Decisione di esecuzione (UE) 2021/1108 della Commissione del 5 luglio 2021 relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione degli Stati Uniti d’America per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza del Board of Governors of the Federal Reserve System, dell’Office of the Comptroller of the Currency, della Federal Deposit Insurance Corporation, della Farm Credit Administration e della Federal Housing Finance Agency con ta
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1108 della Commissione del 5 luglio 2021 relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione degli Stati Uniti d’America per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza del Board of Governors of the Federal Reserve System, dell’Office of the Comptroller of the Currency, della Federal Deposit Insurance Corporation, della Farm Credit Administration e della Federal Housing Finance Agency con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/1108 of 5 July 2021 on the recognition of the legal, supervisory and enforcement arrangements of the United States of America for derivatives transactions supervised by the Board of Governors of the Federal Res
Testo normativo
6.7.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 238/109
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1108 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2021
relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione degli Stati Uniti d’America per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza del Board of Governors of the Federal Reserve System, dell’Office of the Comptroller of the Currency, della Federal Deposit Insurance Corporation, della Farm Credit Administration e della Federal Housing Finance Agency con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
(
1
)
, in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 13 del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede un meccanismo in virtù del quale alla Commissione è conferito il potere di adottare decisioni di equivalenza con cui dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo sono equivalenti alle disposizioni stabilite agli articoli 4, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, per cui le controparti che effettuano un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento, quando almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione, sono considerate conformi alle disposizioni di cui sopra, se agiscono in conformità alle disposizioni previste dal regime giuridico del paese terzo. La dichiarazione di equivalenza contribuisce a conseguire l’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia ridurre il rischio sistemico e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati, grazie ad un’applicazione uniforme a livello internazionale dei principi concordati con i paesi terzi e stabiliti nel regolamento stesso.
(2)
L’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, integrato dai regolamenti delegati (UE) n. 149/2013
(
2
)
e (UE) 2016/2251
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)
della Commissione, stabilisce i requisiti di legge dell’Unione per quanto riguarda la conferma tempestiva delle condizioni del contratto derivato OTC, l’effettuazione di una compressione del portafoglio e le modalità di riconciliazione dei portafogli in relazione ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale («CCP»). Tali disposizioni stabiliscono inoltre gli obblighi relativi alla valutazione e alla risoluzione delle controversie applicabili a detti contratti («tecniche di attenuazione del rischio operativo») nonché gli obblighi relativi allo scambio di garanzie («margini») tra controparti.
(3)
Affinché il regime giuridico, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo possa essere considerato equivalente a quello dell’Unione per quanto riguarda le tecniche di attenuazione del rischio operativo e i requisiti in materia di margini, le applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione devono produrre risultati sostanziali equivalenti a quelli conseguiti dalle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e garantire una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita all’articolo 83 del medesimo regolamento. È inoltre necessario che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione equivalenti siano applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni nel paese terzo in questione. La valutazione dell’equivalenza implica pertanto di verificare che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo garantiscano che i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, sottoscritti da almeno una controparte stabilita nel paese terzo in questione, non espongano i mercati finanziari dell’Unione a un livello di rischio maggiore e, di conseguenza, che non presentino un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione.
(4)
Il 1
o
settembre 2013 la Commissione ha ricevuto la consulenza tecnica dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sulle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione degli Stati Uniti d’America
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4
)
, riguardo anche alle tecniche di attenuazione del rischio operativo e ai margini applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP. La consulenza tecnica dell’ESMA si è tuttavia concentrata sulle norme emanate dalla Commodity Futures Trading Commission («CFTC») e dalla Securities and Exchange Commission («SEC») e non ha riguardato le norme applicabili alle controparti disciplinate dal Board of Governors of the Federal Reserve System («FRS»), dall’Office of the Comptroller of the Currency («OCC»), dalla Federal Deposit Insurance Corporation («FDIC»), dalla Farm Credit Administration («FCA») e dalla Federal Housing Finance Agency («FHFA») (collettivamente «le autorità di vigilanza prudenziale statunitensi»).
(5)
La Commissione ha tenuto conto degli sviluppi normativi intervenuti dal momento in cui ha ricevuto la consulenza tecnica dell’ESMA. La presente decisione non si basa solo sull’analisi comparativa delle applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione degli Stati Uniti d’America, ma anche sulla valutazione del risultato di tali disposizioni e della loro capacità di attenuare i rischi derivanti dai contratti in questione con modalità considerate equivalenti al risultato ottenuto applicando le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012.
(6)
Le applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione degli Stati Uniti d’America per i contratti derivati OTC sono stabilite dal titolo VII della Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (la «legge Dodd-Frank») e dalle specifiche modalità di applicazione adottate dalle autorità di vigilanza prudenziale statunitensi.
(7)
La legge Dodd-Frank non stabilisce norme equivalenti alle tecniche di attenuazione del rischio operativo applicabili ai derivati OTC non compensati mediante CCP e le autorità di vigilanza prudenziale statunitensi non hanno emanato norme o regolamenti che impongono disposizioni equivalenti. La presente decisione non riguarda pertanto le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione applicabili alle operazioni su derivati OTC effettuate tra una controparte disciplinata dalle autorità di vigilanza prudenziale statunitensi e una controparte stabilita nell’Unione e soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 relative alla conferma tempestiva, alla compressione e alla riconciliazione del portafoglio, alla valutazione e alla risoluzione delle controversie.
(8)
A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, nell’Unione i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP sono soggetti all’obbligo di scambio di garanzie («requisito in materia di margini»). Ai sensi di tale disposizione, tutte le controparti devono scambiare i margini di variazione e le controparti al di sopra di una determinata soglia devono scambiare i margini iniziali. A tale riguardo, ciascuna controparte disciplinata da un’autorità di vigilanza prudenziale statunitensi deve conformarsi alla norma adottata da detta autorità di cui al titolo 12 del Code of Federal Regulation, rispettivamente nelle parti 45 (per l’OCC), 237 (per l’FRS), 349 (per l’FDIC), 624 (per l’FCA) e 1221 (per l’FHFA) (collettivamente «la norma sul margine degli swap» - Swap Margin Rule).
(9)
La norma sul margine degli swap si applica agli swap e agli swap basati su titoli, stipulati tra entità di swap coperte (Covered Swap Entities — «CSE») e altre entità di swap, utenti finali finanziari con un’esposizione significativa a swap nonché, in una certa misura, utenti finali finanziari senza un’esposizione significativa a swap e altre controparti quali emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo o la Banca dei regolamenti internazionali. Per avere un’esposizione significativa a swap, un’entità deve detenere un importo nozionale giornaliero medio aggregato di derivati OTC non compensati superiore a 8 miliardi di USD per i mesi di giugno, luglio e agosto dell’anno civile precedente, mentre la soglia analoga di cui all’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 è di 8 miliardi di EUR. Nell’Unione l’obbligo di scambio del margine di variazione non è subordinato al superamento di una soglia di rilevanza e si applica a tutte le controparti soggette all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Le norme prevedono che l’importo minimo cumulato di trasferimento del margine iniziale e del margine di variazione nella norma sul margine degli swap sia di 500 000 USD, mentre il requisito corrispondente di cui all’articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 stabilisce un importo di 500 000 EUR. Tenendo conto dell’impatto limitato della differenza tra le due valute, tali importi dovrebbero essere considerati equivalenti.
(10)
I requisiti previsti dalla norma sul margine degli swap si applicano agli swap come definiti nella sezione 721 della legge Dodd-Frank e agli swap basati su titoli come definiti nella sezione 761 della medesima legge, comprendendo in tal modo quasi tutti i contratti definiti come derivati OTC nel regolamento (UE) n. 648/2012, ad eccezione dei contratti a termine su tassi di cambio e degli swap su tassi di cambio, per i quali la norma sul margine degli swap non prevede requisiti. Inoltre la norma sul margine degli swap non prevede alcun trattamento specifico per i prodotti strutturati, incluse le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni. Nell’Unione gli swap su tassi di cambio e i contratti a termine su tassi di cambio sono esentati dai requisiti in materia di margini iniziali, requisiti da cui possono essere esentati anche i derivati associati alle obbligazioni garantite per scopi di copertura. La presente decisione dovrebbe pertanto essere applicata solo alle operazioni su derivati OTC soggette ai requisiti in materia di margini sia ai sensi del diritto dell’Unione che della norma sul margine degli swap.
(11)
I requisiti previsti dalla norma sul margine degli swap per il calcolo del margine iniziale sono equivalenti a quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. Analogamente a quanto previsto dall’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2016/2251, la norma sul margine degli swap consente l’utilizzo di un metodo standardizzato. In alternativa, per il calcolo possono essere utilizzati modelli interni o di terze parti, purché tali modelli contengano determinati parametri specifici, tra cui gli intervalli minimi di confidenza e i periodi con rischio di margine, nonché alcuni dati storici, inclusi i periodi di stress. Questi modelli devono essere approvati dalla competente autorità di vigilanza prudenziale statunitensi.
(12)
I requisiti previsti dalla norma sul margine degli swap per le garanzie ammissibili e le modalità di detenzione e segregazione di tali garanzie sono equivalenti a quelli di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/2251. La norma sul margine degli swap include un elenco equivalente di garanzie ammissibili. I requisiti previsti dalla norma sul margine degli swap dovrebbero pertanto essere considerati equivalenti a quelli previsti dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.
(13)
Per quanto riguarda il livello equivalente di protezione del segreto professionale, negli Stati Uniti d’America le informazioni detenute dalle autorità di regolamentazione federali sono soggette alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali («Privacy Act») e della legge sulla libertà di informazione («Freedom of Information Act» — FOIA). Ai sensi del FOIA, in molti casi le persone fisiche e giuridiche devono adottare misure per garantire il trattamento riservato delle informazioni fornite. Il Privacy Act e il FOIA forniscono pertanto garanzie di protezione del segreto professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi, equivalenti a quelle previste dal titolo VIII del regolamento (UE) n. 648/2012. I requisiti degli Stati Uniti d’America dovrebbero essere considerati atti a garantire un livello di protezione del segreto professionale equivalente a quello garantito dal regolamento (UE) n. 648/2012.
(14)
Infine, per quanto riguarda la vigilanza e l’applicazione efficaci delle disposizioni legislative negli Stati Uniti d’America, le autorità di vigilanza prudenziale statunitensi dispongono di ampi poteri di indagine e di sorveglianza per valutare la conformità delle entità di swap coperte alla norma sul margine degli swap. Le autorità di vigilanza prudenziale statunitensi possono adottare un’ampia gamma di misure di vigilanza per porre fine alle violazioni dei requisiti applicabili. Inoltre il quadro giuridico degli Stati Uniti d’America prevede sanzioni civili, inclusi provvedimenti restrittivi o di interdizione temporanei o permanenti, e ammende, nonché sanzioni penali, per la violazione dei requisiti applicabili. Tali misure dovrebbero pertanto essere considerate atte a garantire l’applicazione efficace delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e in materia di applicazione della legge Dodd-Frank, del Commodity Exchange Act, del Securities Exchange Act, della norma sul margine degli swap, nonché dei regolamenti della CFTC e della SEC, a seconda dei casi, in modo equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci.
(15)
La presente decisione riconosce l’equivalenza dei requisiti vincolanti stabiliti dalle autorità di vigilanza prudenziale statunitensi in relazione ai contratti derivati OTC applicabili al momento dell’adozione della presente decisione. La Commissione, in collaborazione con l’ESMA, monitorerà periodicamente l’evoluzione e l’efficace e coerente attuazione delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione relative ai contratti derivati OTC per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio, la valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti in materia di margini applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, in relazione ai quali è stata adottata la presente decisione. Nell’ambito delle sue attività di monitoraggio, la Commissione può chiedere alle autorità di vigilanza prudenziale statunitensi di fornire informazioni sugli sviluppi in materia di regolamentazione e vigilanza. La Commissione può, in qualsiasi momento, effettuare un riesame specifico in caso di eventi che rendano necessario il riesame della dichiarazione di equivalenza di cui alla presente decisione. Tale riesame potrebbe comportare l’abrogazione della presente decisione, nel cui caso le controparti ritornerebbero ad essere automaticamente soggette a tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012.
(16)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione degli Stati Uniti d’America per quanto riguarda lo scambio di garanzie che si applicano alle operazioni regolamentate come swap ai sensi della sezione 721 della legge Dodd-Frank, o come swap basati su titoli ai sensi della sezione 761 della medesima legge, non compensate mediante controparte centrale, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 se almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita negli Stati Uniti d’America, è considerata un’entità di swap coperta dal Board of Governors of the Federal Reserve System («FRS»), dall’Office of the Comptroller of the Currency («OCC»), dalla Federal Deposit Insurance Corporation («FDIC»), dalla Farm Credit Administration («FCA») o dalla Federal Housing Finance Agency («FHFA») ed è soggetta alla norma sul margine degli swap di cui al titolo 12 del Code of Federal Regulation, rispettivamente nelle parti 45 (per l’OCC), 237 (per l’FRS), 349 (per l’FDIC), 624 (per l’FCA) e 1221 (per l’FHFA) (collettivamente la «norma sul margine degli swap»).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (
GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (
GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9
).
(
4
)
ESMA/2013/BS/1157, Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR — US, Final report, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, 1
o
settembre 2013.
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