Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1105/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1105 della Commissione del 5 luglio 2021 relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Monetary Authority of Singapore con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle n

Pubblicato: 05/07/2021 In vigore dal: 05/07/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1105 della Commissione del 5 luglio 2021 relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Monetary Authority of Singapore con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/1105 of 5 July 2021 on the recognition of the legal, supervisory and enforcement arrangements of Singapore for derivatives transactions supervised by the Monetary Authority of Singapore as equivalent to certain requirements of Article 11 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (Text with EEA relevance)

Testo normativo

6.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 238/94 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1105 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2021 relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Monetary Authority of Singapore con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 1 ) , in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L’articolo 13 del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede un meccanismo in virtù del quale alla Commissione è conferito il potere di adottare decisioni di equivalenza con cui dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo sono equivalenti ai requisiti stabiliti agli articoli 4, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, per cui le controparti che effettuano un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento, quando almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione, sono considerate conformi ai requisiti di cui sopra se agiscono in conformità alle disposizioni previste dal regime giuridico del paese terzo. La dichiarazione di equivalenza contribuisce a conseguire l’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia ridurre il rischio sistemico e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati grazie a un’applicazione uniforme a livello internazionale dei principi concordati con i paesi terzi e stabiliti nel regolamento stesso. (2) L’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, integrato dai regolamenti delegati (UE) n. 149/2013 ( 2 ) e (UE) 2016/2251 ( 3 ) della Commissione, stabilisce i requisiti di legge dell’Unione per quanto riguarda la conferma tempestiva delle condizioni del contratto derivato OTC, l’effettuazione di una compressione del portafoglio e le modalità di riconciliazione dei portafogli in relazione ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale («CCP»); tali disposizioni stabiliscono inoltre gli obblighi relativi alla valutazione e alla risoluzione delle controversie applicabili a detti contratti («tecniche di attenuazione del rischio operativo») nonché gli obblighi relativi allo scambio di garanzie («margini») tra controparti. (3) Affinché il regime giuridico, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo possa essere considerato equivalente a quello dell’Unione per quanto riguarda le tecniche di attenuazione del rischio operativo e i requisiti in materia di margini, le applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione devono produrre risultati sostanziali equivalenti a quelli conseguiti dalle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e garantire una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita all’articolo 83 del medesimo regolamento. È inoltre necessario che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione equivalenti siano applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni nel paese terzo in questione. La valutazione dell’equivalenza implica pertanto di verificare che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo garantiscano che i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, sottoscritti da almeno una controparte stabilita nel paese terzo in questione, non espongano i mercati finanziari dell’Unione a un livello di rischio maggiore e, di conseguenza, che non presentino un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione. (4) La presente decisione non si basa solo sull’analisi comparativa delle applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore, ma anche sulla valutazione del risultato di tali disposizioni e della loro capacità di attenuare i rischi derivanti dai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP con modalità considerate equivalenti al risultato ottenuto applicando le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012. (5) Le applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore relative ai contratti derivati non compensati a livello centrale sono stabilite nei Securities and Futures (Licensing and conduct of business) Regulations (regolamenti su titoli e future in materia di concessione di licenze e condotta delle attività), nonché negli orientamenti sui requisiti di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale («orientamenti sui requisiti di attenuazione dei rischi») e negli orientamenti sui requisiti relativi ai margini per i contratti derivati non compensati a livello centrale («orientamenti sui margini») della Monetary Authority of Singapore (di seguito «MAS»). Gli orientamenti sui margini sono entrati in vigore il 1 o marzo 2017, mentre quelli sui requisiti di attenuazione dei rischi sono stati pubblicati nell’aprile 2019. La MAS è la banca centrale e l’autorità di regolamentazione finanziaria di Singapore ed esercita la vigilanza prudenziale su tutti gli enti finanziari di Singapore, tra cui banche, banche d’affari, compagnie di assicurazione, intermediari del mercato dei capitali, consulenti finanziari e infrastrutture dei mercati finanziari. Essa è competente per i derivati OTC ai sensi dell’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012. (6) Le tecniche di attenuazione del rischio operativo dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, stabilite nell’articolo 54B dei Securities and Futures (Licensing and conduct of business) Regulations, negli orientamenti sui requisiti di attenuazione del rischio e negli orientamenti della MAS sui requisiti relativi ai margini, sono simili a quelle previste dall’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda la conferma tempestiva, la valutazione dei contratti, la compressione del portafoglio, la riconciliazione del portafoglio e la risoluzione delle controversie. (7) Per quanto riguarda i requisiti relativi alla conferma tempestiva, alla compressione e alla riconciliazione del portafoglio, alla valutazione e alla risoluzione delle controversie applicabili ai derivati OTC non compensati mediante CCP, le norme in materia di derivati OTC contenute negli orientamenti della MAS potrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Il mancato rispetto degli orientamenti può innescare il riesame dell’autorizzazione in base alla quale operano le entità soggette agli orientamenti. (8) Le norme di Singapore in materia di margine si applicano ai contratti derivati OTC ai sensi dell’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012, fatta eccezione per i contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e gli swap su tassi di cambio regolati fisicamente, le operazioni su tassi fissi di cambio regolate fisicamente e associate allo scambio del capitale di contratti swap su tassi di interesse, i derivati su materie prime regolati fisicamente e sottoscritti a fini commerciali, i derivati non compensati senza un accordo di compensazione giuridicamente opponibile, i derivati non compensati senza un contratto di garanzia giuridicamente opponibile, le opzioni su azioni e le opzioni su indici azionari. Inoltre le norme di Singapore in materia di margine non prevedono alcun trattamento specifico per i prodotti strutturati, incluse le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni. A norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento delegato (UE) 2016/2251, i contratti a termine su tassi di cambio, gli swap su tassi di cambio e lo scambio del capitale di swap su valuta sono esentati dai requisiti relativi al margine iniziale e solo i derivati associati a obbligazioni garantite a fini di copertura, i derivati associati a determinate cartolarizzazioni e i derivati con controparti di paesi terzi in cui l’applicabilità giuridica degli accordi di compensazione o della protezione della garanzia non può essere assicurata, nonché le opzioni su singole azioni e le opzioni su indici, beneficiano di esenzioni dai requisiti in materia di margine. La presente decisione non dovrebbe pertanto applicarsi ai derivati su materie prime regolati fisicamente e sottoscritti a fini commerciali. (9) I requisiti in materia di margine stabiliti negli orientamenti sui margini si applicano alle persone esenti dal possesso di una licenza per i servizi nei mercati dei capitali ai sensi della sezione 99(1)(a) o (b) dell’SFA («entità coperta dalla MAS»), che fa riferimento alle banche autorizzate a norma del Banking Act of Singapore e alle banche d’affari. Gli emittenti sovrani, le banche centrali, gli enti del settore pubblico, le agenzie, le organizzazioni o le entità multilaterali ammissibili, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo sono esentati dallo scambio dei margini conformemente agli orientamenti. La definizione di «entità coperta dalla MAS» è pertanto un sottoinsieme della definizione di «controparte finanziaria» di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. La presente decisione dovrebbe pertanto riguardare le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione concernenti gli obblighi relativi alle tecniche di attenuazione del rischio operativo e allo scambio di garanzie applicabili alle entità coperte dalla MAS. (10) Un’entità coperta dalla MAS deve scambiare il margine di variazione se nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno risulta detenere un importo nozionale medio aggregato a fine mese dei contratti derivati non compensati superiore a 5 miliardi di SGD o se si tratta di un’operazione con un’entità coperta dalla MAS che nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno risulta detenere un importo nozionale medio aggregato superiore a tale soglia. Il regolamento (UE) n. 648/2012 impone a tutte le controparti di un’operazione su derivati OTC non compensata mediante CCP di scambiare il margine di variazione su base giornaliera. La presente decisione dovrebbe pertanto essere subordinata allo scambio del margine di variazione per le operazioni effettuate con le entità coperte dalla MAS soggette alle norme di Singapore in materia di margine. (11) Conformemente agli orientamenti sui margini, lo scambio del margine iniziale e del margine di variazione (collettivamente i «margini») dovrebbe avvenire entro il normale ciclo di regolamento per il tipo di garanzia pertinente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla data dell’operazione o dalla data in cui i margini devono essere ricalcolati. Il regolamento (UE) n. 648/2012 impone a tutte le controparti di un contratto derivato OTC non compensato mediante CCP di scambiare il margine di variazione su base giornaliera o di aggiustare di conseguenza il periodo con rischio di margine utilizzato per calcolare il margine iniziale. È pertanto opportuno stabilire le condizioni in materia di margine di variazione. (12) Analogamente alle disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2016/2251, a norma degli orientamenti sui margini le entità coperte dalla MAS che detengono un importo nozionale aggregato di derivati OTC non compensati, calcolato a livello di gruppo consolidato, escluse le operazioni infragruppo, nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno precedente quello in cui il calcolo supera i 13 miliardi di SGD devono scambiare il margine iniziale. Singapore ha adottato il calendario per il periodo transitorio concordato a livello internazionale dei requisiti relativi al margine iniziale. Gli orientamenti sui margini prevedono inoltre un importo minimo cumulato di trasferimento del margine iniziale e del margine di variazione di 800 000 SGD. La soglia di cui all’articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 è pari a 500 000 EUR. Tenuto conto della differenza marginale di valore di queste valute, tali importi dovrebbero essere considerati equivalenti. (13) Analogamente al metodo standardizzato per il calcolo del margine iniziale di cui all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2016/2251, le norme di Singapore in materia di margine consentono l’uso di un modello standard equivalente a quello stabilito nel suddetto allegato. In alternativa, per il calcolo del margine iniziale possono essere utilizzati modelli interni o di terze parti, purché tali modelli contengano determinati parametri specifici, tra cui gli intervalli minimi di confidenza e i periodi con rischio di margine, nonché alcuni dati storici, inclusi i periodi di stress. Prima di utilizzare un modello interno o di terze parti e di apportarvi modifiche, le controparti devono informare la MAS e fornire tutta la documentazione pertinente, compresi la metodologia del modello, le specifiche e le relazioni di convalida, per dimostrare che il modello è conforme agli orientamenti sui margini. (14) I requisiti previsti dalle norme di Singapore in materia di margine per le garanzie ammissibili e modalità di detenzione e segregazione di tali garanzie possono essere considerati equivalenti a quelli di cui al regolamento delegato (UE) 2016/2251. Le norme di Singapore in materia di margine contengono inoltre un elenco analogo di garanzie ammissibili e impongono alle entità coperte dalla MAS di diversificare adeguatamente le garanzie raccolte, anche limitando i titoli a bassa liquidità al fine di evitare la concentrazione di garanzie. I requisiti previsti dalle norme di Singapore in materia di margine applicabili alla valutazione delle garanzie sono paragonabili ai requisiti stabiliti all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2016/2251. (15) Per quanto riguarda il livello equivalente di protezione del segreto professionale a Singapore, i dipendenti della MAS sono soggetti alle disposizioni in materia di segreto professionale sancite nel Monetary Authority of Singapore Act («MAS Act»), che vieta a direttori, funzionari, dipendenti, consulenti e agenti della MAS di divulgare informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. Il MAS Act fornisce pertanto garanzie di protezione del segreto professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità competenti scambiano con terzi, equivalenti a quelle previste dal titolo VIII del regolamento (UE) n. 648/2012. È quindi opportuno considerare che il MAS Act garantisce un livello di protezione del segreto professionale equivalente a quello garantito dal regolamento (UE) n. 648/2012. (16) Infine, per quanto riguarda la vigilanza e l’applicazione efficaci delle disposizioni legislative a Singapore, la MAS ha la responsabilità principale di monitorare e far rispettare gli orientamenti. La MAS ha il potere di adottare un’ampia gamma di misure di vigilanza per porre fine alle violazioni dei requisiti applicabili, come ad esempio lettere di monito, revoca degli amministratori, rifiuto delle autorità di vigilanza di concedere autorizzazioni o imposizione di limiti alle attività delle entità coperte dalla MAS. Tali misure dovrebbero pertanto essere considerate atte a garantire l’applicazione efficace delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e in materia di applicazione delle norme di Singapore in materia di derivati OTC, in modo equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci. (17) La presente decisione riconosce l’equivalenza dei requisiti vincolanti stabiliti dalla MAS in relazione ai contratti derivati OTC applicabili al momento dell’adozione della presente decisione. La Commissione, in collaborazione con l’ESMA, monitorerà periodicamente l’evoluzione e l’efficace e coerente attuazione delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione relative ai contratti derivati OTC per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio, la valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti relativi ai margini applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, in relazione ai quali è stata adottata la presente decisione. Nell’ambito delle sue attività di monitoraggio, la Commissione può chiedere alla MAS di fornire informazioni sugli sviluppi in materia di regolamentazione e vigilanza. La Commissione può, in qualsiasi momento, effettuare un riesame specifico in caso di eventi che rendano necessario il riesame della dichiarazione di equivalenza di cui alla presente decisione. Tale riesame potrebbe comportare l’abrogazione della presente decisione, nel cui caso le controparti ritornerebbero ad essere automaticamente soggette a tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012. (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore per quanto riguarda la conferma della negoziazione, la compressione e la riconciliazione del portafoglio, la valutazione e la risoluzione delle controversie che sono applicate alle operazioni regolamentate come derivati OTC dalla Monetary Authority of Singapore («MAS») e che non sono compensate mediante CCP sono considerate equivalenti ai corrispondenti requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, se almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita a Singapore ed è una «entità coperta dalla MAS» ai sensi degli orientamenti sui requisiti relativi ai margini per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale. Articolo 2 Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore per quanto riguarda lo scambio di garanzie che sono applicate alle operazioni disciplinate come derivati OTC dalla MAS e che non sono compensate mediante CCP, fatta eccezione per i derivati su materie prime regolati fisicamente per fini commerciali, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita a Singapore ed è un’entità coperta dalla MAS ai sensi degli orientamenti sui requisiti relativi ai margini per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale di Singapore; b) il margine di variazione che deve essere fornito a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 è scambiato nello stesso giorno in cui è calcolato. In deroga alla lettera b), qualora sia stabilito tra le controparti che il margine di variazione non può essere sistematicamente fornito lo stesso giorno in cui viene calcolato, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 anche quando il margine di variazione è scambiato entro due giorni lavorativi da quello del calcolo e il periodo con rischio di margine utilizzato per calcolare il margine iniziale è aggiustato di conseguenza. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale ( GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale ( GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9 ).

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