Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1448/2022

Decisione (UE) 2022/1448 del Consiglio del 18 luglio 2022 relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione

Pubblicato: 18/07/2022 In vigore dal: 18/07/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/1448 del Consiglio del 18 luglio 2022 relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione EN: Council Decision (EU) 2022/1448 of 18 July 2022 on the conclusion of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania and the Implementing Protocol thereto

Testo normativo

2.9.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 228/2 DECISIONE (UE) 2022/1448 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2022 relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) A norma della decisione (UE) 2021/2123 del Consiglio ( 2 ) , l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania («accordo di partenariato») e il relativo protocollo di attuazione («protocollo») sono stati firmati il 15 novembre 2021. (2) L’accordo di partenariato e il protocollo hanno l’obiettivo di consentire alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nelle acque mauritane e di consentire all’Unione e alla Repubblica islamica di Mauritania («Mauritania») di collaborare strettamente per promuovere ulteriormente lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca mauritana e nell’Oceano Atlantico, conformemente all’obiettivo di conservazione delle risorse biologiche del mare riconosciuto dal diritto dell’Unione. Tale cooperazione contribuisce anche a creare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca. (3) È opportuno approvare l’accordo di partenariato e il protocollo. (4) L’articolo 14 dell’accordo di partenariato istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l’applicazione dell’accordo di partenariato e del protocollo. Inoltre, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata. (5) La posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga. (6) L’accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca mauritana e della necessità di evitare o limitare il più possibile, se del caso, l’interruzione di tali attività, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e il relativo protocollo di attuazione sono approvati a nome dell’Unione ( 3 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 18 dell’accordo di partenariato e alla notifica di cui all’articolo 22 del protocollo ( 4 ) . Articolo 3 Conformemente alla procedura e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita a norma dell’articolo 14 dell’accordo di partenariato. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022 Per il Consiglio Il presidente Z. NEKULA ( 1 ) Approvazione dell'8 giugno 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Decisione (UE) 2021/2123 del Consiglio, dell'11 novembre 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica Islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione ( GU L 439 dell'8.12.2021, pag. 1 ). ( 3 ) I testi dell’accordo di partenariato e del protocollo sono pubblicati nella GU L 439 dell'8.12.2021, pag. 3 . ( 4 ) La data di entrata in vigore dell’accordo di partenariato e del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. ALLEGATO PROCEDURA E CONDIZIONI AI FINI DELL’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO DA ADOTTARE DA PARTE DELLA COMMISSIONE MISTA Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del protocollo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono. 1) La Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione: a) sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca; b) sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri; c) tenga conto dei dati pertinenti più recenti, statistici, biologici e di altro tipo, trasmessi alla Commissione. 2) Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo prima dell’apposita riunione della commissione mista. 3) La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri definiti al punto 1) sarà valutata dal Consiglio. 4) A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte. 5) Qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti da 2) a 4), affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi. 6) La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile tutte le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione. Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del protocollo, la posizione da adottare da parte dell’Unione in sede di commissione mista è definita conformemente ai trattati e alle prassi di lavoro consolidate.

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