Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 1492/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1492 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza la Repubblica di Lettonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 02/10/2018 In vigore dal: 02/10/2018 Documento ufficiale

Cosa autorizza la Decisione UE 2018/1492 alla Repubblica di Lettonia in materia di IVA sui metalli?

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La Decisione UE 2018/1492 del Consiglio autorizza la Lettonia a introdurre il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) per le cessioni di metalli ferrosi e non ferrosi semilavorati. Normalmente, secondo l'articolo 193 della direttiva IVA 2006/112/CE, il venditore è responsabile del versamento dell'IVA all'erario; con questa deroga, la responsabilità del pagamento passa all'acquirente (destinatario della cessione). La misura è stata autorizzata perché la Lettonia ha accertato un elevato rischio di frode IVA nel settore metallico e, nonostante le misure convenzionali di contrasto, riteneva necessaria questa soluzione straordinaria per proteggere il gettito fiscale. La decisione è stata adottata in via eccezionale perché la Lettonia non poteva utilizzare il meccanismo ordinario previsto dall'articolo 199 bis della direttiva, il quale richiedeva un periodo minimo di applicazione di due anni, incompatibile con la scadenza del 31 dicembre 2018 fissata dalla normativa.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1492 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza la Repubblica di Lettonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2018/1492 of 2 October 2018 authorising the Republic of Latvia to introduce a special measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

8.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 252/42 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1492 DEL CONSIGLIO del 2 ottobre 2018 che autorizza la Repubblica di Lettonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). (2) Conformemente all'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA per le cessioni di metalli ferrosi e di metalli non ferrosi semilavorati sia il soggetto passivo destinatario della cessione («meccanismo di inversione contabile»). La Lettonia non si è avvalsa di tale possibilità. (3) La Lettonia ha accertato di recente un elevato rischio di frode dell'IVA nel settore dei metalli ferrosi e non ferrosi semilavorati e intende pertanto introdurre il meccanismo di inversione contabile alle cessioni nazionali di tali prodotti. (4) A norma dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, il meccanismo di inversione contabile può essere applicato fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni. Poiché la condizione del periodo di due anni non può essere soddisfatta, la Lettonia non può applicare il meccanismo di inversione contabile sulla base dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera j), di tale direttiva. (5) Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 aprile 2018 la Lettonia ha chiesto, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, di essere autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della citata direttiva al fine di designare il destinatario quale debitore dell'IVA nelle cessioni di metalli ferrosi e non ferrosi semilavorati. (6) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 4 maggio 2018 la Commissione ha trasmesso la richiesta presentata dalla Lettonia agli altri Stati membri. Con lettera del 7 maggio 2018 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. (7) Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Lettonia, sono stati individuati meccanismi di frode dell'IVA nel settore dei prodotti metallici. Nonostante la Lettonia abbia adottato una serie di misure convenzionali per combattere la frode dell'IVA, essa ritiene necessario introdurre il meccanismo di inversione contabile per le cessioni di metalli ferrosi e non ferrosi semilavorati al fine di evitare perdite di gettito IVA per il bilancio pubblico. (8) La Lettonia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle cessioni di metalli ferrosi e metalli non ferrosi semilavorati per un periodo limitato. (9) La misura speciale non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è autorizzata a designare il destinatario delle cessioni quale debitore per il versamento dell'IVA nel caso delle cessioni di metalli ferrosi e metalli non ferrosi semilavorati. Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica. La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018. Articolo 3 La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, il 2 ottobre 2018 Per il Consiglio Il presidente H. LÖGER ( 1 ) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 .

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La Decisione UE 2018/1492 riguarda il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) e rappresenta una deroga all'articolo 193 della direttiva IVA 2006/112/CE. Commercialisti e consulenti fiscali che operano nel settore metallico in Lettonia devono considerare questa misura antievasione per le operazioni su metalli ferrosi e non ferrosi semilavorati, poiché modifica l'allocazione dell'obbligo di versamento dell'imposta sul valore aggiunto tra cedente e cessionario.

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