Decisione UE In vigore

Decisione UE 1291/2024

Decisione (UE) 2023/1291 del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027

Pubblicato: 29/04/2024 In vigore dal: 29/04/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/1291 del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 EN: Council Decision (EU) 2024/1291 of 29 April 2024 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on supplementary rules in relation to the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy, as part of the Integrated Border Management Fund, for the period 2021 to 2027

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1291 13.5.2024 DECISIONE (UE) 2023/1291 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2024 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ( 2 ) con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per adottare intese sui contributi finanziari di tali paesi e sulle disposizioni complementari necessarie per la loro partecipazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027, comprese disposizioni che garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e il potere di controllo della Corte dei conti, da concludere a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . I negoziati con la Confederazione svizzera si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo il 14 febbraio 2023. (2) A norma della decisione (UE) 2023/2111 del Consiglio ( 4 ) , l’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 («accordo»), è stato firmato il 28 novembre 2023, con riserva della sua conclusione in data successiva. (3) A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche dell’accordo necessarie per adeguare i riferimenti al al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) («regolamento finanziario») ogni volta che esso è aggiornato. (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato su funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ( 6 ) . L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (6) È opportuno approvare l’accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 ( 7 ) («accordo»). Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione europea, alla notifica prevista all’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo ( 8 ) . Articolo 3 Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo, le modifiche dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell’accordo, per tener conto di qualsiasi modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione del regolamento finanziario sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 29 aprile 2024 Per il Consiglio Il presidente D. CLARINVAL ( 1 ) Approvazione del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Decisione (UE) 2022/442 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, che autorizza l’avvio di negoziati con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista della conclusione di accordi tra l’Unione europea e tali paesi su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ( GU L 90 del 18.3.2022, pag. 116 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ( GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48 ). ( 4 ) Decisione (UE) 2023/2111 del Consiglio, del 28 settembre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 ( GU L, 2023/2111, 6.10.2023, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/2111/oj) . ( 5 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziare applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193, 30.7.2018, pag. 1 ). ( 6 ) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 ). ( 7 ) Il testo dell’accordo è pubblicato in OJ L, 2024/1292, 13.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1292/oj . ( 8 ) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1291/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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