Decisione UE In vigore

Decisione UE 1369/2026

Decisione (UE) 2026/1369 del Consiglio, del 12 giugno 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 238a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) per quanto riguarda l’adozione dell’emendamento 19 dell’annesso 17 della convenzione sull’aviazione civile internazionale

Pubblicato: 12/06/2026 In vigore dal: 12/06/2026 Documento ufficiale

Qual è la posizione che l'Unione europea deve adottare presso l'ICAO riguardo all'emendamento 19 dell'annesso 17 sulla sicurezza aerea?

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La Decisione (UE) 2026/1369 stabilisce che l'Unione europea deve esprimere sostegno all'emendamento 19 dell'annesso 17 della Convenzione di Chicago, che riguarda gli standard e le pratiche raccomandate (SARP) per la sicurezza aerea internazionale. L'emendamento migliora una serie di norme, introduce nuove definizioni e allinea le pratiche internazionali a quelle già esistenti nell'UE, in particolare sui controlli e le ispezioni di sicurezza degli aeromobili. La posizione deve essere espressa congiuntamente dagli Stati membri che siedono nel Consiglio dell'ICAO, agendo nell'interesse dell'Unione. Qualora l'emendamento venisse adottato senza modifiche sostanziali, l'UE non deve registrare disaccordo e deve notificare la conformità. Nel caso in cui il diritto dell'UE si discostasse dai nuovi SARP dopo la data di applicazione, le differenze devono essere notificate all'ICAO secondo l'articolo 38 della Convenzione di Chicago, previa approvazione del Consiglio su una proposta della Commissione presentata almeno due mesi prima del termine fissato.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/1369 del Consiglio, del 12 giugno 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 238a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) per quanto riguarda l’adozione dell’emendamento 19 dell’annesso 17 della convenzione sull’aviazione civile internazionale EN: Council Decision (EU) 2026/1369 of 12 June 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 238th session of the Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO), as regards the adoption of Amendment 19 to Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1369 17.6.2026 DECISIONE (UE) 2026/1369 DEL CONSIGLIO del 12 giugno 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 238 a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) per quanto riguarda l’adozione dell’emendamento 19 dell’annesso 17 della convenzione sull’aviazione civile internazionale IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione sull’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Tale convenzione ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). (2) Tutti gli Stati membri sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO. In seno al Consiglio dell’ICAO sono attualmente rappresentati sei Stati membri. (3) A norma dell’articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO è chiamato ad adottare standard e pratiche raccomandate (SARP) internazionali e a designarli come annessi della convenzione di Chicago. (4) I SARP per la sicurezza aerea sono stati adottati dal Consiglio dell’ICAO come annesso 17 della convenzione di Chicago. (5) Nella sua 238 a sessione, il Consiglio dell’ICAO è chiamato ad adottare la proposta di emendamento 19 dell’annesso 17 – Aviation Security – della convenzione di Chicago («emendamento 19»). L’emendamento 19 migliorerà una serie di SARP, introdurrà nuove definizioni e rivedrà alcune definizioni esistenti, e allineerà maggiormente alcune pratiche alle prassi esistenti nell’Unione, in particolare nel settore dei controlli e delle ispezioni di sicurezza degli aeromobili. (6) Poiché l’emendamento 19, una volta adottato, sarà obbligatorio ai sensi del diritto internazionale, in conformità dell’articolo 90 della convenzione di Chicago, e sarà in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione ( 2 ) e sulla decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione ( 3 ) , occorre stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO. (7) La posizione da a adottare a nome dell’Unione nella 238 a sessione del Consiglio ICAO, o in qualsiasi sessione successiva, dovrebbe essere di sostegno all’emendamento 19. Tale posizione dovrebbe essere espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri che sono membri del Consiglio dell’ICAO. (8) Qualora l’emendamento 19 dovesse essere adottato dal Consiglio dell’ICAO, l’adozione di tale emendamento dovrà essere annunciata dal segretario generale dell’ICAO per mezzo della procedura di lettera agli Stati dell’ICAO. In tal caso, la posizione da adottare a nome dell’Unione dopo l’azione dovrebbe essere quella di non registrare alcun disaccordo e di conformarsi all’emendamento 19. Qualora il diritto dell’Unione si discostasse dai SARP di nuova adozione successivamente alla data prevista per la loro applicazione, qualsiasi differenza tra il diritto dell’Unione e tali SARP specifici dovrebbe essere notificata all’ICAO. La posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo a tale eventuale differenza dovrebbe basarsi su un documento scritto presentato dalla Commissione al Consiglio per discussione e approvazione. Tale posizione dovrebbe essere espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, da tutti gli Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 238 a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), o in eventuali sessioni successive, è di sostegno alla proposta di emendamento 19 dell’annesso 17 – Aviation Security – della convenzione sull’aviazione civile internazionale («emendamento 19»). 2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione, a condizione che il Consiglio dell’ICAO adotti senza modifiche sostanziali l’emendamento 19, è di non registrare alcun disaccordo e di notificare la conformità con la misura adottata in risposta alla pertinente lettera agli Stati dell’ICAO. Nel caso in cui il diritto dell’Unione si discostasse dai SARP di nuova adozione di cui all’annesso 17 della convenzione di Chicago successivamente alla data prevista per l’applicazione di tali SARP, qualsiasi differenza tra il diritto dell’Unione e tali SARP dovrà essere notificata all’ICAO conformemente all’articolo 38 della convenzione di Chicago. In tal caso, al fine di stabilire la posizione dell’Unione in merito a un’eventuale differenza tra il diritto dell’Unione e tali SARP specifici, la Commissione presenta al Consiglio, per discussione e approvazione, a tempo debito e almeno due mesi prima dell’eventuale termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, un documento preparatorio che illustri in dettaglio la posizione dell’Unione sulle differenze che gli Stati membri devono notificare all’ICAO a nome dell’Unione. Articolo 2 Gli Stati membri che sono membri del Consiglio dell’ICAO esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tutti gli Stati membri esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, le posizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente M. KERAVNOS ( 1 ) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ( GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj ). ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea ( GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/oj ). ( 3 ) Decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea contenenti le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (non pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1369/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La decisione riguarda gli standard internazionali di sicurezza aerea (SARP) adottati dall'ICAO e il loro recepimento nel diritto dell'UE, in particolare nel Regolamento (CE) n. 300/2008 e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Gli operatori aeroportuali e le compagnie aeree devono conformarsi alle norme sulla sicurezza dell'aviazione civile, mentre gli Stati membri coordinano la posizione comune presso l'organizzazione internazionale, con possibilità di notificare differenze tra la normativa europea e gli standard ICAO.

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