Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1106/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1106 della Commissione del 5 luglio 2021 relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Australian Prudential Regulation Authority con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di

Pubblicato: 05/07/2021 In vigore dal: 05/07/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1106 della Commissione del 5 luglio 2021 relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Australian Prudential Regulation Authority con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/1106 of 5 July 2021 on the recognition of the legal, supervisory and enforcement arrangements of Australia for derivatives transactions supervised by the Australian Prudential Regulation Authority as equivalent to certain requirements of Article 11 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (

Testo normativo

6.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 238/99 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1106 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2021 relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Australian Prudential Regulation Authority con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 1 ) , in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L’articolo 13 del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede un meccanismo in virtù del quale alla Commissione è conferito il potere di adottare decisioni di equivalenza con cui dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo sono equivalenti alle disposizioni stabilite agli articoli 4, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, per cui le controparti che effettuano un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento, quando almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione, sono considerate conformi alle disposizioni di cui sopra, se agiscono in conformità alle disposizioni previste dal regime giuridico del paese terzo. La dichiarazione di equivalenza contribuisce a conseguire l’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia ridurre il rischio sistemico e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati, grazie ad una un’applicazione uniforme a livello internazionale dei principi concordati con i paesi terzi e stabiliti nel regolamento stesso. (2) L’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, integrato dai regolamenti delegati (UE) n. 149/2013 ( 2 ) e (UE) 2016/2251 ( 3 ) della Commissione, stabilisce i requisiti di legge dell’Unione per quanto riguarda la conferma tempestiva delle condizioni del contratto derivato OTC, l’effettuazione di una compressione del portafoglio e le modalità di riconciliazione dei portafogli in relazione ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale («CCP»). Tali disposizioni stabiliscono inoltre gli obblighi relativi alla valutazione e alla risoluzione delle controversie applicabili a detti contratti («tecniche di attenuazione del rischio operativo») nonché gli obblighi relativi allo scambio di garanzie («margini») tra controparti. (3) Affinché il regime giuridico, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo possa essere considerato equivalente a quello dell’Unione per quanto riguarda le tecniche di attenuazione del rischio operativo e i requisiti in materia di margini, le applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione devono produrre risultati sostanziali equivalenti a quelli conseguiti dalle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e garantire una tutela del segreto professionale equivalente a quella stabilita all’articolo 83 del medesimo regolamento. Inoltre è necessario che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione equivalenti siano applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni nel paese terzo in questione. La valutazione dell’equivalenza implica pertanto di verificare che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo garantiscano che i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, sottoscritti da almeno una controparte stabilita nel paese terzo in questione, non espongano i mercati finanziari dell’Unione a un livello di rischio maggiore e, di conseguenza, che non presentino un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione. (4) Il 1 o ottobre 2013 la Commissione ha ricevuto la consulenza tecnica dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sulle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia ( 4 ) , riguardo anche alle tecniche di attenuazione del rischio operativo applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP. Nella consulenza tecnica l’ESMA ha concluso che in Australia non vigevano disposizioni giuridicamente vincolanti riguardanti la conferma tempestiva delle condizioni dei contratti derivati OTC, le modalità di riconciliazione dei portafogli, l’effettuazione di una compressione del portafoglio, la valutazione del portafoglio e l’obbligo di risoluzione delle controversie o di scambio di garanzie tra le controparti di contratti derivati OTC. L’ESMA rilevava inoltre che in quel momento non era possibile valutare l’equivalenza tra i regimi in relazione ai margini bilaterali, poiché non erano ancora state elaborate le norme tecniche per specificare le regole in materia applicabili nell’Unione. (5) Nella sua valutazione la Commissione ha tenuto conto della consulenza tecnica dell’ESMA, nonché degli sviluppi normativi intervenuti da allora. La Commissione ha effettuato un’analisi comparativa delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia. Ha inoltre effettuato una valutazione del risultato di tali disposizioni e della loro capacità di attenuare i rischi derivanti dai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP in un modo considerato equivalente al risultato consentito dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012. (6) Le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia in relazione a operazioni sui contratti derivati non compensati a livello centrale sono stabilite dalla norma prudenziale CPS 226 («Prudential Standard CPS 226») dell’Australian Prudential Regulation Authority («APRA»), adottata a norma della sezione 11AF del Banking Act del 1959 («Banking Act»), della sezione 32 dell’Insurance Act del 1973 («Insurance Act»), della sezione 230 A del LIFE Insurance Act del 1995 («LIFE Insurance Act») e della sezione 34C del Superannuation Industry (Supervision) Act del 1993 («SIS Act»). Il mandato dell’APRA consiste nel garantire la sicurezza e la solidità degli enti finanziari sottoposti a requisiti prudenziali, affinché adempiano ai propri impegni finanziari nei confronti dei depositanti, contraenti e sottoscrittori di fondi nell’ambito di un sistema finanziario stabile, efficiente e competitivo. La norma prudenziale CPS 226 impone all’entità soggetta a tali regole di disporre di adeguate pratiche di marginazione e di attenuazione dei rischi in relazione ai derivati non compensati a livello centrale. Tale norma prudenziale si applica agli enti del settore bancario, dei rami assicurativi vita e non vita e dei fondi pensione, subordinatamente al rispetto di determinate soglie. La norma prudenziale CPS 226 è entrata in vigore il 1 o marzo 2017. Alcuni dei suoi requisiti sono soggetti a un periodo di introduzione progressiva in conformità al quadro internazionale e sono allineati all’attuale fase transitoria prevista dal regolamento delegato (UE) 2016/2251. (7) La norma prudenziale CPS 226 si applica ai derivati non compensati a livello centrale, fatta eccezione per i contratti sui tassi di cambio con scadenza inferiore a tre giorni. La definizione di derivati non compensati a livello centrale della norma prudenziale CPS 226 è più ampia di quella di derivati OTC di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 648/2012. Il paragrafo 9, lettera g), della norma prudenziale CPS 226 definisce «derivato» un derivato ai sensi del capo 7 del Corporations Act del 2001 o un accordo che è un contratto forward, swap o di opzione, o una qualsiasi combinazione degli stessi, in relazione a una o più materie prime. È pertanto opportuno riconoscere l’equivalenza per quanto riguarda i derivati OTC soggetti ai requisiti in materia di margini a norma del paragrafo 9, lettera g), della norma prudenziale CPS 226. (8) La norma prudenziale CPS 226 si applica in generale alle operazioni in derivati non compensati a livello centrale tra «entità coperte dall’APRA» e «controparti coperte». Le «entità coperte dall’APRA» sono gli istituti autorizzati ad accettare depositi (ADI), compresi quelli stranieri, e le società di partecipazione non operative autorizzate a norma del Banking Act, gli assicuratori del ramo non vita, compresi gli assicuratori di categoria C, le società di partecipazione non operative autorizzate a norma dell’Insurance Act, e le capogruppo dei gruppi assicurativi di livello 2, le compagnie del ramo vita, comprese le società di mutuo soccorso («Friendly Societies») e le compagnie assicurative straniere del ramo vita ammissibili («Eligible foreign life insurance companies — EFLIC»), le società di partecipazione non operative registrate ai sensi del LIFE Insurance Act e le casse di previdenza aziendale registrabili ai sensi del SIS Act in relazione alle loro attività commerciali. La definizione di «controparti coperte» corrisponde sostanzialmente alla definizione di «controparte finanziaria» di cui all’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012, escludendo in modo analogo le società veicolo quando l’operazione è condotta a fini esclusivi di copertura. La definizione di «controparti coperte» non tiene conto della giurisdizione di appartenenza della controparte, purché non sussistano dubbi circa l’applicabilità dell’accordo di compensazione in caso di insolvenza o fallimento della controparte o laddove i contratti di garanzia non possano essere messi in discussione e siano giuridicamente vincolanti in caso di inadempimento della controparte. (9) Conformemente al paragrafo 11 della norma prudenziale CPS 226, l’obbligo di scambio del margine di variazione è applicabile soltanto alle controparti di un’operazione in cui l’importo dei derivati non compensati a livello centrale di entrambe le controparti superi, su base aggregata e consolidata, una soglia de minimis di 3 miliardi di AUD. Il regolamento (UE) n. 648/2012 non prevede una siffatta soglia. Il riconoscimento dell’equivalenza dovrebbe pertanto essere subordinato allo scambio del margine di variazione tra le controparti soggette all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e le entità coperte dall’APRA. (10) La norma prudenziale CPS 226 contiene obblighi simili a quelli sanciti dall’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dal capo VIII del regolamento delegato (UE) n. 149/2013. In particolare, i paragrafi da 77 a 94 di tale norma prudenziale contengono requisiti specifici relativi alla conferma tempestiva, alla compressione e alla riconciliazione del portafoglio, alla valutazione delle operazioni e alla risoluzione delle controversie applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP. Per quanto riguarda la conferma tempestiva, i requisiti fissati dalla norma prudenziale CPS 226 non possono essere considerati equivalenti in quanto impongono soltanto che le operazioni siano confermate non appena possibile, mentre il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 fissa un periodo massimo per la conferma dell’operazione. Per quanto riguarda la riconciliazione del portafoglio, i requisiti fissati dalla norma prudenziale CPS 226 non possono essere considerati equivalenti in quanto detta norma non specifica la frequenza alla quale occorre riconciliare un portafoglio, mentre tale frequenza è indicata con precisione nel regolamento delegato (UE) n. 149/2013. Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, i requisiti fissati dalla norma prudenziale CPS 226 non possono essere considerati equivalenti in quanto, contrariamente a quanto sancito dal regolamento delegato (UE) n. 149/2013, tale norma non prevede un processo specifico per le controversie che non sono risolte entro cinque giorni lavorativi. Per quanto riguarda la compressione del portafoglio e la valutazione delle operazioni, i requisiti fissati dalla norma prudenziale CPS 226 hanno potuto essere considerati equivalenti sul piano dei risultati a quelli di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013. (11) In relazione ai contratti derivati non compensati a livello centrale contemplati dalla norma prudenziale CPS 226, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione applicabili alle entità coperte dall’APRA dovrebbero pertanto essere considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda la compressione del portafoglio e la valutazione delle operazioni applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP. (12) Ai sensi della norma prudenziale CPS 226 il margine di variazione deve essere scambiato, nel rispetto della soglia de minimis indicata al paragrafo 11 della stessa norma, e il margine iniziale deve essere costituito e raccolto per tutte le nuove operazioni in derivati non compensate a livello centrale, fatta eccezione per i contratti forward e swap su tassi di cambio regolati fisicamente tra un’entità coperta dall’APRA e una controparte coperta. Poiché l’APRA ha adottato, per l’applicazione dei requisiti relativi al margine iniziale, il periodo transitorio concordato a livello internazionale, le soglie utilizzate nel periodo transitorio espresse in AUD dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle di cui all’articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2016/2251. Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 prevede esenzioni analoghe per i contratti forward e swap sui tassi di cambio regolati fisicamente e per le opzioni su singole azioni o le opzioni su indici. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi soltanto ai contratti derivati OTC soggetti ai requisiti in materia di margini a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e della norma prudenziale CPS 226. (13) Conformemente alla norma prudenziale CPS 226 il margine di variazione deve essere calcolato e richiesto su base giornaliera e il regolamento degli importi del margine di variazione deve essere effettuato prontamente. L’APRA ha dichiarato pubblicamente di aspettarsi che, nella pratica, il regolamento del margine di variazione avvenga su base T+1 (dove T è la data della richiesta di margine). Tuttavia, tale intervallo temporale di regolamento potrebbe non essere praticabile in tutte le circostanze, a causa ad esempio dei fusi orari o di aspetti transfrontalieri. L’APRA ha adottato pertanto un requisito basato sui principi per il tempestivo regolamento del margine di variazione al fine di conseguire un risultato coerente con quello garantito da altri requisiti normativi a livello mondiale in materia di tempistica di regolamento del margine di variazione. L’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 impone a tutte le controparti di un’operazione su derivati OTC non compensata mediante CCP di scambiare il margine di variazione su base giornaliera o di aggiustare di conseguenza il periodo con rischio di margine utilizzato per calcolare il margine iniziale. Le disposizioni di cui alla norma prudenziale CPS 226 in relazione al margine di variazione dovrebbero essere considerate equivalenti soltanto qualora consentano di conseguire un risultato equivalente a quello ottenuto applicando i requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012. È pertanto opportuno stabilire le condizioni a tal fine. (14) La norma prudenziale CPS 226 prevede un importo minimo cumulato di trasferimento del margine iniziale e del margine di variazione di 750 000 AUD, mentre l’articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 stabilisce un importo di 500 000 EUR. Tenendo conto della differenza marginale tra tali importi e dell’obiettivo comune della norma prudenziale CPS 226 e del regolamento delegato (UE) 2016/2251, detti importi dovrebbero essere considerati equivalenti. (15) I requisiti previsti dalla norma prudenziale CPS 226 per il calcolo del margine iniziale dovrebbero essere considerati equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2016/2251. Con modalità analoghe al metodo standardizzato per il calcolo del margine iniziale di cui all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2016/2251, la norma prudenziale CPS 226 consente l’uso di un modello standardizzato equivalente a quello stabilito nel suddetto allegato. In alternativa, la norma prudenziale CPS 226 prevede che per calcolare il margine iniziale possano essere utilizzati i modelli interni o di terze parti, se tali modelli contengono determinati parametri specifici equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2016/2251, tra cui gli intervalli minimi di confidenza e i periodi con rischio di margine, nonché alcuni dati storici, inclusi i periodi di stress. Le entità coperte dall’APRA devono presentare a quest’ultima domanda di autorizzazione a utilizzare un modello interno o di terze parti e garantire che sia effettuata una revisione indipendente di tale modello prima di richiedere l’approvazione. (16) I requisiti previsti dalla norma prudenziale CPS 226 in materia di garanzie ammissibili e modalità di detenzione e segregazione di tali garanzie dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/2251. La norma prudenziale CPS 226 contiene un elenco equivalente di garanzie ammissibili e le entità coperte dall’APRA devono aver predisposto controlli adeguati per assicurarsi che le garanzie raccolte non presentino rischi significativi di correlazione sfavorevole o di concentrazione. La concentrazione dovrebbe essere valutata in termini di singolo emittente, tipo di emittente e tipo di attività. Le norme in materia di margini per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP contenute nella norma prudenziale CPS 226 dovrebbero pertanto essere considerate equivalenti a quelle stabilite all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. (17) Per quanto concerne il livello di protezione della segretezza professionale in Australia, le informazioni in possesso dell’APRA, come pure di tutte le agenzie del Commonwealth, sono soggette al Privacy Act del 1988 («Privacy Act»). Inoltre, l’Australian Prudential Regulation Authority Act del 1998 («APRA Act») stabilisce disposizioni dettagliate in materia di segretezza che si applicano all’APRA e ai suoi dipendenti. In particolare, a norma della sezione 56, paragrafo 2, dell’APRA Act, i funzionari o gli ex funzionari dell’APRA commettono un reato se divulgano informazioni protette o documenti protetti a qualsiasi persona o a un tribunale (con modalità diverse da quelle previste dall’APRA Act). Inoltre, la sezione 70 del Crimes Act del 1914 («Crimes Act») costituisce una disposizione in materia di segretezza che si applica in generale ai funzionari del Commonwealth (vale a dire i dipendenti pubblici, compreso il personale e i contraenti dell’APRA). Ai sensi di tale disposizione commettono un reato i funzionari del Commonwealth che divulghino qualsiasi fatto o documento di cui siano venuti a conoscenza o in possesso in virtù della loro posizione di funzionari del Commonwealth e che abbiano l’obbligo di non divulgare. Presi nel loro insieme, il Privacy Act, il Crimes Act e l’APRA Act forniscono garanzie di protezione della segretezza professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi, che dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle previste dal titolo VIII del regolamento (UE) n. 648/2012. (18) Infine, per quanto riguarda la vigilanza e l’applicazione efficaci delle disposizioni legislative in Australia, l’APRA ha la responsabilità primaria di monitorare e far rispettare la norma prudenziale CPS 226. L’APRA può adottare un’ampia gamma di misure di vigilanza, tra cui l’avvio di un’indagine formale sulle attività di un ente, l’imposizione di condizioni alla licenza di un ente o la pubblicazione di istruzioni su questioni specifiche, la nomina di un commissario straordinario, un curatore fallimentare, un fiduciario per gestire le attività di un ente, l’avvio di procedimenti penali nei confronti di persone o enti ovvero la richiesta di provvedimenti restrittivi. È opportuno pertanto che tali misure siano considerate atte a garantire l’efficace applicazione delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e in materia di applicazione della norma prudenziale CPS 226 in modo equo e non distorsivo e a garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci, equivalenti a quelle previste dal quadro giuridico dell’Unione. (19) La presente decisione riconosce l’equivalenza dei requisiti vincolanti stabiliti dalla legislazione australiana in relazione ai contratti derivati OTC applicabili al momento dell’adozione della presente decisione. La Commissione, in collaborazione con l’ESMA, monitorerà periodicamente l’evoluzione e l’efficace e coerente attuazione delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione relative ai contratti derivati OTC per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione dei portafogli, la valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti in materia di margini applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, in relazione ai quali è stata adottata la presente decisione. Nell’ambito delle sue attività di monitoraggio, la Commissione può chiedere all’APRA di fornire informazioni sugli sviluppi in materia di regolamentazione e vigilanza. La Commissione può, in qualsiasi momento, effettuare un riesame specifico in caso di eventi che rendano necessario il riesame della dichiarazione di equivalenza di cui alla presente decisione. Tale riesame potrebbe comportare l’abrogazione della presente decisione, nel cui caso le controparti ritornerebbero ad essere automaticamente soggette a tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012. (20) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia per quanto riguarda la compressione del portafoglio e la valutazione delle operazioni che sono applicate alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale disciplinate dall’Australian Prudential Regulation Authority («APRA») sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 se almeno una delle controparti di tali operazioni è un’entità coperta dall’APRA quale definita nella norma prudenziale CPS 226. Articolo 2 Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia per quanto riguarda lo scambio di garanzie che sono applicate alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale disciplinate dall’APRA sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) almeno una delle controparti di tali operazioni è un’entità coperta dall’APRA quale definita nella norma prudenziale CPS 226; b) se il margine di variazione deve essere fornito a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, esso è fornito lo stesso giorno in cui è calcolato. In deroga alla lettera b), qualora sia stabilito tra le controparti che il margine di variazione non può essere sistematicamente fornito lo stesso giorno in cui è calcolato, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 anche qualora il margine di variazione sia fornito entro due giorni lavorativi dal giorno in cui è calcolato e il periodo con rischio di margine utilizzato per calcolare il margine iniziale sia aggiustato di conseguenza. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale ( GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale ( GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9 ). ( 4 ) ESMA/2013/1373, Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR — Australia, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, 1 o ottobre 2013.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1106/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2021

Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energe… Risoluzione AdE 199 Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 73 IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma… Interpello AdE 130 Accertamento cambio valute estere maggio 2021 Provvedimento AdE 3534884 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768