Decisione (UE) 2021/1207 del Consiglio del 19 luglio 2021 recante modifica della decisione 2003/77/CE che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio
Decisione (UE) 2021/1207 del Consiglio del 19 luglio 2021 recante modifica della decisione 2003/77/CE che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio
EN: Council Decision (EU) 2021/1207 of 19 July 2021 amending Decision 2003/77/EC laying down multiannual financial guidelines for managing the assets of the ECSC in liquidation and, on completion of the liquidation, the Assets of the Research Fund for Coal and Steel
Testo normativo
22.7.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 261/47
DECISIONE (UE) 2021/1207 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 2021
recante modifica della decisione 2003/77/CE che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, l’Unione ha bisogno di «pionieri del clima e delle risorse» in grado di sviluppare le prime applicazioni commerciali delle tecnologie di punta in settori industriali fondamentali entro il 2030, e un processo di produzione dell’acciaio a emissioni zero entro il 2030.
(2)
A norma della decisione 2003/76/CE del Consiglio
(
2
)
, la Commissione è tenuta a gestire i fondi della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio in modo da garantirne la redditività a lungo termine. La decisione 2003/77/CE del Consiglio
(
3
)
stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione di tali fondi. A norma dell’articolo 2 della decisione 2003/77/CE, la Commissione è tenuta a rivedere o completare tali orientamenti e a riesaminarne il funzionamento e l’efficacia.
(3)
Per fornire un sostegno rilevante a progetti validi di ricerca collaborativa che dispongono della massa critica e che offrono il valore aggiunto dell’Unione necessari per migliorare la sostenibilità, la competitività, la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro nei settori relativi all’industria del carbone e dell’acciaio, occorre garantire che siano previsti i pagamenti connessi alla dotazione annuale definita e stabilita dall’articolo 2 della decisione 2003/76/CE fino al 2027 allo scopo di finanziare tali progetti. Tali pagamenti dovrebbero essere finanziati utilizzando le entrate nette degli investimenti e quelle generate dalla vendita parziale del patrimonio fino a concorrenza dell’importo annuale definito dal servizio designato della Commissione in base alle decisioni 2003/76/CE e 2008/376/CE del Consiglio
(
4
)
.
(4)
Dall’esperienza maturata nel corso dell’ultimo quinquennio di attuazione degli orientamenti finanziari (2012-2017) e dall’evoluzione delle condizioni dei mercati finanziari emerge l’esigenza di adeguare tali orientamenti.
(5)
I fondi rimanenti in seguito ai prelievi effettuati fino al 2027 ai fini della dotazione annuale stabilita dalla decisione 2003/76/CE dovrebbero essere gestiti con un orizzonte di investimento a più lungo termine, che consenta un’ulteriore diversificazione.
(6)
In media, il fatto di investire un’ampia parte di tali fondi a più lungo termine è coerente con l’obiettivo di rendimenti attesi più elevati, tenendo a mente che nel breve periodo vi sono possibilità di maggiori fluttuazioni. Ciononostante, gli investimenti dovrebbero tendere a garantire un importo sufficiente di fondi liquidi, che consenta di effettuare i pagamenti annuali richiesti dal servizio designato della Commissione in base alle decisioni 2003/76/CE e 2008/376/CE.
(7)
Gli orientamenti finanziari dovrebbero prevedere maggiore flessibilità per quanto riguarda gli aspetti tecnici dell’attuazione e dovrebbero stabilire gli strumenti di investimento adeguati per raggiungere gli obiettivi di investimento.
(8)
Le diverse classi di attività non dovrebbero essere considerate ciascuna in modo separato, bensì in base al ruolo che svolgono all’interno di un portafoglio diversificato. La diversificazione tra classi di attività storicamente ha avuto come risultato rendimenti più elevati a parità di livello di rischio. La correlazione tra le attività è importante nel processo decisionale relativo alla ripartizione delle stesse nel contesto del rischio e del rendimento complessivi dell’investimento.
(9)
I fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio dovrebbero essere gestiti applicando una strategia di investimento che dovrebbe essere espressa sotto forma di una ripartizione strategica delle attività e di un parametro di riferimento che rispecchi gli obiettivi dell’investimento e la tolleranza al rischio dei fondi. Il parametro di riferimento offre ai gestori del portafoglio indicazioni sulla gestione degli investimenti a lungo termine, in particolare sulla ripartizione tra le diverse classi di attività.
(10)
Gli orientamenti finanziari dovrebbero consentire investimenti in obbligazioni estremamente liquide denominate in USD di emittenti sovrani, sovranazionali e subsovrani e di organismi pubblici per aumentare la diversificazione, coprendo nel contempo in misura appropriata il rischio di perdite dovute alle fluttuazioni del tasso di cambio. Previo accordo del contabile della Commissione, quest’ultima dovrebbe avere la possibilità di decidere in merito a investimenti in altre attività denominate nella valuta di altre economie avanzate e/o di altri Stati membri. Tali decisioni dovrebbero essere basate su una dimostrazione pienamente motivata dei vantaggi dell’investimento in questione in termini di rendimento. Gli orientamenti finanziari dovrebbero ampliare la gamma di investimenti ammissibili per offrire la possibilità di un’esposizione differenziata agli indici generali di mercato, a taluni settori geografici e a particolari classi di attività.
(11)
Gli orientamenti finanziari dovrebbero consentire il ricorso ad altri strumenti finanziari come future, forward e swap allo scopo di gestire i rischi e le esposizioni, per esempio il rischio del tasso di interesse e del tasso di cambio.
(12)
Le pratiche ambientali, sociali e di governance (ESG) relative agli investimenti stanno acquistando sempre più importanza e dovrebbero essere tenute in considerazione nelle decisioni di investimento. La decisione 2003/77/CE dovrebbe essere modificata anche al fine di integrare le prassi ESG prevedendo una selezione basata sia su criteri positivi, per promuovere l’integrazione di considerazioni di ordine ambientale, sociale e di governance nella scelta degli investimenti, sia su criteri negativi, in relazione a un elenco di attività escluse dagli investimenti di tesoreria per motivi etici o morali.
(13)
La relazione annuale della Commissione agli Stati membri sulle operazioni di gestione effettuate conformemente agli orientamenti finanziari dovrebbe fornire informazioni sulla ripartizione tra le diverse classi di attività. La relazione annuale dovrebbe inoltre illustrare qualunque modifica di rilievo apportata alla ripartizione strategica delle attività.
(14)
La decisione 2003/77/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(15)
Poiché è strutturalmente collegata alla decisione 2003/76/CE, la presente modifica dovrebbe applicarsi unicamente a decorrere dalla data di applicazione della decisione (UE) 2021/1208
(
5
)
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2003/77/CE è così modificata:
1)
è inserito il seguente articolo:
«
Articolo 1
bis
I fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio sono gestiti allo scopo di effettuare pagamenti annuali, nei limiti della dotazione annuale di 111 milioni di EUR, per finanziare la ricerca collaborativa nei settori connessi all’industria del carbone e dell’acciaio. I pagamenti annuali sono finanziati utilizzando le entrate nette degli investimenti e quelle generate dalla vendita parziale dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio fino a concorrenza dell’importo annuale stabilito dal servizio designato della Commissione in base alle decisioni 2003/76/CE e 2008/376/CE
(
*1
)
.
(
*1
)
Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, sull’adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e sugli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (
GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7
).»;"
2)
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dalla data in cui si applica la decisione (UE) 2021/1208.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. PODGORŠEK
(
1
)
Parere del 7 luglio 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1
o
febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all’attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (
GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22
).
(
3
)
Decisione 2003/77/CE del Consiglio, del 1
o
febbraio 2003, che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio (
GU L 29 del 5.2.2003, pag. 25
).
(
4
)
Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, sull’adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e sugli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (
GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7
).
(
5
)
Decisione del Consiglio (UE) 2021/1208, del 19 luglio 2021, recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le misure necessarie per l’attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, sulle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e sul Fondo di ricerca carbone e acciaio (cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
Orientamenti finanziari per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio
1. UTILIZZAZIONE DEI FONDI
I fondi della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) in liquidazione, compresi sia il portafoglio prestiti sia gli investimenti, sono utilizzati secondo le necessità per soddisfare i rimanenti obblighi della CECA, per quanto concerne i prestiti passivi ancora accesi, gli impegni derivanti da precedenti bilanci operativi e gli impegni imprevedibili.
Nella misura in cui i fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio non siano necessari per il soddisfacimento degli obblighi di cui al primo comma, essi sono investiti in modo prudente e coerente con l’orizzonte di investimento scelto, così da ottenere redditi che possano essere utilizzati per continuare a finanziare la ricerca nei settori connessi con l’industria del carbone e dell’acciaio.
I fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio sono utilizzati per effettuare pagamenti annuali, nei limiti della dotazione annuale di 111 milioni di EUR, per la ricerca nei settori connessi con l’industria del carbone e dell’acciaio. Tali pagamenti devono essere generati dalle entrate nette derivanti dagli investimenti. Qualora non siano sufficienti a finanziare la dotazione annuale, tali entrate nette sono integrate da quelle generate dalla vendita parziale dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio. Dopo il 2027 il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio è investito in modo da produrre un reddito che può essere utilizzato per finanziare il proseguimento della ricerca nei settori connessi con l’industria del carbone e dell’acciaio.
2. ORIZZONTE DI INVESTIMENTO, OBIETTIVO E TOLLERANZA AL RISCHIO
I fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio sono investiti con l’obiettivo di preservare e, ove possibile, aumentare il valore degli stessi («obiettivo di investimento»). L’obiettivo di investimento è perseguito lungo l’orizzonte d’investimento e realizzato con un livello di affidabilità elevato.
I fondi sono gestiti secondo norme prudenziali e conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria e alle norme e procedure stabilite dal contabile della Commissione.
L’obiettivo di investimento è raggiunto mediante l’attuazione di una strategia di investimento prudente basata su un grado elevato di diversificazione tra classi di attività, zone geografiche, emittenti e scadenze ammissibili (la «strategia di investimento»). La strategia di investimento è stabilita tenendo conto dell’orizzonte di investimento e allo scopo di garantire, se e quando richiesto, la disponibilità dei fondi necessari in una forma sufficientemente liquida.
La strategia di investimento è espressa sotto forma di ripartizione strategica delle attività, che stabilisce le ripartizioni target indicative tra le diverse categorie di attività finanziarie ammissibili.
La Commissione rispecchia la ripartizione strategica delle attività in un parametro di riferimento strategico («parametro di riferimento»), con il quale viene messo a confronto il rendimento dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio.
La strategia di investimento e il parametro di riferimento sono proposti dalla Commissione e concordati con il contabile della Commissione, previa consultazione degli ordinatori delegati della Commissione.
La strategia di investimento e il parametro di riferimento possono essere modificati dalla Commissione nel caso di un cambiamento delle condizioni economiche debitamente documentato e motivato, di un cambiamento sostanziale delle esigenze e della situazione degli strumenti di finanziamento oppure di una variazione significativa delle stime relative ai flussi in entrata/in uscita. La procedura per la modifica della strategia di investimento è identica a quella seguita per l’adozione iniziale.
La strategia di investimento è stabilita tenendo conto dell’orizzonte di investimento e della tolleranza al rischio dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio.
3. PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ E INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Al fine di ridurre i rischi di investimento deve essere garantita una sufficiente diversificazione tra tutte le classi di attività e all’interno delle stesse. In linea di principio, quanto più rischiose e/o meno liquide sono le attività, tanto minore dovrebbe essere la concentrazione dell’esposizione.
L’esposizione alle diverse classi di attività e la diversificazione possono essere conseguite anche mediante investimenti in organismi di investimento collettivo o in prodotti negoziati in borsa.
I fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio sono investiti unicamente nei seguenti prodotti:
a)
attività del mercato monetario denominate in euro;
b)
titoli a reddito fisso; e
c)
investimenti collettivi regolamentati in strumenti di debito e di capitale.
I fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio ottengono l’esposizione alle classi di attività di cui al comma precedente medianti investimenti negli strumenti descritti di seguito o attraverso le seguenti operazioni:
a)
depositi;
b)
strumenti del mercato monetario e fondi comuni monetari che offrono liquidità giornaliera, disciplinati dal regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
;
c)
strumenti di debito, quali obbligazioni, buoni ed effetti, e strumenti cartolarizzati in linea con i criteri STS (cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate) di cui al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
;
d)
organismi di investimento collettivo disciplinati dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, compresi i fondi indicizzati quotati che investono in strumenti di capitale o in strumenti di debito in cui la perdita massima non può superare l’importo investito;
e)
contratti di vendita con patto di opzione, conformemente al principio stabilito all’articolo 212, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento finanziario»)
(
4
)
;
f)
contratti di vendita con patto di riacquisto passivo;
g)
operazioni di prestito titoli mediante sistemi di compensazione riconosciuti, quali Clearstream ed Euroclear, o tramite i principali istituti finanziari specializzati in questo tipo di operazioni.
I derivati, sotto forma di contratti forward e future e di swap, sono utilizzati unicamente ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio e non per scopi speculativi o di leva finanziaria sulle posizioni. Tali derivati possono essere utilizzati per l’adeguamento della durata, l’attenuazione del rischio di credito o di altri rischi rilevanti o per variazioni nella ripartizione delle attività coerenti con la politica di investimento.
I fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio possono essere investiti in obbligazioni con un elevato grado di liquidità denominate in USD emesse da enti sovrani e sovranazionali unicamente a fini di diversificazione e di esposizione a una diversa curva dei tassi di interesse. I rischi legati al tasso di cambio sono coperti attraverso un uso adeguato di swap o altri strumenti di copertura del rischio di cambio, come indicato nel precedente comma.
Previo accordo del contabile, la Commissione può ampliare la gamma di investimenti ammissibili per ricomprendervi altre classi di attività e di operazioni di investimento coerenti con gli obiettivi e la strategia di investimento, nonché le valute di altre economie avanzate, quali elencate di volta in volta dal Fondo monetario internazionale e ferma restando la copertura del rischio di cambio. Qualunque decisione che includa nuove classi di attività e nuove operazioni di investimento o valute di economie avanzate deve essere suffragata da una giustificazione motivata per ciascuna operazione, valuta o classe di attività, che illustri le modalità con cui tali possibilità di investimento ampliate miglioreranno la performance in termini di rischio-rendimento dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio. Tale giustificazione comprende una valutazione delle capacità operative necessarie per sostenere queste nuove possibilità di investimento.
4. CONSIDERAZIONI DI ORDINE AMBIENTALE, SOCIALE, MORALE E DI GOVERNANCE
Si applicano i seguenti criteri ambientali, sociali e di governance:
a)
gli investimenti dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio sono effettuati in linea con l’obiettivo politico dell’Unione di promuovere la finanza sostenibile e l’equità sociale nella misura compatibile con la preservazione del capitale dei fondi;
b)
la politica di investimento è attuata nel rispetto di tutta la normativa pertinente volta a promuovere gli strumenti finanziari che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di governance e in ottemperanza alle norme, ai sistemi, ai criteri e alle procedure pertinenti stabiliti nel quadro normativo dell’Unione;
c)
la Commissione può consultare il gruppo di esperti tecnici dell’UE sulla finanza sostenibile, o il suo successore, in merito all’applicazione dei fattori ESG nella strategia di investimento dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio;
d)
la Commissione monitora il profilo ESG dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio, e riferisce in merito nella relazione annuale di cui al punto 7 (procedure di gestione).
Le attività figuranti nel seguente elenco sono escluse dagli investimenti per motivi etici o morali:
a)
investimenti in titoli emessi da soggetti dei quali, in base a quanto risulta alla Commissione, è stata accertata, con sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, la partecipazione a una delle seguenti attività:
i)
attività riconosciute illegali o vietate per motivi etici o morali in virtù del quadro normativo dell’Unione e di convenzioni e accordi internazionali;
ii)
attività connesse allo sviluppo, alla produzione e al commercio di munizioni o armi, vietate dal diritto internazionale applicabile;
b)
investimenti in titoli emessi da imprese che, in base a quanto risulta alla Commissione, ottengono più del 25 % delle loro entrate annuali complessive dalle attività elencate di seguito:
i)
attività di giochi d’azzardo (attività connesse alla produzione, alla costruzione, alla distribuzione, al trattamento, al commercio o al software);
ii)
attività e prodotti connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);
iii)
commercio sessuale e relativi servizi, media e infrastrutture.
5. TRASFERIMENTO AL BILANCIO GENERALE DELL’UNIONE
Le entrate nette derivanti dagli investimenti dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio e le entrate generate dalla vendita parziale del patrimonio saranno imputate al bilancio generale dell’Unione in qualità di entrate dedicate e saranno trasferite dalla CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, dal patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio quando necessario per soddisfare gli obblighi della linea di bilancio destinata ai programmi di ricerca per i settori connessi con l’industria del carbone e dell’acciaio.
6. CONTABILITÀ
La gestione dei fondi è contabilizzata nei conti annuali della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio. Tali conti si basano sulle norme contabili della Commissione europea adottate dal contabile della Commissione, e sono presentati in conformità di dette norme, tenendo in considerazione la specifica natura della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio. I conti saranno approvati dalla Commissione ed esaminati dalla Corte dei conti. La Commissione si avvale di imprese esterne per l’effettuazione di una revisione annuale dei conti.
7. PROCEDURE DI GESTIONE
La Commissione effettua, in relazione alla CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, al patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio, le operazioni di gestione descritte in precedenza conformemente ai presenti orientamenti e alle sue norme e procedure interne in vigore per le attività della CECA al momento della sua dissoluzione o successivamente modificate.
Ogni anno la Commissione elabora e trasmette agli Stati membri una relazione dettagliata sulle operazioni di gestione effettuate conformemente ai presenti orientamenti. In tale relazione la Commissione include informazioni sull’uso delle diverse classi di attività, sui motivi che giustificano la scelta di investire in determinate classi di attività e sui rendimenti osservati per ciascuna classe di attività.
(
1
)
Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (
GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8
).
(
2
)
Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (
GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35
).
(
3
)
Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione), successivamente modificata (
GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32
).
(
4
)
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (
GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1
).
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