Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1274/2021

Decisione (UE) 2021/1274 della Banca centrale europea del 27 luglio 2021 relativa alla subdelega dei poteri di adottare talune decisioni relative all’accreditamento di un fabbricante e di taluni poteri riguardanti le procedure di accreditamento per i fabbricanti accreditati e che abroga la decisione (UE) 2016/1975 (BCE/2021/32)

Pubblicato: 27/07/2021 In vigore dal: 27/07/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/1274 della Banca centrale europea del 27 luglio 2021 relativa alla subdelega dei poteri di adottare talune decisioni relative all’accreditamento di un fabbricante e di taluni poteri riguardanti le procedure di accreditamento per i fabbricanti accreditati e che abroga la decisione (UE) 2016/1975 (BCE/2021/32) EN: Decision (EU) 2021/1274 of the European Central Bank of 27 July 2021 on the sub-delegation of the powers to take certain decisions relating to a manufacturer’s accreditation and of certain powers regarding the accreditation procedures for accredited manufacturers and repealing Decision (EU) 2016/1975 (ECB/2021/32)

Testo normativo

2.8.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 278/1 DECISIONE (UE) 2021/1274 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 27 luglio 2021 relativa alla subdelega dei poteri di adottare talune decisioni relative all’accreditamento di un fabbricante e di taluni poteri riguardanti le procedure di accreditamento per i fabbricanti accreditati e che abroga la decisione (UE) 2016/1975 (BCE/2021/32) IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 1, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 16, vista la decisione (UE) 2020/637 della Banca centrale europea, del 27 aprile 2020, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro e degli elementi dell’euro (BCE/2020/24) ( 1 ) , in particolare l’articolo 20, paragrafi 2 e 3, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24), il Comitato esecutivo è competente ad adottare tutte le decisioni relative all’accreditamento di un fabbricante in base all’articolo 6, paragrafi 1, 3 e 7, agli articoli 7 e 10, all’articolo 14, paragrafi 1 e 4, e agli articoli da 16 a 19 di tale decisione. L’articolo 20, paragrafo 2, della decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24) consente al Comitato esecutivo di subdelegare a uno dei propri membri poteri decisionali specifici per l’adozione di talune decisioni relative all’accreditamento di un fabbricante. Inoltre, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, della decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24), il Comitato esecutivo può altresì subdelegare specifici poteri decisionali al livello operativo della Banca centrale europea (BCE). (2) Per snellire ulteriormente le procedure di accreditamento, è opportuno che i poteri per l’adozione di tutte le decisioni relative all’accreditamento di un fabbricante ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1, 3 e 7, e dell’articolo 7 della decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24) siano subdelegati al membro del Comitato esecutivo al quale risponde la direzione Banconote. Inoltre, le procedure relative alle attività dei fabbricanti accreditati per le quali è richiesto il previo consenso scritto della BCE ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24), dovrebbero essere snellite subdelegando al livello operativo della direzione Banconote il potere di concedere tale previo consenso scritto. (3) I casi rilevanti di inosservanza individuati nel corso delle ispezioni di fabbricanti accreditati possono rendere necessaria un’interruzione con effetto immediato della pertinente attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro. Per agevolare una reazione rapida da parte della BCE, è opportuno che le decisioni relative a tali interruzioni siano subdelegate al livello operativo della direzione Banconote. (4) La decisione (UE) 2016/1975 della Banca centrale europea (BCE/2016/39) ( 2 ) fa riferimento alle competenze del Comitato esecutivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione BCE/2013/54 della Banca centrale europea ( 3 ) . La decisione BCE/2013/54 è stata abrogata dalla decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24). A fini di chiarezza, è opportuno abrogare anche la decisione (UE) 2016/1975 (BCE/2016/39). (5) Per salvaguardare la responsabilità collegiale del Comitato esecutivo, qualsiasi decisione adottata dal membro del Comitato esecutivo cui è concessa la subdelega ovvero al livello operativo della direzione Banconote in virtù della subdelega dovrebbe essere oggetto di una relazione annuale al Comitato esecutivo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Subdelega del potere di accreditare i fabbricanti e del potere di concedere il previo consenso scritto della BCE 1.   Il Comitato esecutivo subdelega al membro del Comitato esecutivo al quale risponde la direzione Banconote il potere di adottare tutte le decisioni relative all’accreditamento del fabbricante ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1, 3 e 7, e dell’articolo 7 della decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24). 2.   Il Comitato esecutivo subdelega al direttore a capo della direzione Banconote e al capo della divisione Gestione banconote della direzione Banconote il potere di concedere il previo consenso scritto della BCE ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24) nei casi in cui un fabbricante accreditato abbia rispettato tutti i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi degli articoli 3 e 4 di tale decisione e tutti gli obblighi pertinenti ai sensi dell’articolo 9 della stessa decisione. Articolo 2 Subdelega del potere di adottare decisioni relative a un’interruzione immediata dell’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro Il Comitato esecutivo subdelega il potere di adottare decisioni per richiedere al fabbricante accreditato di interrompere con effetto immediato la pertinente attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24), a due membri del personale della direzione Banconote autorizzati a svolgere ispezioni ai sensi dell’articolo 11 di tale decisione. Articolo 3 Obbligo di segnalazione 1.   Il membro del Comitato esecutivo al quale risponde la direzione Banconote presenta al Comitato esecutivo una relazione annuale in merito alle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, nel corso dell’anno solare precedente, salvo che non sia stata adottata alcuna decisione di tale tipo. 2.   La direzione Banconote presenta al Comitato esecutivo una relazione annuale in merito alle decisioni adottate ai sensi degli articoli 1, paragrafo 2, e 2, nel corso dell’anno solare precedente, salvo che non sia stata adottata alcuna decisione di tale tipo. Articolo 4 Abrogazione La decisione (UE) 2016/1975 (BCE/2016/39) è abrogata. Articolo 5 Efficacia Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari. Articolo 6 Destinatari Destinatari della presente decisione sono i fabbricanti e i fabbricanti accreditati di elementi di sicurezza dell’euro e di elementi dell’euro. Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 luglio 2021 La presidente della BCE Christine LAGARDE ( 1 ) GU L 149 del 12.5.2020, pag. 12 . ( 2 ) Decisione (UE) 2016/1975 della Banca centrale europea, dell’8 novembre 2016, relativa alla subdelega dei poteri relativi alla concessione di un accreditamento provvisorio (BCE/2016/39) ( GU L 304 dell’11.11.2016, pag. 9 ). ( 3 ) Decisione BCE/2013/54 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2013, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro e degli elementi dell’euro e che modifica la decisione BCE/2008/3 ( GU L 57 del 27.2.2014, pag. 29 ).

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