Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1279/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1279 della Commissione, dell'8 maggio 2024, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

Pubblicato: 08/05/2024 In vigore dal: 08/05/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1279 della Commissione, dell'8 maggio 2024, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/1279 of 8 May 2024 concerning exemptions from the extended anti-dumping duty on certain bicycle parts originating in the People’s Republic of China pursuant to Commission Regulation (EC) No 88/97

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1279 21.5.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1279 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2024 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) , in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ( 2 ) , in particolare l'articolo 3, visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione per quanto riguarda l'estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese ( 3 ) , visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ( 4 ) , in particolare gli articoli da 4 a 7, informati gli Stati membri, considerando quanto segue: (1) Le importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («dazio esteso») in seguito all'estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina. (2) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 alla Commissione è conferito il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping. (3) Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione («regolamento di esenzione»), come modificato, che istituisce il sistema di esenzione specifico. (4) Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («soggetti esentati»). (5) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/611, del 17 marzo 2023, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei soggetti sotto esame e l'elenco aggiornato dei soggetti esentati ( 5 ) . (6) Conformemente al disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati. La più recente decisione di esecuzione (UE) 2023/1431 della Commissione ( 6 ) relativa alle esenzioni a norma del regolamento di esenzione è stata adottata il 30 giugno 2023. (7) Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esenzione. 1. DOMANDE DI ESENZIONE (8) Tra il 20 febbraio 2022 e il 22 maggio 2023 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti di cui alle tabelle 1 e 2, corredate delle informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4 del regolamento di esenzione. (9) Ai soggetti che hanno richiesto l'esenzione è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle rispettive domande. (10) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute da tali soggetti, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica dai soggetti elencati nelle seguenti tabelle 1 e 2 è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande debitamente documentate a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esenzione. 2. AUTORIZZAZIONE DELL'ESENZIONE (11) L'esame del merito della domanda presentata dai soggetti di cui alla tabella 1 è stato concluso. Tabella 1 Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo C557 Berria Bike S.L. Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Spagna C860 Profil Bicycles CZ s.r.o. Hněvotín 31, 783 47 Hněvotín, Repubblica ceca C863 Decathlon Sp. z o.o. ul. Geodezyjna 76, 03-290 Varsavia, Polonia (12) Durante l'esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore complessivo delle parti di tutte le biciclette assemblate dai soggetti indicati nella tabella 1. (13) Di conseguenza la Commissione ha concluso che le operazioni di assemblaggio dei soggetti indicati nella tabella 1 non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. (14) Per questo motivo e a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, i soggetti indicati nella tabella 1 soddisfano le condizioni stabilite per essere esentati dal pagamento del dazio esteso. (15) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, gli effetti dell'esenzione dovrebbero decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esenzione. Le obbligazioni doganali relative al dazio esteso a carico del soggetto che ha richiesto l'esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data. (16) I soggetti interessati sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle rispettive domande e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non è pervenuta alcuna osservazione. (17) Poiché l'esenzione si applica soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 1, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione ( 7 ) ogni eventuale modifica di questa esenzione (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio). (18) In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto esentato fornisca le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica della sua attività connessa alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà di conseguenza i dati di riferimento. 3. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME (19) L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti di cui alla tabella 2 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, il pagamento da parte di tali soggetti del dazio esteso è sospeso. (20) Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 2, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione ( 8 ) ogni eventuale modifica che li riguarda (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio). (21) In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati di riferimento relativi a tale soggetto. Tabella 2 Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo 899I Adrisport sas Z.A. de Bellevue 7, 56390 Colpo, Francia 899M Delta Sport Sp. z o.o. Strzała, ul. Zamiejska 17, 08-199 Siedlce, Polonia 4. REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME (22) La sospensione del pagamento dei dazi dovrebbe essere revocata per i soggetti sotto esame indicati nella tabella 3. Tabella 3 Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo C896 Cyclision s.r.o. Štefánikova 68, 921 01 Piešťany, Slovacchia C991 Bicicletas Mendiz S.A. Calle Zuazobidea 22, 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava-Araba), Spagna (23) L'8 agosto 2022 e il 26 ottobre 2022 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti di cui alla tabella 3, corredate delle informazioni necessarie per stabilirne la rispettiva ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione. (24) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito delle domande, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica dai soggetti elencati nella tabella 3 è stato sospeso a decorrere dalle date in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande di esenzione. (25) Alla società slovacca Cyclision s.r.o. («Cyclision») e alla società spagnola Bicicletas Mendiz S.A. («Bicicletas Mendiz») sono stati assegnati rispettivamente i codici addizionali TARIC C896 e C991, al fine di individuare le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica e soggette alla sospensione del pagamento del dazio esteso. (26) Il 13 giugno 2023 Bicicletas Mendiz ha chiesto alla Commissione di poter ritirare la domanda di esenzione nel momento in cui l'esame del merito della medesima era in corso e il pagamento del dazio esteso era stato sospeso. (27) La Commissione ha accolto la domanda di ritiro e per tale motivo la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata. Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricezione della domanda di esenzione presentata da Bicicletas Mendiz, cioè dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere, ossia dal 26 ottobre 2022. (28) Il 22 giugno 2023 Bicicletas Mendiz è stata informata delle conclusioni della Commissione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non è pervenuta alcuna osservazione. (29) Il 3 ottobre 2023, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, la Commissione ha definito un periodo dell'inchiesta per valutare se concedere o no un'esenzione a Cyclision e ha inviato a quest'ultima un questionario unitamente a una richiesta di informazioni sulle attività di assemblaggio svolte durante il periodo dell'inchiesta definito. (30) La Commissione ha inoltre informato Cyclision del fatto che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di esenzione, la mancata presentazione delle informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione può comportare il rigetto della domanda di esenzione. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta. (31) Il 6 novembre 2023 la Commissione ha ribadito la richiesta di presentare i documenti e le informazioni necessari sulle attività di assemblaggio svolte da Cyclision durante il periodo dell'inchiesta. Cyclision è stata inoltre informata del fatto che la mancata presentazione del questionario e della documentazione richiesti costituiva una violazione dei suoi obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esenzione. La Commissione ha inoltre informato Cyclision dell'intenzione di respingere la domanda di esenzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di esenzione. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta. (32) Il 24 novembre 2023 Cyclision è stata informata sulle procedure in corso per l'adozione di una decisione della Commissione che respinge la domanda di esenzione; a Cyclision è stato inoltre comunicato che la sospensione sarebbe stata pertanto revocata e che avrebbe dovuto pagare i dazi estesi non riscossi a decorrere dalla data della sospensione. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta. (33) Di conseguenza la domanda di esenzione presentata da Cyclision dovrebbe essere respinta a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di esenzione. La sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata e il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricezione della domanda di esenzione presentata da Cyclision, cioè dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere, ossia dall'8 agosto 2022. 5. AGGIORNAMENTO DEI DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI (34) Tra il 6 giugno 2023 e il 7 febbraio 2024 i soggetti esentati di cui alla tabella 4 hanno notificato alla Commissione modifiche dei rispettivi nomi e indirizzi. Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione o sospensione stabilite nel regolamento di esenzione. (35) Sebbene l'esenzione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, resti inalterata, è opportuno aggiornare i dati di riferimento relativi a tali soggetti. Tabella 4 Codice addizionale TARIC Dati di riferimento precedenti Modifica A826 Rijwielen en bromfietsen L'Avenir Posthoornstraat 1, 2500 Lier, Belgio Il nome di questo soggetto è stato così modificato: L'Avenir 2.0 B.V. C720 Propain Bicycles GmbH Schachenstraße 39, 88267 Vogt, Germania L'indirizzo di questo soggetto è stato così modificato: Schachenstraße 15, 88267 Vogt, Germania C481 FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda Praça do Município 8, Sala 1D, 3750 111 Águeda, Portogallo L'indirizzo di questo soggetto è stato così modificato: Parque Empresarial do Casarão, Avenida das Ferragens 579, 3750-860 Borralha, Águeda, Portogallo 6. SOGGETTI PER I QUALI L'AUTORIZZAZIONE DI ESENZIONE È REVOCATA (36) L'autorizzazione di esenzione dovrebbe essere revocata per i soggetti elencati nella tabella 5. Tabella 5 Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo 8489 Cycle-Union GmbH An der Schmiede 4, 26135 Oldenburg, Germania C019 Prophete GmbH & Co. KG Lindenstrasse 50, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Germania C202 Vanmoof B.V. Mauritskade 55, 1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi 8071 Yakari Via Kennedy 44, 25028 Verolanuova (BS), Italia 8083 Établissements René Valdenaire S.A. Rue des Poncées, 88200 Saint-Etienne-les-Remiremont, Francia 8330 NV Minerva Schoebroekstraat 38, 3583 Paal-Beringen, Belgio C311 Juan Luna Cabrera Calle Alhama 64, 14900 Lucena (Cordoba), Spagna A850 Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf, Germania 8005 Gruppo Bici S.p.A. Via Pitagora 15, 47521 Cesena (FO), Italia 8081 Scout s.n.c. Via Pogliano 36, 20020 Lainate (MI), Italia 8624 Berg Toys B.V. Stevinlaan 2, 6716 WB Ede, Paesi Bassi 8767 Planet Fun S.A. les 4 chevaliers, Rond-point de la République, 17180 Périgny, Francia 8981 Olmo Giuseppe S.p.A. Via Poggi 22, 17015 Celle Ligure (SV), Italia A172 Lenardon Lida Via Provinciale 5, 33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italia A231 Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c. Via Piemonte 5/7, 61022 fraz. Montecchio, Vallefoglia (PS), Italia A249 F.A.R.A.M. srl Località Nucleo Industriale, 02015 Cittaducale (RI), Italia 8205 Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C. Viale dell'industria 6, 35020 Arzergrande (PD), Italia A500 Bicicletas de Castilla y León S.L. Barrio Gimeno 5, 09001 Burgos, Spagna (37) Tra il 17 luglio 2023 e il 19 marzo 2024 la Commissione è stata informata del fatto che i soggetti esentati elencati nella tabella 5 con i codici addizionali TARIC 8489, C019, C202, 8071, 8083, 8330, C311 e A850 sono stati liquidati e hanno cessato le loro attività. Inoltre i soggetti esentati elencati nella tabella 5 con i codici addizionali TARIC 8005, 8081, 8624, 8767, 8981, A172, A231 e A249 hanno cessato definitivamente l'attività di assemblaggio di biciclette e/o non hanno utilizzato l'autorizzazione di esenzione dal gennaio 2019 e non hanno pertanto rispettato la soglia di cui all'articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione. I soggetti esentati elencati nella tabella 5 con i codici addizionali TARIC 8205 e A500 non hanno utilizzato parti essenziali di biciclette per le operazioni di assemblaggio in quantitativi superiori alla soglia di cui all'articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione. (38) Di conseguenza la Commissione ha concluso che le autorizzazioni di esenzione concesse ai soggetti elencati nella tabella 5 dovrebbero essere revocate, a norma dell'articolo 10 del regolamento di esenzione. (39) I soggetti di cui alla tabella 5 sono stati informati delle conclusioni della Commissione e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Il soggetto esentato elencato nella tabella 5 con il codice addizionale TARIC A500 ha risposto confermando di non aver utilizzato parti essenziali di biciclette per le operazioni di assemblaggio in quantitativi superiori alla soglia di cui all'articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione, indicando tuttavia che continua ad assemblare biciclette. Per questo motivo la revoca della sua autorizzazione di esenzione dovrebbe avere effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Non è pervenuta alcuna osservazione da altri soggetti elencati nella tabella 5, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall'estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping definitivo imposto sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, come modificato, gli effetti dell'esenzione decorrono dalla data di ricezione delle rispettive domande di esenzione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella. L'esenzione si applica soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo. I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell'indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione. Soggetti esentati Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza degli effetti C557 Berria Bike S.L. Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Spagna 30.3.2022 C860 Profil Bicycles CZ s.r.o. Hněvotín 31, 783 47 Hněvotín, Repubblica ceca 20.2.2022 C863 Decathlon Sp. z o.o. ul. Geodezyjna 76, 03-290 Varsavia, Polonia 21.3.2022 Articolo 2 I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97. La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di sospensione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella. Tali sospensioni dei pagamenti si applicano solo ai soggetti sotto esame specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo. I soggetti sotto esame notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica delle loro operazioni di assemblaggio connesse alle condizioni di sospensione, fornendo tutte le informazioni pertinenti come elementi di prova. Tali modifiche comprendono, tra l'altro, ogni modifica del nome, delle attività, della forma giuridica e dell'indirizzo dei soggetti. Soggetti sotto esame Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza degli effetti 899I Adrisport sas Z.A. de Bellevue 7, 56390 Colpo, Francia 21.4.2023 899M Delta Sport Sp. z o.o. Strzała, ul. Zamiejska 17, 08-199 Siedlce, Polonia 22.5.2023 Articolo 3 La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per i soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo. Il dazio esteso è riscosso a partire dalle date di cui alla colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella. Soggetti per i quali la sospensione è revocata Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza degli effetti C991 Bicicletas Mendiz S.A. Calle Zuazobidea 22, 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava-Araba), Spagna 26.10.2022 C896 Cyclision s.r.o. Štefánikova 68, 921 01 Piešťany, Slovacchia 8.8.2022 Articolo 4 I dati di riferimento aggiornati relativi ai soggetti esentati di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono indicati nella colonna «Nuovi dati di riferimento». Gli effetti di tali modifiche decorrono dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella. I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati. Soggetti esentati per i quali sono aggiornati i dati di riferimento Codice addizionale TARIC Dati di riferimento precedenti Nuovi dati di riferimento Data di decorrenza degli effetti A826 Rijwielen en bromfietsen L'Avenir Posthoornstraat 1, 2500 Lier, Belgio L'Avenir 2.0 B.V. Posthoornstraat 1, 2500 Lier, Belgio 6.6.2023 C720 Propain Bicycles GmbH Schachenstraße 39, 88267 Vogt, Germania Propain Bicycles GmbH Schachenstraße 15, 88267 Vogt, Germania 29.8.2023 C481 FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda Praça do Município 8, Sala 1D, 3750 111 Águeda, Portogallo FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda Parque Empresarial do Casarão, Avenida das Ferragens 579, 3750-860 Borralha, Águeda, Portogallo 13.7.2023 Articolo 5 L'autorizzazione di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per i soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo. La revoca ha effetto a decorrere dalle date indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella. Per il soggetto elencato nella tabella del presente articolo con il codice addizionale TARIC A500, la revoca ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Soggetti per i quali l'autorizzazione di esenzione è revocata Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza degli effetti 8489 Cycle-Union GmbH An der Schmiede 4, 26135 Oldenburg, Germania 1.3.2023 C019 Prophete GmbH & Co. KG Lindenstrasse 50, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Germania 1.3.2023 C202 VanMoof B.V. Mauritskade 55, 1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi 17.7.2023 8071 Yakari Via Kennedy 44, 25028 Verolanuova (BS), Italia 1.1.2016 8083 Établissements René Valdenaire S.A. Rue des Poncées, 88200 Saint-Etienne-les-Remiremont, Francia 20.12.2023 8330 NV Minerva Schoebroekstraat 38, 3583 Paal-Beringen, Belgio 1.1.2016 C311 Juan Luna Cabrera Calle Alhama 64, 14900 Lucena (Cordoba), Spagna 12.2.2024 A850 Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf, Germania 20.2.2024 8005 Gruppo Bici S.p.A. Via Pitagora 15, 47521 Cesena (FO), Italia 22.1.2024 8081 Scout s.n.c. Via Pogliano 36, 20020 Lainate (MI), Italia 2.2.2024 8624 Berg Toys B.V. Stevinlaan 2, 6716 WB Ede, Paesi Bassi 6.2.2024 8767 Planet Fun S.A. les 4 chevaliers, Rond-point de la République, 17180 Périgny, Francia 6.2.2024 8981 Olmo Giuseppe S.p.A. Via Poggi 22, 17015 Celle Ligure (SV), Italia 6.2.2024 A172 Lenardon Lida/Cicli Bandiziol Via Provinciale 5, 33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italia 6.2.2024 A231 Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c. Via Piemonte 5/7, 61022 fraz. Montecchio, Vallefoglia (PS), Italia 6.2.2024 A249 F.A.R.A.M. srl Località Nucleo Industriale, 02015 Cittaducale (RI), Italia 6.2.2024 8205 Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C. Viale dell'industria 6, 35020 Arzergrande (PD), Italia 6.2.2024 A500 Bicicletas de Castilla y León S.L. Barrio Gimeno 5, 09001 Burgos, Spagna Il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione Articolo 6 Gli Stati membri e i soggetti indicati negli articoli da 1 a 5 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2024 Per la Commissione Valdis DOMBROVSKIS Vicepresidente esecutivo ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55 . ( 3 ) GU L 16 del 21.1.2020, pag. 7 . ( 4 ) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17 . ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 della Commissione, del 17 marzo 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio ( GU L 80 del 20.3.2023, pag. 67 ), allegati I e II. ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1431 della Commissione, del 30 giugno 2023, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 ( GU L 175 del 10.7.2023, pag. 17 ). ( 7 ) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu . ( 8 ) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1279/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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