Decisione di esecuzione (UE) 2020/1106 della Commissione del 24 luglio 2020 relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda il tasso di controllo ufficiale per l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base, di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi certificate notificata con il numero C(2020) 4955
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1106 della Commissione del 24 luglio 2020 relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda il tasso di controllo ufficiale per l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base, di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi certificate [notificata con il numero C(2020) 4955]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/1106 of 24 July 2020 on the organisation of a temporary experiment under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC and 2002/57/EC as regards the official checking rate for field inspection under official supervision for basic seed, bred seed of generations prior to basic seed and certified seed (notified under document C(2020) 4955)
Testo normativo
28.7.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 242/7
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1106 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2020
relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda il tasso di controllo ufficiale per l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base, di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi certificate
[notificata con il numero C(2020) 4955]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere
(
1
)
, in particolare l’articolo 13
bis
,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
(
2
)
, in particolare l’articolo 13
bis
,
vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole
(
3
)
, in particolare l’articolo 19,
vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra
(
4
)
, in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1)
Ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, rispettivamente, le sementi certificate di piante foraggere, cereali, barbabietole e piante oleaginose e da fibra sono soggette a ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale. Una parte pari ad almeno il 5 % della coltura di tali sementi (di seguito «un tasso minimo fisso del 5 %») è soggetta a controllo ufficiale in campo.
(2)
Le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base sono certificate se tutte le colture di tali sementi (di seguito «un tasso fisso del 100 %») sono state sottoposte a ispezioni ufficiali in campo che soddisfino le condizioni previste dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE.
(3)
In un recente esperimento temporaneo, organizzato sulla base della decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione
(
5
)
, è stato dimostrato che, anche per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale condotta da ispettori delle società sementiere autorizzati e qualificati costituisce una migliore alternativa rispetto all’ispezione ufficiale in campo. Il controllo ufficiale della parte stabilita del 5 % delle colture da seme è stato sufficiente a dimostrare che il livello di ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale può essere adeguato anche per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base. Sono tuttavia possibili ulteriori miglioramenti in considerazione delle prestazioni dei fornitori di sementi.
(4)
Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
relativo ai controlli ufficiali, che istituisce un quadro armonizzato a livello dell’Unione per l’organizzazione di controlli ufficiali nell’intera filiera agroalimentare, impone che le autorità competenti effettuino regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata. In base all’esperienza acquisita con l’applicazione di tali norme è opportuno considerare, anche nell’ambito delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, la possibilità di effettuare il controllo ufficiale delle colture da seme in campo nel quadro della sorveglianza ufficiale effettuata con una frequenza stabilita conformemente a un approccio basato sul rischio.
(5)
Per le autorità competenti, la pianificazione della frequenza dei loro controlli nel quadro della sorveglianza ufficiale, tenendo conto di determinati criteri di rischio relativi alle attività dei fornitori di sementi e ai risultati pregressi in termini di conformità, può costituire una migliore alternativa al tasso minimo fisso del 5 % applicato alle sementi certificate. A seguito del recente esperimento temporaneo, tale alternativa dovrebbe essere sottoposta a prove anche per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, che sono ufficialmente soggette a ispezione a un tasso del 100 %.
(6)
Per la pianificazione della frequenza dei loro controlli ufficiali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dovrebbero tenere conto di determinati criteri di rischio relativi alle attività dei fornitori di sementi e ai risultati pregressi in termini di conformità. È necessario stabilire criteri armonizzati a tale fine. È pertanto opportuno organizzare un esperimento temporaneo al fine di valutare tale alternativa.
(7)
È necessario esonerare gli Stati membri che partecipano all’esperimento dagli obblighi di ispezioni ufficiali in campo di un tasso fisso del 100 % delle sementi di base e delle sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base nonché di controllo, a un tasso minimo fisso del 5 %, delle colture da seme per le sementi certificate nel quadro della sorveglianza ufficiale come previsto dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE.
(8)
Gli Stati membri che partecipano all’esperimento dovrebbero presentare relazioni annuali alla Commissione e agli Stati membri al fine di tenere informati gli altri Stati membri e la Commissione e agevolare la valutazione dei progressi e il monitoraggio dell’esperimento.
(9)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
1. Un esperimento temporaneo («l’esperimento») è organizzato a livello dell’Unione al fine di valutare, per quanto riguarda il controllo ufficiale delle colture per la produzione di sementi di base, di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi certificate nel quadro dell’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale ai sensi delle disposizioni, elencate al paragrafo 2 del presente articolo, delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE:
a)
se un approccio basato sul rischio applicato conformemente all’articolo 3 della presente decisione possa costituire una migliore alternativa rispetto al controllo di:
i)
un tasso minimo fisso del 5 % delle colture da seme per le sementi certificate;
ii)
un tasso fisso del 100 % delle colture da seme per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base; nonché
b)
se i criteri di valutazione del rischio di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione siano adeguati.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:
a)
articolo 2, paragrafo 1, punto B.1, lettera d), articolo 2, paragrafo 3, punto A, lettera c), articolo 14
bis
, lettera a), e allegato I, punto 6, della direttiva 66/401/CEE;
b)
articolo 2, paragrafo 1, punto C, lettera d), articolo 2, paragrafo 1, punto C
bis
, lettera c), articolo 2, paragrafo 1, punto D.1, lettera d), articolo 2, paragrafo 1, punto D.2, lettera b), articolo 2, paragrafo 1, punto D.3, lettera c), articolo 2, paragrafo 3, punto A, lettera c), articolo 14
bis
, lettera a), e allegato I, punto 7, della direttiva 66/402/CEE;
c)
articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), articolo 2, paragrafo 3, punto A, lettera c), articolo 21, lettera a), e allegato I, parte A, punto 4, della direttiva 2002/54/CE;
d)
articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 1), punto ii), articolo 2, paragrafo 1, lettera d, punto 2), punto iii), articolo 2, paragrafo 5, punto A, lettera c), articolo 18, lettera a), e allegato I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE.
Articolo 2
Partecipazione degli Stati membri
Tutti gli Stati membri possono partecipare all’esperimento.
Gli Stati membri che decidono di partecipare all’esperimento («gli Stati membri partecipanti») ne informano la Commissione e gli altri Stati membri, indicando le specie, le categorie e le regioni cui si riferisce la loro partecipazione ed eventuali limitazioni.
Gli Stati membri partecipanti possono porre termine alla loro partecipazione in qualsiasi momento, informando la Commissione al riguardo.
Articolo 3
Valutazione dei rischi
1. Gli Stati membri effettuano la valutazione dei rischi dei fornitori di sementi e adeguano di conseguenza la portata dei loro controlli ufficiali a una parte compresa tra l’1 % e il 100 % delle colture da seme per quanto riguarda l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale.
Per la valutazione dei rischi dei fornitori di sementi sono presi in considerazione i seguenti criteri:
a)
le specie e i metodi di produzione;
b)
la zona di produzione e il numero di campi;
c)
le attività sotto il controllo del fornitore di sementi;
d)
il luogo delle attività o delle operazioni;
e)
eventuali informazioni indicanti la probabilità che gli utilizzatori delle sementi possano essere indotti in errore, in particolare relativamente all’identità, lo stato sanitario e la qualità, le proprietà, la composizione, la quantità, il paese o la zona di origine e il metodo di produzione delle sementi;
f)
i precedenti dei fornitori di sementi in merito agli esiti dei controlli ufficiali e dei controlli ufficiali a posteriori effettuati sulle loro colture e la conformità alla prescrizione di cui al paragrafo 2;
g)
l’affidabilità e i risultati delle ispezioni effettuate dai fornitori di sementi, in particolare da un ispettore sul campo autorizzato o da terzi su richiesta dei fornitori di sementi, compresi, se del caso, i regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla prescrizione di cui al paragrafo 2;
h)
eventuali informazioni che possano indicare una non conformità alla prescrizione di cui al paragrafo 2.
2. La coltura da sottoporre a controllo ufficiale è ottenuta da sementi sottoposte a controlli ufficiali a posteriori conformemente alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE.
3. Una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all’identità e alla purezza varietale. Gli Stati membri identificano le partite di sementi per le quali i controlli ufficiali sono stati effettuati conformemente all’approccio basato sul rischio di cui al paragrafo 1.
4. Gli Stati membri partecipanti confrontano, per la stessa coltura dello stesso campo, il tasso minimo fisso del 5 % delle colture da seme soggette a controllo ufficiale con il controllo ufficiale basato sul rischio delle colture e delle sementi raccolte per cui non è stabilito un tasso fisso.
Articolo 4
Deroghe alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE
In deroga alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, gli Stati membri partecipanti sono esonerati, ai fini dell’esperimento, dagli obblighi in materia di ispezione ufficiale in campo delle sementi di base e delle sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base nonché di controllo ufficiale delle sementi certificate previsti dalle seguenti disposizioni:
1)
articolo 2, paragrafo 1, punto B.1, lettera d), articolo 2, paragrafo 3, punto A, lettera c), articolo 14
bis
, lettera a), e allegato I, punto 6, della direttiva 66/401/CEE;
2)
articolo 2, paragrafo 1, punto C, lettera d), articolo 2, paragrafo 1, punto C
bis
, lettera c), articolo 2, paragrafo 1, punto D.1, lettera d), articolo 2, paragrafo 1, punto D.2, lettera b), articolo 2, paragrafo 1, punto D.3, lettera c), articolo 2, paragrafo 3, punto A, lettera c), articolo 14
bis
, lettera a), e allegato I, punto 7, della direttiva 66/402/CEE;
3)
articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), articolo 2, paragrafo 3, punto A, lettera c), articolo 21, lettera a), e allegato I, parte A, punto 4, della direttiva 2002/54/CE; nonché
4)
articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 1), punto ii), articolo 2, paragrafo 1, lettera d, punto 2), punto iii), articolo 2, paragrafo 5, punto A, lettera c), articolo 18, lettera a), e allegato I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE.
Articolo 5
Relazioni
1. Per ciascun anno gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una relazione sui risultati dell’esperimento condotto conformemente all’articolo 3.
2. Alla fine dell’esperimento, e in ogni caso alla fine della loro partecipazione, gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una relazione finale sui risultati dell’esperimento.
La relazione può comprendere altre informazioni ritenute pertinenti dallo Stato membro partecipante in considerazione della finalità dell’esperimento.
Articolo 6
Durata
L’esperimento inizia il 1
o
agosto 2020 e termina il 31 luglio 2027.
Articolo 7
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(
1
)
GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66
.
(
2
)
GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66
.
(
3
)
GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12
.
(
4
)
GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74
.
(
5
)
Decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione, del 25 giugno 2012, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base (
GU L 166 del 27.6.2012, pag. 90
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (
GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1
).
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