Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1145/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1145 della Commissione del 30 giugno 2021 relativa all’applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente in Montenegro e nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 30/06/2021 In vigore dal: 30/06/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1145 della Commissione del 30 giugno 2021 relativa all’applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente in Montenegro e nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/1145 of 30 June 2021 on the application of Directive 2009/103/EC of the European Parliament and of the Council with regard to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles normally based in Montenegro and the United Kingdom (Text with EEA relevance)

Testo normativo

13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 247/100 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1145 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2021 relativa all’applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente in Montenegro e nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità ( 1 ) , in particolare l’articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE, i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo devono essere considerati, per quanto riguarda la carta verde valida o un certificato di assicurazione «frontiera» relativi alla circolazione di tali veicoli, come veicoli che stazionano abitualmente nell’Unione se gli uffici nazionali di tutti gli Stati membri si rendono garanti individualmente, ciascuno alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all’assicurazione obbligatoria, per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione di tali veicoli. (2) L’articolo 2 della direttiva 2009/103/CE subordina l’applicazione dell’articolo 8 di tale direttiva a veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo alla conclusione di un accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e l’ufficio nazionale di assicurazione di tale paese terzo. Inoltre, affinché l’articolo 8 della direttiva in parola si applichi a tali veicoli, la Commissione dovrebbe fissare la data di applicazione di tale disposizione e i tipi di veicoli cui tale disposizione si applica, dopo aver accertato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, che tale accordo è stato concluso. (3) Il 30 maggio 2002 gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati hanno concluso un accordo in forza del quale si garantisce la liquidazione dei sinistri sopravvenuti sul loro territorio e provocati da veicoli stazionanti abitualmente sul territorio delle altre parti di tale accordo, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano assicurati (nel seguito «l’accordo»). (4) Il 6 gennaio 2021 gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e quelli di Andorra, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia, Svizzera e Regno Unito hanno firmato un addendum all’accordo con il quale l’accordo è stato modificato per includere l’ufficio nazionale di assicurazione del Montenegro. L’addendum fissa le modalità pratiche di abolizione dei controlli di assicurazione per i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio del Montenegro e che sono soggetti all’accordo. (5) L’ufficio nazionale di assicurazione del Regno Unito era firmatario dell’accordo del 30 maggio 2002. Il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea non ha modificato la situazione per quanto riguarda gli impegni del suo ufficio nazionale di assicurazione nei confronti degli altri uffici nazionali di assicurazione interessati. (6) Sono pertanto soddisfatte tutte le condizioni per la soppressione dei controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli conformemente alla direttiva 2009/103/CE per i veicoli che stazionano abitualmente in Montenegro e nel Regno Unito, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 A decorrere dal 2 agosto 2021 gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tutti i tipi di veicoli stazionanti abitualmente nel territorio del Montenegro, ad eccezione dei veicoli militari ivi immatricolati, al momento del loro ingresso nell’Unione. Articolo 2 A decorrere dal 2 agosto 2021 gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tutti i tipi di veicoli stazionanti abitualmente nel territorio del Regno Unito, ad eccezione dei veicoli militari ivi immatricolati, al momento del loro ingresso nell’Unione. Articolo 3 Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11 .

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1145/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2021

Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energe… Risoluzione AdE 199 Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 73 IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma… Interpello AdE 130 Accertamento cambio valute estere maggio 2021 Provvedimento AdE 3534884 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768