Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1157/2021

Decisione (UE) 2021/1157 del Consiglio del 30 giugno 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in risposta alla dichiarazione unilaterale in cui il Regno Unito sancisce la prassi che intende mettere in atto per quanto riguarda le importazioni di prodotti a base di carne dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord tra il 1o luglio e il 30 settembre 2021

Pubblicato: 30/06/2021 In vigore dal: 30/06/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/1157 del Consiglio del 30 giugno 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in risposta alla dichiarazione unilaterale in cui il Regno Unito sancisce la prassi che intende mettere in atto per quanto riguarda le importazioni di prodotti a base di carne dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord tra il 1o luglio e il 30 settembre 2021 EN: Council Decision (EU) 2021/1157 of 30 June 2021 on the position to be taken on behalf of the Union in reaction to the unilateral declaration of the United Kingdom setting out the practice it intends to put in place as regards imports of meat products from Great Britain into Northern Ireland between 1 July and 30 September 2021

Testo normativo

14.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 249/99 DECISIONE (UE) 2021/1157 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in risposta alla dichiarazione unilaterale in cui il Regno Unito sancisce la prassi che intende mettere in atto per quanto riguarda le importazioni di prodotti a base di carne dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord tra il 1 o luglio e il 30 settembre 2021 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, paragrafo 9, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») ( 1 ) , concluso dall’Unione con la decisione (UE) 2020/135 ( 2 ) del Consiglio del 30 gennaio 2020, è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») costituisce parte integrante di tale accordo. (2) A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, le disposizioni del diritto dell’Unione di cui all’allegato 2 del protocollo si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito con riguardo all’Irlanda del Nord. (3) Le disposizioni della legislazione alimentare dell’Unione, di cui all’allegato 2 del protocollo, comprendono divieti e restrizioni per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi nell’Unione di determinati prodotti a base di carne. Tali divieti e restrizioni si applicano alle importazioni di tali prodotti a base di carne dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord a decorrere dalla fine del periodo di transizione. (4) In sede di comitato misto del 17 dicembre 2020 il Regno Unito ha formulato, nell’ambito dell’accordo di recesso, una dichiarazione unilaterale iscritta a verbale in cui ha illustrato la prassi che intendeva mettere in atto in relazione alle importazioni di prodotti a base di carne dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord fino al 30 giugno 2021. Secondo la dichiarazione del Regno Unito i prodotti a base di carne sarebbero importati dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord alle condizioni seguenti: i) sarebbero subordinati a una procedura di incanalamento applicabile dal punto di uscita designato in Gran Bretagna ai supermercati di destinazione nell’Irlanda del Nord; ii) sarebbero venduti esclusivamente a consumatori finali nei supermercati situati in Irlanda del Nord e non sarebbero venduti ad altri operatori della catena alimentare; iii) sarebbero accompagnati da certificati sanitari ufficiali rilasciati dalle autorità competenti del Regno Unito (sulla base di certificati analoghi già esistenti per le carni fresche, le carni macinate e le preparazioni di carni); e iv) sarebbero confezionati e etichettati per i consumatori finali e recheranno un’etichetta con la dicitura seguente: « Questi prodotti provenienti dal Regno Unito non possono essere commercializzati al di fuori dell’Irlanda del Nord ». Il Regno Unito ha altresì osservato che durante tale periodo, permarrà pienamente allineato con il diritto dell’Unione applicabile ai prodotti a base di carne ed elencati nell’alleagto 2 del protocollo. L’Unione ha formulato a sua volta una dichiarazione unilaterale in cui prendeva atto della prassi esposta nella dichiarazione unilaterale del Regno Unito. (5) Il 17 giugno 2021 il Regno Unito ha informato la Commissione della sua intenzione di continuare ad applicare un approccio analogo per ulteriori tre mesi, ovvero fino al 30 settembre 2021. Nella sua lettera del 17 giugno 2021 il Regno Unito ha proposto di « mantenere gli accordi relativi all’attuale periodo di grazia in vigore per tali movimenti ». (6) Il Regno Unito ha formulato il 30 giugno 2021 una dichiarazione unilaterale in cui sancisce la prassi che intende mettere in atto per quanto riguarda le importazioni di prodotti a base di carne dalla Gran Bretagna all’Irlanda del Nord tra il 1 o luglio e il 30 settembre 2021. (7) È pertanto opportuno stabilire la posizione da esprimere a nome dell’Unione ai copresidenti del comitato misto in risposta alla dichiarazione unilaterale del Regno Unito, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da esprimere a nome dell’Unione in risposta alla dichiarazione unilaterale in cui il Regno Unito sancisce la prassi che intende mettere in atto per quanto riguarda le importazioni di prodotti a base di carne dalla Gran Bretagna all’Irlanda del Nord tra il 1 o luglio e il 30 settembre 2021 si basa sulla dichiarazione unilaterale dell’Unione allegata alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021 Per il Consiglio Il presidente A. P. ZACARIAS ( 1 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag.7 . ( 2 ) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1 ). ALLEGATO APPLICAZIONE DEL DIRITTO DELL’UNIONE IN RELAZIONE AI PRODOTTI A BASE DI CARNE IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL’UNIONE EUROPEA L’Unione europea prende atto della dichiarazione unilaterale in cui il Regno Unito illustra la prassi che intende mettere in atto per quanto riguarda le importazioni di tali prodotti a base di carne dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord nel periodo tra il 1° luglio e il 30 settembre 2021. L’Unione rileva che nei primi sei mesi del 2021 hanno già avuto luogo alcuni adeguamenti delle catene di approvvigionamento. Secondo le statistiche commerciali, ciò vale in particolare per la carne macinata. Il periodo supplementare ha l’obiettivo di consentire ai portatori di interessi, in particolare ai supermercati dell’Irlanda del Nord, di completare l’adeguamento delle rispettive catene di approvvigionamento. Tale prassi determinerà la posizione dell’Unione per quanto riguarda il ricorso all’esercizio dei poteri di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del protocollo. Come indicato nella lettera del 17 giugno, in cui il Regno Unito proponeva di prorogare di ulteriori tre mesi l’approccio illustrato nella sua dichiarazione unilaterale del 17 dicembre 2020, durante tale periodo il Regno Unito propone di «mantenere gli accordi relativi all’attuale periodo di grazia in vigore per tali movimenti» . L’Unione ricorda che la piena attuazione dell’accordo di recesso costituisce un obbligo giuridico internazionale per l’Unione e il Regno Unito. L’Unione rileva che i prodotti a base di carne soggetti alla procedura di incanalamento di cui alla dichiarazione unilaterale del Regno Unito devono rimanere sotto il controllo delle autorità competenti dell’Irlanda del Nord in tutte le fasi di tale procedura. L’Unione sottolinea inoltre l’importanza di garantire che i posti di controllo frontalieri in Irlanda del Nord dispongano delle infrastrutture e delle risorse necessarie per poter effettuare tutti i controlli richiesti dal regolamento dell’UE sui controlli ufficiali.

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