Decisione (PESC) 2020/1133 del Consiglio del 30 luglio 2020 che modifica la decisione (PESC) 2016/610, relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)
Decisione (PESC) 2020/1133 del Consiglio del 30 luglio 2020 che modifica la decisione (PESC) 2016/610, relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)
EN: Council Decision (CFSP) 2020/1133 of 30 July 2020 amending Decision (CFSP) 2016/610 on a European Union CSDP Military Training mission in the Central African Republic (EUTM RCA)
Testo normativo
31.7.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 247/22
DECISIONE (PESC) 2020/1133 DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 2020
che modifica la decisione (PESC) 2016/610, relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 19 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/610
(
1
)
, che ha istituito una missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA), che dispone di un mandato fino a 24 mesi dopo il raggiungimento della piena capacità operativa, ossia fino al 19 settembre 2018, e di un importo di riferimento finanziario per tale periodo.
(2)
Il 30 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1082
(
2
)
, che ha prorogato il mandato dell’EUTM RCA fino al 19 settembre 2020.
(3)
Il 28 maggio 2020, sulla base di una revisione strategica della missione, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare di ulteriori due anni il mandato dell’EUTM RCA.
(4)
L’EUTM RCA dovrebbe coordinarsi con la missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA), una volta avviata tale missione, e altri attori internazionali, in particolare la missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), al fine di garantire un sostegno integrato e coerente al governo e alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/610.
(6)
A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento di EUTM RCA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2016/610 è così modificata:
1)
l’articolo 1 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
consulenza strategica al gabinetto del presidente, al ministero della difesa, allo Stato maggiore e alle forze armate, anche in materia di cooperazione civile-militare;»
ii)
la lettera d) è soppressa;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’EUTM RCA si coordina con la missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) e altri attori internazionali, in particolare MINUSCA, al fine di garantire un sostegno integrato e coerente al governo e alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana.»;
2)
all’articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le modalità di coordinamento pertinenti all’operazione tra il comandante della forza della missione dell’UE, gli attori dell’Unione, in particolare l’EUAM RCA, e i partner strategici chiave a livello locale sono definite nel piano della missione.»;
3)
all’articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’EUTM RCA per il periodo dal 20 settembre 2020 al 19 settembre 2022 è pari a 36 960 000 EUR. La percentuale di questo importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 0 % e la percentuale di cui all’articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari a 10 % per gli impegni e a 0 % per i pagamenti.»;
4)
all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’EUTM RCA termina il 19 settembre 2022.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
Decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (
GU L 104 del 20.4.2016, pag. 21
).
(
2
)
Decisione (PESC) 2018/1082 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/610, relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea nella Repubblica centrafricana (
GU L 194 del 31.7.2018, pag. 140
).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1133/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.