Decisione di esecuzione (UE) 2020/1202 della Commissione del 14 agosto 2020 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese e dispone la sorveglianza delle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1202 della Commissione del 14 agosto 2020 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese e dispone la sorveglianza delle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/1202 of 14 August 2020 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of pins and staples originating in the People’s Republic of China and subjecting imports of pins and staples originating in the People’s Republic of China to surveillance
Testo normativo
17.8.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 269/40
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1202 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese e dispone la sorveglianza delle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
2
)
, in particolare l’articolo 56, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
(1)
Il 18 dicembre 2019 la Commissione europea ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese pubblicando un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
.
(2)
L’inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata da sei produttori dell’UE, Atrom Impex srl (Romania), Bizon Int. Sp. z.o.o. (Polonia), Ergo Staples (Croazia), Grupodesa (Spagna), Omer SpA (Italia) e Velo srl (Italia), («i denuncianti»), che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione di spilli e punti. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole che sono stati considerati sufficienti per giustificare l’apertura dell’inchiesta.
(3)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta i denuncianti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utenti noti, gli operatori commerciali noti nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
(4)
Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura.
2.
RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(5)
In data 24 giugno 2020 i denuncianti hanno informato la Commissione di aver ritirato la denuncia.
(6)
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, in caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.
(7)
Dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che una continuazione del procedimento sarebbe stata nell’interesse dell’Unione. La Commissione ha comunque anche preso atto di una decisione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti in data 26 maggio 2020 in merito a un’inchiesta antidumping e antisovvenzioni relativa alle importazioni di determinati punti metallici originari della Repubblica popolare cinese, che sono tipi di prodotto del prodotto in esame. In considerazione del rischio potenziale di future diversioni dei flussi commerciali, la Commissione osserverà le statistiche sull’andamento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese del prodotto in esame per 24 mesi dalla pubblicazione della presente decisione. La Commissione potrà in tal modo valutare l’eventuale necessità di aprire una nuova inchiesta conformemente alle prescrizioni del regolamento di base.
(8)
La Commissione ha pertanto concluso che è opportuno chiudere senza l’istituzione di misure il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese.
(9)
Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni. Nessuna delle parti interessate ha sollevato obiezioni contro la chiusura.
(10)
La decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 e del comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di spilli e punti attualmente classificati con i codici NC ex 7317 00 20, ex 7317 00 60, ex 7317 00 80, ex 7326 20 00, ex 7616 10 00, 8305 20 00 ed ex 8308 10 00 (codici TARIC 7317002040, 7317006040, 7317008040, 7326200040, 7616100040 e 8308100040) originari della Repubblica popolare cinese.
Articolo 2
I codici TARIC di cui all’articolo 1 o i futuri codici TARIC corrispondenti resteranno aperti per 24 mesi dalla pubblicazione della presente decisione per consentire alla Commissione di seguire le statistiche sull’andamento delle importazioni di spilli e punti in conformità all’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
3
)
GU C 425 del 18.12.2019, pag. 21
.
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