Decisione (UE) 2024/1276 del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali in merito alla proroga dell’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali
Decisione (UE) 2024/1276 del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali in merito alla proroga dell’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali
EN: Council Decision (EU) 2024/1276 of 29 April 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Tropical Timber Council on the extension of the International Tropical Timber Agreement 2006
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1276
6.5.2024
DECISIONE (UE) 2024/1276 DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali in merito alla proroga dell’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 192 e 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (ITTA 2006) è stato concluso dall’Unione con la decisione 2011/731/UE del Consiglio
(
1
)
ed è entrato in vigore il 7 dicembre 2011.
(2)
A norma dell’articolo 6 dell’ITTA 2006, il Consiglio internazionale dei legni tropicali (ITTC) è la massima autorità dell’Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO) ed è composto da tutti i membri dell’ITTO.
(3)
L’ITTA 2006 doveva restatre in vigore per un periodo di dieci anni ossia fino al 6 dicembre 2021, a meno che l’ITTC non decidesse di prorogarlo, rinegoziarlo o risolverlo, con voto speciale a norma dell’articolo 12 dell’ITTA 2006.
(4)
A norma dell’articolo 44, paragrafo 2, dell’ITTA 2006, l’ITTC può decidere di prorogare l’accordo per massimo due periodi, di cui un primo periodo di cinque anni e un periodo supplementare di tre anni.
(5)
L’ITTA 2006 è stato prorogato dalla decisione 4 (LVII) dell’ITTC per un primo periodo di cinque anni dal 7 dicembre 2021 fino al 6 dicembre 2026 e l’Unione ha acconsentito a tale proroga con la decisione (UE) 2021/837 del Consiglio
(
2
)
.
(6)
In occasione della 59
a
sessione dell’ITTC del novembre 2023, l’ITTC ha deciso di adottare entro il 1
o
giugno 2024 una decisione, senza riunirsi, in merito alla proroga dell’ITTA 2006 per un periodo di tre anni dal 7 dicembre 2026 fino al 6 dicembre 2029.
(7)
L’ulteriore proroga proposta dell’ITTA 2006 di tre anni è nell’interesse dell’Unione, in quanto l’ITTO necessita di tempo e risorse adeguate per preparare eventuali accordi successivi.
(8)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di ITTC in merito alla proroga dell’ITTA 2006,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali è votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sui legni tropicali del 2006 per un ulterore periodo di tre anni dal 7 dicembre 2026 al 6 dicembre 2029.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, 29 aprile 2024
Per il Consiglio
Il presidente
D. CLARINVAL
(
1
)
Decisione 2011/731/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa alla conclusione, in nome dell’Unione europeo, dell’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (
GU L 294 del 12.11.2011, pag. 1
).
(
2
)
Decisione (UE) 2021/837 del Consiglio, del 6 maggio 2021, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali in merito alla proroga dell’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (
GU L 185 del 26.5.2021, pag. 23
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1276/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1276/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.