Decisione (UE) 2025/1308 del Consiglio, del 23 giugno 2025, sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione a una raccomandazione dell’OMD a norma dell’articolo 16 che modifica il sistema armonizzato
Decisione (UE) 2025/1308 del Consiglio, del 23 giugno 2025, sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione a una raccomandazione dell’OMD a norma dell’articolo 16 che modifica il sistema armonizzato
EN: Council Decision (EU) 2025/1308 of 23 June 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the World Customs Organization (WCO) Council in relation to a WCO Article 16 Recommendation amending the Harmonised System
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1308
2.7.2025
DECISIONE (UE) 2025/1308 DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2025
sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione a una raccomandazione dell’OMD a norma dell’articolo 16 che modifica il sistema armonizzato
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31 e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («Convenzione SA») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 87/369/CEE del Consiglio
(
1
)
ed è entrata in vigore il 1
o
gennaio 1988.
(2)
A norma dell’articolo 7 della Convenzione SA il comitato del sistema armonizzato può presentare al consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) proposte di modifica della nomenclatura del sistema armonizzato («Nomenclatura SA»). A norma dell’articolo 16 della Convenzione SA, il consiglio dell’OMD può raccomandare modifiche alle parti contraenti.
(3)
Nelle sessioni di giugno 2025 il consiglio dell’OMD dovrebbe adottare una decisione su un progetto di raccomandazione alle parti contraenti concernente una modifica della nomenclatura SA («progetto di raccomandazione»). Il progetto di raccomandazione deve essere adottato sulla base di una proposta elaborata dal comitato del sistema armonizzato e finalizzata durante la sua 75
a
riunione svoltasi tra il 10 e il 21 marzo 2025. Essa deve entrare in vigore il 1
o
gennaio 2028.
(4)
È di estrema importanza che la nomenclatura SA sia mantenuta aggiornata e in linea con l’evoluzione dei flussi commerciali e con lo sviluppo di nuove tecnologie e che rispecchi il più possibile le esigenze degli utenti. Il progetto di raccomandazione comprende svariate serie di modifiche che tengono conto della necessità di aggiornare o adeguare la nomenclatura SA al contesto.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dell’OMD in relazione al progetto di raccomandazione, in quanto la raccomandazione, una volta accettata a norma dell’articolo 16 della Convenzione SA, avrà effetti giuridici per l’Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sull’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
.
(6)
La posizione dell’Unione in sede di Consiglio dell’OMD dovrebbe essere di sostenere il progetto di raccomandazione, nonché le modifiche redazionali di lieve entità ritenute necessarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione di sede di consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) nelle sessioni di giugno 2025 èdi accettare il progetto di raccomandazione a norma dell’articolo 16 della Convenzione Internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («Convenzione SA»), relativo alla modifica del sistema armonizzato di cui all’allegato Q del documento NC3358Ba (relazione HSC/75/marzo 2025).
2. I rappresentanti dell’Unione in sede di consiglio dell’OMD possono concordare modifiche editoriali di lieve entità al progetto di raccomandazione a norma dell’articolo 16 della Convenzione SA in funzione degli sviluppi alle prossime sessioni del consiglio dell’OMD, in consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2025
Per il Consiglio
Il presidente
C. SIEKIERSKI
(
1
)
Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (
GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/1987/369/oj
).
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1308/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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