Decisione (UE) 2025/1297 del Consiglio, del 26 giugno 2025, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2025
Decisione (UE) 2025/1297 del Consiglio, del 26 giugno 2025, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2025
EN: Council Decision (EU) 2025/1297 of 26 June 2025 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund as a second instalment for 2025
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1297
27.6.2025
DECISIONE (UE) 2025/1297 DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2025
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2025
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE
(
1
)
(«accordo interno»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11
o
Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323
(
2
)
, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il criterio di contribuzione per ciascuna parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) è stabilito dall'articolo 1 dell'accordo interno.
(2)
Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)
Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877 , entro il 15 giugno 2025 la Commissione presenta una proposta che fissa l'importo della seconda quota del contributo per il 2025.
(4)
A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di contributi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.
(5)
La decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio
(
3
)
fissa l'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2025 a 800 000 000 EUR per la Commissione e a 9 000 000 EUR per la BEI. La BEI ha provveduto a fornire la totalità dei suoi contributi all'11
o
FES con la prima quota del 2025.
(6)
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che questa entri in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'importo del contributo che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare a titolo di seconda quota per il 2025 è fissato a 250 000 000 EUR per la Commissione.
Articolo 2
Le parti del FES versano le seconde quote dei loro contributi individuali al FES per il 2025 alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti conformemente all'allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2013/806/oj
.
(
2
)
GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj
.
(
3
)
Decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio, del 14 novembre 2024, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2026, l'importo annuo per il 2025, l'importo della prima quota per il 2025 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2027 e 2028 (
GU L, 2024/2906, 19.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2906/oj
).
ALLEGATO
Seconda quota dei contributi al FES per il 2025 (in EUR)
STATI MEMBRI E REGNO UNITO
Ripartizione 11
o
FES (%)
Commissione
11
o
FES
BEI
11
o
FES
Totale
BELGIO
3,24927
8 123 175
0
8 123 175
BULGARIA
0,21853
546 325
0
546 325
CECHIA
0,79745
1 993 625
0
1 993 625
DANIMARCA
1,98045
4 951 125
0
4 951 125
GERMANIA
20,57980
51 449 500
0
51 449 500
ESTONIA
0,08635
215 875
0
215 875
IRLANDA
0,94006
2 350 150
0
2 350 150
GRECIA
1,50735
3 768 375
0
3 768 375
SPAGNA
7,93248
19 831 200
0
19 831 200
FRANCIA
17,81269
44 531 725
0
44 531 725
CROAZIA
0,22518
562 950
0
562 950
ITALIA
12,53009
31 325 225
0
31 325 225
CIPRO
0,11162
279 050
0
279 050
LETTONIA
0,11612
290 300
0
290 300
LITUANIA
0,18077
451 925
0
451 925
LUSSEMBURGO
0,25509
637 725
0
637 725
UNGHERIA
0,61456
1 536 400
0
1 536 400
MALTA
0,03801
95 025
0
95 025
PAESI BASSI
4,77678
11 941 950
0
11 941 950
AUSTRIA
2,39757
5 993 925
0
5 993 925
POLONIA
2,00734
5 018 350
0
5 018 350
PORTOGALLO
1,19679
2 991 975
0
2 991 975
ROMANIA
0,71815
1 795 375
0
1 795 375
SLOVENIA
0,22452
561 300
0
561 300
SLOVACCHIA
0,37616
940 400
0
940 400
FINLANDIA
1,50909
3 772 725
0
3 772 725
SVEZIA
2,93911
7 347 775
0
7 347 775
REGNO UNITO
(
1
)
14,67862
36 696 550
0
36 696 550
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO
100,00
250 000 000
0
250 000 000
(
1
)
A norma dell'articolo 153 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (
GU L 29, 31.1.2020, p. 7
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign
), nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi la sua quota residua della riserva del 10
o
e dell'11
o
FES attraverso un calcolo su base netta del suo contributo residuo al FES. Di tale calcolo su base netta si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1297/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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