Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1335/2020

Decisione (UE) 2020/1335 della Banca centrale europea del 15 settembre 2020 che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi e abroga la decisione (UE) 2019/1377 (BCE/2020/43)

Pubblicato: 15/09/2020 In vigore dal: 15/09/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/1335 della Banca centrale europea del 15 settembre 2020 che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi e abroga la decisione (UE) 2019/1377 (BCE/2020/43) EN: Decision (EU) 2020/1335 of the European Central Bank of 15 September 2020 nominating heads of work units to adopt delegated decisions on passporting, acquisition of qualifying holdings and withdrawal of authorisations of credit institutions and repealing Decision (EU) 2019/1377 (ECB/2020/43)

Testo normativo

25.9.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312/42 DECISIONE (UE) 2020/1335 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 15 settembre 2020 che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi e abroga la decisione (UE) 2019/1377 (BCE/2020/43) IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6, vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) ( 1 ) , in particolare gli articoli 4 e 5, vista la decisione (UE) 2019/1376 della Banca centrale europea, del 23 luglio 2019, sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/23) ( 2 ) , in particolare l’articolo 3, considerando quanto segue: (1) Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate. (2) Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative delegando loro l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega. (3) Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e del numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate. (4) La decisione (UE) 2019/1377 della Banca centrale europea (BCE/2019/26) ( 3 ) elenca i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23). (5) L'articolo 10, paragrafo 1, della decisione BCE/2004/2 ( 4 ) stabilisce che la decisione in merito al numero, al nome e alle rispettive competenze di ciascuna delle unità operative della BCE spetta al Comitato esecutivo. (6) In data 1° ottobre 2020 avranno luogo modifiche organizzative della vigilanza bancaria della BCE, tra cui la creazione di due nuove aree operative, la redistribuzione dei compiti e la modifica della denominazione delle aree operative. Di conseguenza, la decisione (UE) 2019/1377 (BCE/2019/26) non rispecchierà più la struttura organizzativa della vigilanza bancaria della BCE. (7) Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni sul rilascio del passaporto, sull'acquisizione di partecipazioni qualificate e sulla revoca di autorizzazioni degli enti creditizi. (8) Pertanto, è opportuno abrogare la decisione (UE) 2019/1377 (BCE/2019/26). HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Decisioni delegate sulle partecipazioni qualificate 1.   Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) concernenti soggetti vigilati significativi come definiti all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ( 5 ) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Governance e operazioni dell’MVU, ovvero, se questi non sono disponibili, dal capo della Divisione Autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi di unità operativa: a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali; b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati; c) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi. Se una decisione delegata ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) coinvolge più di un soggetto vigilato significativo, il soggetto vigilato interessato è costituito dal soggetto o dal gruppo vigilato nel quale viene acquisita la partecipazione qualificata. 2.   Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) che non coinvolgono soggetti vigilati significativi sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Governance e operazioni dell’MVU, ovvero, se questi non sono disponibili, dal Capo della Divisione Autorizzazioni. Articolo 2 Decisioni delegate sulla revoca 1.   Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 5 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) concernenti soggetti vigilati significativi come definiti all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Governance e operazioni dell’MVU, ovvero, se questi non sono disponibili, dal Capo della Divisione Autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi di unità operativa: a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali; b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati; c) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi. 2.   Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 5 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) concernenti soggetti vigilati meno significativi come definiti all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Governance e operazioni dell’MVU, ovvero, se questi non sono disponibili, dal capo della Divisione Autorizzazioni. Articolo 3 Decisioni delegate sul rilascio del passaporto Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 6 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati: a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali; b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati; c) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi. Articolo 4 Abrogazione ed entrata in vigore 1.   La decisione (UE) 2019/1377 (BCE/2019/26) è abrogata. 2.   La presente decisione entra in vigore il 1 o ottobre 2020. Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 settembre 2020. La Presidente della BCE Christine LAGARDE ( 1 ) GU L 141 del 1.6.2017, pag. 14 . ( 2 ) GU L 224 del 28.8.2019, pag. 1 . ( 3 ) Decisione (UE) 2019/1377 della Banca centrale europea, del 31 luglio 2019, che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni delegate sul rilascio del passaporto, sull'acquisizione di partecipazioni qualificate e sulla revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/26) ( GU L 224, del 28.8.2019, p.6 ). ( 4 ) Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ( GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33 ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) ( GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1 ).

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