Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1202/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1202 della Commissione del 20 luglio 2021 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Estonia notificata con il numero C(2021) 5559 (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua estone è il solo facente fede)

Pubblicato: 20/07/2021 In vigore dal: 20/07/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1202 della Commissione del 20 luglio 2021 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Estonia [notificata con il numero C(2021) 5559] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua estone è il solo facente fede) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/1202 of 20 July 2021 concerning certain emergency measures relating to African swine fever in Estonia (notified under document C(2021) 5559) (Only the Estonian text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

22.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 262/1 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1202 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2021 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Estonia [notificata con il numero C(2021) 5559] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua estone è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana in suini detenuti vi è il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di suini detenuti. (3) Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione(UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui la peste suina africana, prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. Inoltre l'articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento delegato prevede che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza. (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione ( 4 ) stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera a), di tale regolamento di esecuzione in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti prevede l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687. (5) L'Estonia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio, in seguito all'insorgere di un focolaio della malattia nella contea di Harju, confermato il 14 luglio, e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ha istituito una zona soggetta a restrizioni che comprende zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia. (6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione, la zona soggetta a restrizioni per la peste suina africana in Estonia, che comprenda zone di protezione e di sorveglianza, in collaborazione con detto Stato membro. (7) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'Estonia provvede affinché la zona soggetta a restrizioni istituita da tale Stato membro, nella quale si applicano le misure previste per le zone di protezione e di sorveglianza dal regolamento delegato (UE) 2020/687, comprenda almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione di esecuzione. Articolo 2 La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2021. Articolo 3 La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2021 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ( GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1 ). ALLEGATO Zone istituite come zona soggetta a restrizioni in Estonia di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Zona di protezione: — Kiili vald : i villaggi Kiili, Lähtse, Vaela, Sausti, Mõisaküla. 30 settembre 2021 Zona di sorveglianza: — Kiili vald ad eccezione dei villaggi di Kiili, Lähtse, Vaela, Sausti, Mõisaküla; — Saku vald : i villaggi Tammejärve, Kajamaa, Saustinõmme, Lokuti, Sookaera-Metsanurga, Tõdva, Kirdalu, Tagadi; — Rae vald : i villaggi Vaidasoo, Vaida, Patika, Suurest, Veskitaguse, Aaviku, Kautjala, Seli, Limu, Pajupea, Vaskjala, Jüri, Karla, Pildiküla, Lehmja, Kurna, Uuesalu, Assaku, Järveküla, Peetri, Rae.

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