Decisione (UE) 2021/1441 della Banca centrale europea del 3 agosto 2021 che modifica la decisione (UE) 2019/322 sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2021/37)
Decisione (UE) 2021/1441 della Banca centrale europea del 3 agosto 2021 che modifica la decisione (UE) 2019/322 sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2021/37)
EN: Decision (EU) 2021/1441 of the European Central Bank of 3 August 2021 amending Decision (EU) 2019/322 on delegation of the power to adopt decisions regarding supervisory powers granted under national law (ECB/2021/37)
Testo normativo
6.9.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 314/17
DECISIONE (UE) 2021/1441 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 3 agosto 2021
che modifica la decisione (UE) 2019/322 sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2021/37)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
(
1
)
, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), nonché l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 1,
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40)
(
2
)
, in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea (BCE/2019/4)
(
3
)
precisa i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della Banca centrale europea (BCE) per l’adozione di decisioni basate su poteri nazionali. L’esperienza maturata con l’applicazione di tale decisione ha evidenziato la necessità di apportare alcuni chiarimenti e modifiche tecniche, in particolare per ragioni di coerenza e di certezza nell'applicazione di tali criteri.
(2)
La procedura di delega dei poteri decisionali dovrebbe essere chiarita in relazione alle decisioni basate su poteri nazionali nel caso in cui i capi di unità operative nutrano dubbi riguardo all'interconnessione tra una tale decisione e una o più altre decisioni che richiedono l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza. Ciò può verificarsi qualora l'esito della pertinente valutazione prudenziale incida direttamente su una o più di tali altre decisioni e, pertanto, sia opportuno che le decisioni siano prese in considerazione simultaneamente dallo stesso decisore al fine di evitare esiti contrastanti.
(3)
Il 24 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha deciso di instaurare una cooperazione stretta tra la BCE e la Repubblica di Bulgaria
(
4
)
e tra la BCE e la Repubblica di Croazia
(
5
)
. L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che, al fine di assolvere determinati compiti in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro con il quale è stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi di tale articolo, la BCE può impartire istruzioni all’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato. È pertanto opportuno includere tali istruzioni tra gli atti che la BCE può adottare mediante delega ai capi delle unità operative in virtù delle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2019/322 (BCE/2019/4).
(4)
Una decisione basata su poteri nazionali non è adottata con decisione delegata, ma è invece adottata con procedura di non obiezione nel caso in cui la complessità della valutazione lo richieda. È opportuno chiarire che, inoltre, possono verificarsi casi in cui la delicatezza della questione, in termini di impatto sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico, può richiedere che la decisione basata sui poteri nazionali sia adottata con procedura di non obiezione anziché mediante decisione delegata.
(5)
Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
ha introdotto la possibilità per gli enti creditizi, a determinate condizioni, di classificare come strumenti di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) le successive emissioni di una forma di strumenti di CET1 per i quali hanno già ricevuto l'autorizzazione, senza specifica approvazione dell’autorità di vigilanza. A tal riguardo, è opportuno consentire la delega delle decisioni di approvazione delle modifiche allo statuto degli enti creditizi in relazione all’emissione di tali strumenti qualora la BCE ritenga soddisfatte le condizioni applicabili.
(6)
Una fusione o una scissione di un soggetto vigilato significativo può rendere necessarie modifiche allo statuto del soggetto vigilato per riflettere la situazione di tale ente a seguito della fusione o della scissione. In tali casi, la valutazione prudenziale della fusione o della scissione tiene conto anche delle modifiche allo statuto dell'ente che ne derivano, anche se l'approvazione di tali modifiche è oggetto di una distinta procedura di vigilanza. È pertanto opportuno consentire la delega delle decisioni di approvazione delle modifiche allo statuto nei casi in cui tali modifiche derivino da una fusione o da una scissione.
(7)
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/322 (BCE/2019/4),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione (UE) 2019/322 (BCE/2019/4) è modificata come segue:
1.
l’articolo 1 è modificato come segue:
a)
il punto 2) è sostituito dal seguente:
«2)
per “acquisizione di una partecipazione” si intende: a) l'acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta o di diritti di voto di un'altra entità, anche per effetto della costituzione di una nuova entità, diversa dall'acquisizione di una partecipazione qualificata nell'accezione di cui all'articolo 22 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*1
)
; nonché b) qualsiasi operazione equivalente a una tale acquisizione ai sensi del diritto nazionale pertinente;
(
*1
)
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (
GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338
).»;"
b)
il punto 17) è sostituito dal seguente:
«17)
per “servizi di supporto non strategici” si intendono servizi accessori a sostegno dell’attività principale di un ente creditizio, inclusi servizi amministrativi, servizi alla clientela, servizi di recupero crediti, firme elettroniche o altri servizi analoghi;»;
c)
è aggiunto il seguente punto 19):
«19)
per “impresa regolamentata” si intende un’impresa regolamentata come definita nell’articolo 2, punto 4), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*2
)
.
(
*2
)
Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1
).»;"
d)
è aggiunto il seguente punto 20):
«20)
per “guida della BCE sull’approccio di vigilanza alle aggregazioni nel settore bancario” (
ECB Guide on the supervisory approach to consolidation in the banking sector
) si intende un documento così intitolato contenente i principi alla base dell’approccio di vigilanza prudenziale seguito dalla BCE per accertare se i dispositivi attuati da un ente creditizio a seguito di un’aggregazione assicurino la sana gestione e la copertura dei suoi rischi, adottato e di volta in volta modificato con procedura di non obiezione e pubblicato sul sito Internet della BCE.»;
e)
è aggiunto il seguente punto 21):
«21)
per “delicatezza” si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: (a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; (b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; (c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o (d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto.»;
2.
L’articolo 3 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Le decisioni basate su poteri nazionali non possono essere adottate con decisione delegata qualora il diritto nazionale richieda l’approvazione da parte dell'autorità di vigilanza di misure strategiche degli enti creditizi o qualora la complessità della valutazione oppure la delicatezza della questione richieda che le decisioni siano adottate con procedura di non obiezione.»;
b)
è inserito il seguente paragrafo 3
bis
:
«3
bis
. I capi delle unità operative sottopongono al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo, ai fini dell’adozione con procedura di non obiezione, una decisione basata su poteri nazionali che soddisfi i criteri per l'adozione di decisione delegate stabiliti negli articoli da 4 a 14, qualora la valutazione prudenziale di tale decisione basata su poteri nazionali abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un’altra decisione che deve essere adottata con procedura di non obiezione.»;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica:
a)
all’adozione di decisioni di vigilanza da parte della BCE;
b)
all’approvazione di valutazioni positive da parte della BCE ove non sia necessaria una decisione di vigilanza ai sensi del diritto nazionale;
c)
all’approvazione da parte della BCE di risposte o relazioni inviate dalla stessa BCE su richiesta delle autorità di uno Stato membro partecipante in relazione a poteri nazionali;
d)
l'adozione da parte della BCE di istruzioni impartite, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta.»;
3.
all’articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva nella lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo acquirente, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia:»;
4.
all’articolo 5, paragrafo 1, la frase introduttiva nella lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo acquirente a seguito dell’acquisizione, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia:»;
5.
all’articolo 6, paragrafo 1, la frase introduttiva nella lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo alienante, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia:»;
6.
all’articolo 7, paragrafo 1, la frase introduttiva nella lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo alienante conseguente la vendita delle attività o passività, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia:»;
7.
L’articolo 8 è modificato come segue:
a)
nel paragrafo 1, la frase introduttiva nella lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia:»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La valutazione delle fusioni è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali guide della BCE applicabili, inclusa la guida della BCE sull’approccio di vigilanza alle aggregazioni nel settore bancario, nonché di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.»;
8.
all’articolo 9, paragrafo 1, la frase introduttiva nella lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo o dei soggetti vigilati significativi risultanti dalla scissione, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia:»;
9.
all’articolo 11, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
il prestatore di servizi è un’impresa regolamentata stabilita nell’Unione e autorizzata a svolgere servizi esternalizzati; oppure»;
10.
l’articolo 12, paragrafo 1, è modificato come segue:
a)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
modifiche riguardanti il capitale sociale del soggetto vigilato significativo qualora:
i)
la relativa decisione sui fondi propri (ad esempio la classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti del capitale primario di classe 1 o la riduzione di fondi propri) sia anch'essa delegata; oppure
ii)
il soggetto vigilato significativo abbia classificato un’emissione in conformità alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la BCE ritenga che la notifica effettuata dal soggetto vigilato significativo in conformità alla lettera b) di tale paragrafo soddisfi i requisiti per la notifica.»;
b)
è aggiunta la seguente lettera f):
«f)
modifiche che riflettono esclusivamente i cambiamenti derivanti da una fusione o da una scissione precedentemente approvate dalla BCE.».
Articolo 2
Disposizione transitoria
Le disposizioni della decisione (UE) 2019/322 (BCE/2019/4) continuano ad applicarsi, senza modifiche, nei casi in cui la domanda con la quale si richiede l’approvazione di una delle operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione, senza modifiche, sia stata presentata alla BCE prima dell’entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 agosto 2021.
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(
1
)
GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63
.
(
2
)
GU L 141 del 1.6.2017, pag. 14
.
(
3
)
Decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea del 31 gennaio 2019 sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2019/4) (
GU L 55 del 25.2.2019, pag. 7
).
(
4
)
Decisione (UE) 2020/1015 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020, sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (BCE/2020/30) (
GU L 224I del 13.7.2020, pag. 1
)
(
5
)
Decisione (UE) 2020/1016 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020, sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31) (
GU L 224I del 13.7.2020, pag. 4
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il Regolamento (UE) n. 648/2012 (
GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1
).
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