Decisione di esecuzione (UE) 2022/1349 della Commissione del 26 luglio 2022 che accetta una domanda presentata dalla Romania a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio di non applicazione del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 a venti veicoli LEMA notificata con il numero C(2022) 5152 (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1349 della Commissione del 26 luglio 2022 che accetta una domanda presentata dalla Romania a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio di non applicazione del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 a venti veicoli LEMA [notificata con il numero C(2022) 5152] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/1349 of 26 July 2022 accepting a request submitted by Romania to Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council for non-application of point 7.4.2.1 of the Annex to Regulation (EU) 2016/919 to twenty vehicles LEMA (notified under document C(2022) 5152) (Only the Romanian text is authentic)
Testo normativo
2.8.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 202/56
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1349 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2022
che accetta una domanda presentata dalla Romania a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio di non applicazione del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 a venti veicoli LEMA
[notificata con il numero C(2022) 5152]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
Il 6 gennaio 2022 la Romania ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione
(
2
)
(la «domanda»), che prevede che alcuni nuovi veicoli siano equipaggiati con il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) di bordo Baseline 3, per quanto riguarda 20 nuove locomotive LEMA 6 000 kW prodotte. La domanda è stata presentata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797.
(2)
Il 25 febbraio 2022, su richiesta della Commissione, le autorità rumene hanno fornito ulteriori spiegazioni a complemento della domanda.
(3)
Le informazioni fornite dalle autorità rumene hanno consentito alla Commissione di procedere all’analisi della domanda.
(4)
Il punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 mira ad agevolare l’interoperabilità del materiale rotabile nella rete europea mediante l’installazione dell’ETCS di bordo. Tuttavia alcune zone dello spazio ferroviario europeo unico sono in ritardo rispetto al calendario previsto per l’introduzione dell’ETCS nella loro rete.
(5)
La flotta di 20 locomotive oggetto della domanda è destinata a circolare sulla rete rumena, dove attualmente solo il 10 % della rete è equipaggiata con ETCS a terra, mentre vi è ancora l’esigenza di utilizzare il sistema PBZ di classe B sulla rete rumena.
(6)
A causa dell’impatto della pandemia di COVID-19, il processo di fabbricazione dei sistemi di segnalamento è ritardato e il fornitore del segnalamento non prevede che il progetto di prototipo ETCS Baseline 3 sia pronto prima della fine del 2022. I 20 veicoli dovranno essere adeguati nel corso del 2023, fino alla fine di tale anno.
(7)
La pandemia di COVID-19 ha inciso sul processo di sviluppo e certificazione dei 20 nuovi veicoli oggetto della domanda. L’installazione dell’ETCS Baseline 3 nelle 20 locomotive oggetto della domanda comporterebbe un ulteriore ritardo di 12 mesi per la loro disponibilità e consegna. La mancanza di disponibilità dei treni e la successiva necessità di adeguare la flotta dall’ETCS Baseline 2 all’ETCS Baseline 3 avrebbero un notevole impatto economico.
(8)
Nove delle locomotive oggetto della domanda sono identificate con i numeri 91530480060-9, 91530480061-7, 91530480062-5, 91530480063-3, 91530480064-1, 91530480065-8, 91530480066-6, 91530480069-0 e 91530480070-8. Le autorità rumene dovrebbero comunicare i numeri di identificazione delle altre 11 locomotive in una fase successiva, al momento della registrazione.
(9)
Il fabbricante dei veicoli si è impegnato a realizzare un piano di progettazione e installazione per aggiornare i veicoli oggetto della domanda con le apparecchiature di bordo del nuovo ETCS Baseline 3. In base al calendario più recente, il passaggio a ETCS Baseline 3 dovrebbe essere ultimato entro il 31 dicembre 2023.
(10)
L’autorizzazione delle locomotive oggetto della domanda, prima dell’installazione dell’ETCS Baseline 3, sarà valida solo durante il periodo di validità della presente decisione di non applicazione.
(11)
La Commissione ritiene pertanto che le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 siano soddisfatte per quanto riguarda i 20 veicoli oggetto della domanda. La domanda presentata dalla Romania di non applicazione fino al 31 dicembre 2023 del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 a tali veicoli dovrebbe pertanto essere accettata.
(12)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La domanda di non applicazione fino al 31 dicembre 2023 del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 a 20 nuove locomotive LEMA 6 000 kW, presentata alla Commissione dalla Romania il 25 marzo 2021, è accettata. Le autorità rumene comunicheranno alla Commissione i numeri di identificazione delle nuove locomotive, una volta che tali locomotive saranno immatricolate nella rete rumena.
Articolo 2
Qualora le disposizioni della presente decisione siano applicate all’autorizzazione del veicolo di una qualsiasi delle 20 locomotive di cui all’articolo 1, tale autorizzazione del veicolo è valida fino al 31 dicembre 2023.
Articolo 3
La Romania è destinataria della presente decisione.
Essa si applica fino al 31 dicembre 2023.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022
Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (
GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1
).
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