Decisione UE In vigore

Decisione UE 1188/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1188 della Commissione, del 24 aprile 2024, relativa a una deroga temporanea concessa ai Paesi Bassi alle condizioni di commercializzazione di cui alla direttiva 66/402/CEE del Consiglio per le sementi certificate notificata con il numero C(2024) 2566

Pubblicato: 24/04/2024 In vigore dal: 24/04/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1188 della Commissione, del 24 aprile 2024, relativa a una deroga temporanea concessa ai Paesi Bassi alle condizioni di commercializzazione di cui alla direttiva 66/402/CEE del Consiglio per le sementi certificate [notificata con il numero C(2024) 2566] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/1188 of 24 April 2024 on a temporary derogation granted to the Netherlands from marketing conditions of Council Directive 66/402/EEC for certified seed (notified under document C(2024) 2566)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1188 26.4.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1188 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 2024 relativa a una deroga temporanea concessa ai Paesi Bassi alle condizioni di commercializzazione di cui alla direttiva 66/402/CEE del Consiglio per le sementi certificate [notificata con il numero C(2024) 2566] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 1 ) , in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La direttiva 66/402/CEE stabilisce i requisiti per la commercializzazione delle sementi di cereali nell'Unione. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, punto G, lettera c), le sementi certificate di orzo e frumento di seconda riproduzione devono essere conformi alle condizioni degli allegati I e II di detta direttiva. Per garantire l'identità varietale, la coltura deve soddisfare alle condizioni di cui all'allegato I. Tali condizioni devono essere verificate mediante l'ispezione dei campi di produzione delle sementi. Le condizioni di cui all'allegato II riguardano, tra l'altro, la facoltà germinativa minima e il contenuto massimo di semi di altre specie di piante. (2) La piovosità insolitamente abbondante che ha caratterizzato l'autunno e l'inizio dell'inverno del 2023 nei Paesi Bassi ha determinato suoli umidi, con una conseguente riduzione della superficie di semina per l'orzo e il frumento invernali. È pertanto necessario seminare orzo e frumento durante la primavera. Ciò richiede l'utilizzo di sementi di orzo primaverile e di frumento primaverile, che non sono disponibili nei Paesi Bassi nei quantitativi richiesti. (3) Dalle informazioni fornite dai Paesi Bassi risulta che, per risolvere le difficoltà di approvvigionamento, è necessario un quantitativo totale di 5 525 tonnellate per le sementi di orzo primaverile e di 1 252 tonnellate per le sementi di frumento primaverile, per un periodo che termina il 30 giugno 2024. (4) Altri Stati membri, anch'essi in parte colpiti dai medesimi problemi, sono in grado di coprire solo in misura limitata il fabbisogno di sementi dei Paesi Bassi. (5) Alla luce di tali circostanze, nei Paesi Bassi si sono verificate difficoltà temporanee, che si prevede continueranno, di approvvigionamento generale di sementi di orzo primaverile e di frumento primaverile. Tali difficoltà possono essere superate solo autorizzando, per un periodo determinato e per un quantitativo massimo appropriato, la commercializzazione nell'Unione di sementi certificate di orzo primaverile prodotte nei Paesi Bassi a partire dalla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione che non soddisfano i requisiti relativi all'ispezione in campo, alla facoltà germinativa minima e al contenuto massimo di semi di altre specie di piante. (6) È pertanto opportuno che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'Unione di sementi certificate di orzo primaverile e di frumento primaverile prodotte nei Paesi Bassi a partire dalla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione che non soddisfano i requisiti relativi all'ispezione in campo, alla facoltà germinativa minima e al contenuto massimo di semi di altre specie. (7) Al fine di garantire un monitoraggio efficace di detta deroga, è opportuno che i Paesi Bassi notifichino immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Autorizzazione alla commercializzazione di sementi certificate soggette a requisiti ridotti 1.   Fino al 30 giugno 2024 gli Stati membri ammettono la commercializzazione nell'Unione di sementi certificate di orzo primaverile e di sementi certificate di frumento primaverile prodotte nei Paesi Bassi a partire da sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» che non sono state sottoposte a ispezione in campo per quanto riguarda le condizioni cui deve soddisfare la coltura a norma dell'allegato I della direttiva 66/402/CEE e che non soddisfano i requisiti relativi alla facoltà germinativa minima e al contenuto massimo di semi di altre specie a norma dell'allegato II della direttiva 66/402/CEE. Tali sementi sono soggette alle condizioni di cui al paragrafo 2 e agli articoli 2 e 3. 2.   Il quantitativo totale delle sementi di cui al paragrafo 1 non supera: a) 5 525 tonnellate per le sementi di orzo primaverile; b) 1 252 tonnellate per le sementi di frumento primaverile. Articolo 2 Requisiti relativi al contrassegno Fatti salvi i requisiti relativi al contrassegno di cui alla direttiva 66/402/CEE, l'etichetta ufficiale dei lotti di sementi reca l'indicazione che le sementi di cui all'articolo 1 sono prodotte a partire da sementi della categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione che non sono state sottoposte a ispezione in campo e che sono soggette a requisiti ridotti rispetto a quelli di cui all'allegato II di detta direttiva. Articolo 3 Notifica dei quantitativi autorizzati I Paesi Bassi notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione. Articolo 4 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2024 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/402/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1188/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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