUE e l'articolo 355 TFUE.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/1080 del Consiglio, del 21 aprile 2026, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto EN: Council Decision (EU) 2026/1080 of 21 April 2026 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1080 13.5.2026 DECISIONE (UE) 2026/1080 DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2026 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione (UE) 2024/2218 del Consiglio ( 2 ) , la convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto («convenzione») è stata firmata il 5 settembre 2024 a nome dell’Unione europea, con riserva della sua conclusione in una data successiva. (2) La convenzione stabilisce i principi e gli obblighi generali che le parti della convenzione dovrebbero osservare al fine di garantire la protezione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in relazione alle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale (IA). (3) Il 13 giugno 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, sulla base degli articoli 16 e 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , che contiene norme armonizzate basate in linea generale sulla piena armonizzazione che disciplinano l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso di sistemi di IA nell’Unione. Tali norme sono direttamente applicabili negli Stati membri, salvo che tale regolamento disponga esplicitamente altrimenti. La convenzione deve essere attuata nell’Unione esclusivamente attraverso il regolamento (UE) 2024/1689 e altre disposizioni pertinenti dell’ acquis dell’Unione, ove applicabili. (4) Le attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di IA connesse alla protezione degli interessi di sicurezza nazionale sono escluse dall’ambito di applicazione della convenzione. Il regolamento (UE) 2024/1689, che costituirà il principale atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione della convenzione, esclude altresì dal suo ambito di applicazione i sistemi di IA immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati, con o senza modifiche, esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale nonché l’output dei sistemi di IA utilizzato nell’Unione esclusivamente per tali scopi, indipendentemente dal tipo di entità che svolge tali attività. Inoltre, come previsto all’articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE), la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. Di conseguenza, la posizione dell’Unione da esprimere in sede di conferenza delle parti dovrebbe rispettare i limiti di cui sopra. In particolare, nelle riunioni della conferenza delle parti istituita dalla convenzione, la Commissione dovrebbe astenersi dal discutere delle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di IA connesse alla protezione degli interessi di sicurezza nazionale e dall’assumere una posizione su tali attività. (5) Poiché l’ambito di applicazione personale e materiale della convenzione e le disposizioni sostanziali della convenzione coincidono in larga misura con quelli del regolamento (UE) 2024/1689, integrato da altre disposizioni pertinenti dell’ acquis dell’Unione, la conclusione della convenzione può incidere su norme comuni dell’Unione o modificarne la portata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE. Tali altre disposizioni pertinenti dell’ acquis dell’Unione comprendono atti giuridici volti ad attuare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quali la legislazione dell’Unione in materia di non discriminazione, comprese le direttive 2000/43/CE ( 4 ) e 2000/78/CE del Consiglio ( 5 ) ; l’ acquis dell’Unione in materia di protezione dei dati, compresi i regolamenti (UE) 2016/679 ( 6 ) e (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) , che mirano ad assicurare un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile in cui siano rispettati i diritti fondamentali, tra cui il diritto alla libertà di espressione e il diritto di ricevere e diffondere informazioni; il regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) ; e la legislazione sulla sicurezza dei prodotti e la legislazione sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, compresa la direttiva 85/374/CEE del Consiglio ( 9 ) . L’Unione pertanto ha competenza esterna esclusiva per concludere la convenzione. Di conseguenza, solo l’Unione dovrebbe diventare parte della convenzione. (6) La conferenza delle parti svolgerà un ruolo importante nell’attuazione efficace della convenzione, anche formulando raccomandazioni specifiche per quanto riguarda la sua interpretazione e applicazione. La conferenza delle parti valuterà inoltre possibili modifiche della convenzione. Conformemente all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe adottare decisioni che stabiliscono le posizioni da adottare a nome dell’Unione nella conferenza delle parti se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, in particolare il regolamento interno della conferenza delle parti. In sede di negoziazione di tale regolamento interno, che deve essere adottato per consenso entro 12 mesi dall’entrata in vigore della convenzione, l’Unione mirerà ad assicurare che le siano attribuiti 27 voti, così da rispecchiare il un numero dei suoi Stati membri. Qualora i 27 voti siano attribuiti all’Unione, la Commissione, in rappresentanza dell’Unione, dovrebbe garantire un coordinamento rafforzato con gli Stati membri al fine di esprimere posizioni uniformi in sede di conferenza delle parti e di esercitare il proprio diritto di voto a nome dell’Unione. Tale coordinamento rafforzato è particolarmente pertinente dal momento che tutti gli Stati membri sono anche membri del Consiglio d’Europa e tenuto conto della rapida evoluzione dell’IA e della necessità di disporre di un quadro coerente e applicabile a livello mondiale nel settore dell’IA. Al fine di garantire il coordinamento rafforzato, il Consiglio dovrebbe essere coinvolto nella formulazione di un’eventuale posizione di qualunque natura, comprese quelle basate sull’articolo 16, paragrafo 1, TUE e sull’articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Qualora l’Unione, malgrado tutti i suoi sforzi, non sia in grado di ottenere l’attribuzione di 27 voti, la Commissione, al fine di garantire che l’Unione disponga di un numero di voti che rispecchi il suo peso in seno al Consiglio d’Europa e le consenta di difendere adeguatamente i propri interessi, dovrebbe proporre che gli Stati membri siano autorizzati, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, TFUE e nel pieno rispetto della competenza esclusiva dell’Unione, ad aderire alla convenzione al fianco dell’Unione. (7) La Commissione inviterà ciascuno Stato membro a inviare un rappresentante per accompagnare la rappresentanza della Commissione nell’ambito della delegazione dell’Unione alle riunioni della conferenza delle parti. Deve essere rispettato il principio di leale cooperazione. (8) Riguardo a qualsiasi altro accordo che possa essere concluso in futuro sotto l’egida del Consiglio d’Europa o in altre sedi internazionali, anche nel settore dell’IA, nonché riguardo a qualsiasi modifica della convenzione, la ripartizione delle competenze esterne tra l’Unione e gli Stati membri dovrebbe essere valutata alla luce delle caratteristiche specifiche di ciascuno degli strumenti in questione. È della massima importanza che l’Unione e i suoi Stati membri possano continuare a svolgere il loro ruolo diretto e attivo nell’esprimere la voce dell’Unione e nel difendere i suoi interessi in modo coerente e coordinato, pienamente in linea con i trattati. (9) È opportuno approvare la convenzione e le dichiarazioni allegate alla presente decisione a nome dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto («convenzione») è approvata a nome dell’Unione europea ( 10 ) . Articolo 2 Le dichiarazioni da presentare al segretario generale del Consiglio d’Europa, accluse alla presente decisione, sono approvate a nome dell’Unione. Articolo 3 La convenzione è attuata nell’Unione esclusivamente attraverso il regolamento (UE) 2024/1689 o altro pertinente acquis dell’Unione, ove applicabili. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2026 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS ( 1 ) Approvazione dell’11 marzo 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Decisione (UE) 2024/2218 del Consiglio, del 28 agosto 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto ( GU L, 2024/2218, 4.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2218/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale) ( GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj ). ( 4 ) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica ( GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/43/oj ). ( 5 ) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) ( GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica ( GU L, 2024/900, 20.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj ). ( 9 ) Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 luglio 1985, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio ( GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2853/oj ). ( 10 ) Il testo dell’accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale L, 2026/1081, 13.5.2026 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/1081/oj . ALLEGATO Dichiarazioni dell’Unione europea 1. Dichiarazione dell’Unione europea sull’ambito di applicazione per quanto riguarda gli attori privati a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della convenzione Rammentando l’obbligo, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione, di affrontare i rischi e gli impatti derivanti dalle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale svolte da soggetti privati, nella misura in cui non sono contemplate alla lettera a) di tale disposizione, in modo conforme all’oggetto e alla finalità della convenzione, l’Unione dichiara che applicherà i principi e gli obblighi di cui ai capi da II a VI della convenzione alle attività degli attori privati che immettono sul mercato, mettono in servizio e utilizzano sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione europea mediante l’attuazione del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale). Anche altre disposizioni pertinenti dell’ acquis dell’Unione possono applicarsi a tali attività e contribuire all’attuazione dei principi e degli obblighi della convenzione. 2. Dichiarazione dell’Unione europea sull’ambito di applicazione territoriale a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, della convenzione A norma dell’articolo 32, paragrafo 1, della convenzione, l’Unione dichiara che, per quanto riguarda la competenza dell’Unione, la convenzione quadro sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto si applica, per quanto riguarda la competenza dell’Unione, ai territori in cui si applicano i trattati dell’UE a norma dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea e alle condizioni stabilite, tra l’altro, all’articolo 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1080/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2026/1080 è il riferimento normativo per l'attuazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa su intelligenza artificiale, diritti umani e Stato di diritto. Professionisti del diritto dell'UE e consulenti in materia di AI governance la consultano per comprendere l'integrazione tra il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), la protezione dei dati personali (GDPR), il Digital Services Act e gli obblighi di conformità per attori privati nel ciclo di vita dei sistemi di IA. La decisione chiarisce inoltre la ripartizione delle competenze esterne tra l'Unione e gli Stati membri in ambito internazionale.

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