Decisione di esecuzione (UE) 2020/1500 della Commissione del 28 luglio 2020 relativa all’applicabilità della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti aggiudicati per attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica in Lituania notificata con il numero C(2020) 5031 (Il testo in lingua lituana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1500 della Commissione del 28 luglio 2020 relativa all’applicabilità della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti aggiudicati per attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica in Lituania [notificata con il numero C(2020) 5031] (Il testo in lingua lituana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/1500 of 28 July 2020 on the applicability of Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council to contracts awarded for activities related to production and wholesale of electricity in Lithuania (notified under document C(2020) 5031) (Only the Lithuanian text is authentic) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
16.10.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 342/15
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1500 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2020
relativa all’applicabilità della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti aggiudicati per attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica in Lituania
[notificata con il numero C(2020) 5031]
(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(
1
)
, in particolare l’articolo 35, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
1.
FATTI
(1)
L’8 aprile 2019 Lietuvos energija UAB («il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («la richiesta»).
(2)
La richiesta riguarda attività di produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica che non sono regolamentate dall’autorità nazionale
(
2
)
. Nella sua e-mail del 18 giugno 2019 il richiedente ha confermato che gli scambi di energia di bilanciamento e di energia di regolazione, la fornitura di capacità di riserva e gli obblighi di prestazione di servizio pubblico non rientrano nella richiesta.
(3)
La richiesta non era accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per le attività in questione, contenente un’analisi approfondita delle condizioni per l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE alle attività in questione, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. Di conseguenza, conformemente all’allegato IV, punto 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione è tenuta a adottare un atto di esecuzione relativo alla richiesta entro 105 giorni lavorativi. Il termine iniziale è stato sospeso conformemente all’allegato IV, punto 2, della direttiva 2014/25/UE. Il termine concordato tra il richiedente e la Commissione per l’adozione dell’atto di esecuzione scade il 31 luglio 2020.
(4)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione ha informato della richiesta le autorità lituane e ha chiesto ulteriori informazioni il 14 maggio e il 24 maggio 2019. Le autorità lituane hanno risposto il 18 settembre e il 23 settembre 2019. La Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti il 7 ottobre 2019, il 30 gennaio e il 17 marzo 2020 e le autorità lituane hanno risposto il 22 gennaio, il 5 marzo e il 19 marzo 2020. Nel quadro della consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici, le autorità lituane hanno fornito ulteriori informazioni il 9 luglio 2020.
(5)
La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni al richiedente il 3 maggio, il 27 maggio e il 14 giugno 2019 e le risposte del richiedente sono pervenute il 17 maggio, il 12 giugno e il 18 giugno 2019.
2.
QUADRO GIURIDICO
(6)
La direttiva 2014/25/UE si applica all’aggiudicazione di appalti per l’esercizio di attività relative, tra l’altro, alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica, a meno che tali attività non siano esentate a norma dell’articolo 34 di tale direttiva. La direttiva 2014/25/UE non si applica a determinati tipi di attività qualora queste non siano considerate attività di cui all’articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva.
(7)
A norma degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE, su richiesta di uno Stato membro o di un ente aggiudicatore gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di una delle attività cui si applica tale direttiva non sono soggetti a quest’ultima. Tale esenzione può essere concessa se l’attività, nello Stato membro in cui è esercitata, è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore in questione.
3.
VALUTAZIONE
3.1.
Accesso libero al mercato
(8)
Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro interessato ha attuato e applicato la pertinente legislazione dell’Unione, aprendo un determinato settore o una sua parte. La legislazione in questione è riportata nell’allegato III della direttiva 2014/25/UE e comprende, per quanto riguarda il settore dell’energia elettrica, la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(9)
In base alle informazioni a disposizione della Commissione, e come confermato dal richiedente, la Lituania ha recepito
(
4
)
e applica la direttiva 2009/72/CE. Il mercato rilevante è pertanto considerato liberamente accessibile in conformità all’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE.
3.2.
Esposizione diretta alla concorrenza
(10)
L’esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un criterio da prendere in considerazione è la quota di mercato degli operatori principali in un determinato mercato. Date le caratteristiche dei mercati interessati, dovrebbero essere presi in considerazione anche altri criteri.
(11)
La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme sulla concorrenza e delle norme sugli aiuti di Stato né altri ambiti del diritto dell’Unione. In particolare, i criteri e la metodologia utilizzati per valutare l’esposizione diretta alla concorrenza a norma dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente identici a quelli utilizzati per la valutazione a norma dell’articolo 101 o 102 TFUE o a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio
(
5
)
, come confermato dal Tribunale
(
6
)
.
(12)
È opportuno tenere presente che l’obiettivo della presente decisione è stabilire se le attività oggetto della richiesta siano direttamente esposte alla concorrenza in mercati liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE. Ciò garantirà che, in assenza della disciplina introdotta dalle norme dettagliate in materia di appalti definite nella direttiva 2014/25/UE, gli appalti per l’esercizio delle attività in questione saranno aggiudicati secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, in base a criteri che permettano agli acquirenti di individuare la soluzione nel complesso più vantaggiosa sul piano economico.
3.2.1
Definizione del mercato del prodotto
(13)
La richiesta riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica.
(14)
Nella sua decisione nel caso COMP M.4110 E.ON — ENDESA
(
7
)
, la Commissione ha individuato i seguenti mercati rilevanti del prodotto nel settore dell’energia elettrica: produzione e vendita all’ingrosso; trasmissione; distribuzione e vendita al dettaglio. Sebbene alcuni di questi mercati possano essere ulteriormente suddivisi, sino ad oggi la prassi della Commissione
(
8
)
ha rigettato una distinzione tra un mercato della produzione di energia elettrica e un mercato della vendita all’ingrosso, visto che la produzione in sé costituisce soltanto un primo anello della catena di valore e che la quantità di energia elettrica prodotta è commercializzata sul mercato all’ingrosso.
(15)
Nel 2012 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2012/218/UE
(
9
)
e la decisione di esecuzione 2012/539/UE
(
10
)
in relazione, rispettivamente, al mercato dell’energia elettrica tedesco e a quello italiano. Per quanto riguarda la Germania, la Commissione ha ritenuto che la produzione e la commercializzazione di energia elettrica regolamentata dalla legge sulle fonti energetiche rinnovabili non rientrasse nel mercato per la produzione e la prima vendita di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali poiché l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di norma non è venduta direttamente sul mercato all’ingrosso, ma è acquistata dai gestori delle reti di trasmissione a un prezzo stabilito per legge. In modo analogo, per l’Italia, la Commissione ha ritenuto che il mercato per la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili fosse separato dal mercato per la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali poiché la vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili che sono soggette ai meccanismi CIP 6 (Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992) e FIT (
Feed-in Tariffs
, tariffe feed-in), avviene per la maggior parte attraverso il Gestore dei servizi energetici. I motivi principali per i quali la Commissione ha operato questa distinzione si riferiscono essenzialmente alla vendita, da parte dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, della loro produzione a enti non commerciali, quali sono il Gestore del sistema di trasmissione in Germania e il Gestore dei servizi energetici in Italia. Le ulteriori considerazioni addotte in queste due precedenti decisioni sono state la priorità di immissione in rete per le energie rinnovabili e un prezzo stabilito per legge. La Commissione ha concluso che in Germania e in Italia la produzione di energia da fonti rinnovabili e la prima vendita non erano pertanto soggette alle forze di mercato.
(16)
Nel 2017 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/71
(
11
)
in relazione al mercato neerlandese dell’energia elettrica. Nel caso dei Paesi Bassi la Commissione ha ritenuto che non fosse necessario definire mercati separati per l’energia elettrica a seconda della fonte. Le principali differenze rispetto alle decisioni di esecuzione 2012/218/UE e 2012/539/UE riguardanti la Germania e l’Italia sono le seguenti: il fatto che l’energia elettrica da fonti rinnovabili fosse venduta direttamente sul mercato all’ingrosso e non a un ente non commerciale; l’assenza di priorità di immissione in rete per l’energia elettrica da fonti rinnovabili; il fatto che all’energia elettrica da fonti rinnovabili fosse applicabile un prezzo stabilito per legge consistente in una remunerazione di tipo
feed-in premium
e non in una tariffa fissa (come invece era accaduto nei casi di cui alle decisioni di esecuzione 2012/218/UE e 2012/539/UE riguardanti la Germania e l’Italia) e il fatto che le sovvenzioni per le energie rinnovabili fossero soggette a una procedura iniziale di presentazione di offerte, in cui diverse tecnologie concorrevano per un importo predefinito di sovvenzioni.
(17)
Alla luce delle decisioni di esecuzione 2012/218/UE, 2012/539/UE e (UE) 2018/71, nel caso di specie è necessario esaminare, sulla base degli stessi criteri, la pertinenza di una distinzione tra energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed energia elettrica prodotta da fonti convenzionali.
(18)
Nella risposta del 18 settembre 2019 alla richiesta di informazioni della Commissione del 14 maggio 2019, le autorità lituane hanno comunicato che attualmente esistono tre regimi di sostegno per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
(19)
Il
primo regime di sostegno
si applica ai produttori di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili («FER») che hanno ottenuto il diritto di beneficiare degli incentivi previsti dal regime tra il 1
o
gennaio 2002 e il 23 maggio 2011. Gli elementi principali del primo regime sono: acquisto obbligatorio di energia elettrica da FER da parte di un’impresa designata dal ministero dell’Energia o dalla rete di distribuzione; priorità di immissione; remunerazione basata su un prezzo fisso stabilito dall’autorità di regolamentazione dell’energia; esonero dalla responsabilità di bilanciamento della rete e compensazione del produttore per il costo di connessione alla rete. A seconda della capacità dell’impianto, il primo regime è soggetto a una procedura competitiva per le licenze edilizie.
(20)
La capacità installata che può beneficiare dell’incentivo nell’ambito del primo regime di sostegno è di 237 MW e il periodo di incentivazione dura fino alla fine del 2020 o, se il periodo compreso tra la data di rilascio dell’autorizzazione di produzione e il 2020 è inferiore a 12 anni, il periodo di incentivazione è di 12 anni a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione di produzione.
(21)
Il
secondo regime di sostegno
si applica ai produttori di energia elettrica da FER che hanno ottenuto il diritto di beneficiare degli incentivi previsti dal regime tra il 24 maggio 2011 e il 30 aprile 2019. Gli elementi principali del secondo regime sono: acquisto obbligatorio di energia elettrica da FER da parte di un’impresa designata dal ministero dell’Energia o dalla rete di distribuzione; priorità di immissione; remunerazione basata su un prezzo fisso aggiudicato in seguito a una procedura di gara o stabilito dall’autorità di regolamentazione dell’energia; esonero dalla responsabilità di bilanciamento della rete e compensazione del produttore per il costo di connessione alla rete.
(22)
A seconda della capacità dell’impianto, nell’ambito del secondo regime di sostegno l’assegnazione del sostegno basato su un prezzo fisso è effettuata mediante una procedura competitiva di offerte.
(23)
La capacità installata che può beneficiare dell’incentivo è di 464 MW, la durata del periodo di incentivazione è di 12 anni a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione di produzione e i pagamenti continueranno fino al 2029.
(24)
Il
terzo regime di sostegno
è stato approvato dalla Commissione
(
12
)
ed è entrato in vigore il 1
o
maggio 2019. Gli elementi principali del terzo regime sono: priorità di immissione; remunerazione basata su un supplemento di prezzo stabilito in seguito a una procedura di gara (non viene effettuato alcun pagamento se i prezzi sono pari a zero o negativi per un periodo pari o superiore a sei ore; non viene effettuato alcun pagamento per le quantità prodotte in eccesso rispetto alla produzione di energia elettrica assegnata al momento della gara); esonero dalla responsabilità di bilanciamento della rete per gli impianti con capacità inferiore a 500 kW e per i progetti pilota.
(25)
Nell’ambito del terzo regime di sostegno, il sostegno basato su un supplemento di prezzo deve essere istituito mediante una procedura competitiva di offerte per tutti i tipi di impianti, senza distinzione in base alle dimensioni e alla tecnologia.
(26)
L’entità dell’incentivo nell’ambito del terzo regime di sostegno è di circa 2,9 TWh e la durata del periodo di incentivazione è di 12 anni a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione di produzione.
(27)
Secondo il richiedente, il terzo regime di sostegno per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in Lituania è simile alle corrispondenti misure adottate nei Paesi Bassi. Ciò giustificherebbe pertanto la definizione di un unico mercato del prodotto comprendente l’energia elettrica prodotta da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili. La Commissione osserva tuttavia che il terzo regime è stato introdotto solo molto di recente.
(28)
Secondo le autorità lituane, è opportuno definire la produzione e la vendita all’ingrosso come un mercato unico, indipendentemente dalla fonte di energia elettrica. In alternativa, se dovessero essere definiti due mercati, le autorità lituane propongono la seguente delimitazione: un mercato dell’energia elettrica da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili, ad eccezione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto del primo e del secondo regime di sostegno, e un mercato dell’energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto del primo e del secondo regime di sostegno.
(29)
L’energia elettrica prodotta nell’ambito del terzo regime riceve un sostegno basato su un supplemento di prezzo istituito mediante una procedura competitiva di offerte per tutti i tipi di impianti, senza distinzione in base alle dimensioni e alla tecnologia. Il periodo di sostegno per ciascun impianto è di 12 anni. I beneficiari ricevono un supplemento massimo, pari alla differenza tra un prezzo massimo (costo della tecnologia di produzione di energia elettrica da FER più efficiente in termini di costi disponibile in Lituania — eolico on-shore) e un prezzo di riferimento. Nell’aprile 2019, con decisione C(2019) 3122
(
13
)
, la Commissione ha stabilito che il sostegno finanziario a tale regime era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
(30)
L’energia elettrica prodotta nell’ambito del terzo regime riceve un sostegno basato su un supplemento di prezzo stabilito mediante una procedura competitiva di offerte. Ciò differisce notevolmente dalla situazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che ricevono un corrispettivo stabilito per legge, indipendentemente dalle condizioni di mercato.
(31)
Tenendo in considerazione le specificità del mercato dell’energia elettrica lituano sopra descritte, al fine di valutare le condizioni stabilite all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e fatti salvi il diritto della concorrenza e le norme sugli aiuti di Stato, il mercato rilevante del prodotto è quindi definito come il mercato per la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili, fatta eccezione per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno.
(32)
Per quanto riguarda il primo e il secondo regime di sostegno, in entrambi i regimi i produttori di energia elettrica beneficiano di un prezzo fisso per l’energia elettrica da essi prodotta, indipendentemente dalle condizioni di mercato.
(33)
Sono esonerati dalle responsabilità di bilanciamento della rete: è il gestore della rete di trasmissione o di distribuzione che gestisce il bilanciamento, a seconda della rete cui è connesso il produttore.
(34)
Hanno beneficiato di una compensazione per il costo di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica. Quando gli impianti dei produttori sono stati connessi alla rete elettrica, è stata rimborsata loro una parte dei costi di connessione sostenuti dal gestore della rete elettrica.
(35)
Hanno diritto all’acquisto obbligatorio dell’energia elettrica prodotta. I produttori possono vendere la loro energia elettrica sul mercato ma, se decidono di non farlo, hanno il diritto di vendere tutta l’energia elettrica prodotta e immessa in rete all’impresa designata quando gli impianti di produzione di energia elettrica sono connessi alla rete di trasmissione, oppure a un gestore della rete di distribuzione che serva più di 100 000 utenti quando gli impianti di produzione di energia elettrica dei produttori sono connessi alla rete di distribuzione.
(36)
Beneficiano di una priorità di immissione in rete. Nell’ambito del diritto di priorità, il gestore della rete elettrica deve accettare, trasferire o distribuire, a tariffe trasparenti e non discriminatorie, tutta l’energia elettrica offerta dal produttore; tale diritto di priorità è garantito al produttore nei confronti di altri produttori di energia elettrica da fonti energetiche non rinnovabili.
(37)
L’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno forma pertanto un mercato distinto.
3.2.2
Definizione del mercato geografico
(38)
Nel 2012 la Lituania ha aderito alla borsa elettrica Nord Pool e i produttori lituani di energia elettrica sono così entrati in concorrenza per vendere la propria energia elettrica ai fornitori sul mercato. Nel 2013 il sistema elettrico lituano era già connesso ai sistemi di altri Stati membri, come la Lettonia, e dal dicembre 2015 anche ai sistemi di Svezia e Polonia. La Lituania rimane tuttavia un’unica zona di offerta.
(39)
Secondo il richiedente la richiesta riguarda attività svolte sul territorio della Lituania.
(40)
Per quanto riguarda i mercati dell’energia elettrica, nelle decisioni di esecuzione 2012/218/UE e (UE) 2018/71 la Commissione ha ritenuto che la portata geografica del mercato fosse nazionale.
(41)
In assenza di indicazioni circa una diversa portata del mercato geografico, ai fini della valutazione ai sensi della presente decisione e fatti salvi il diritto della concorrenza e le norme sugli aiuti di Stato, la Commissione ritiene che la portata geografica del mercato della produzione e della vendita all’ingrosso dell’energia elettrica, per la produzione di energia elettrica tanto da fonti convenzionali quanto da fonti rinnovabili (soggette a tutti i regimi), sia il territorio della Lituania.
3.2.3.
Analisi del mercato
(42)
È importante ricordare che, nel mercato lituano della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica, non tutti gli operatori di mercato sono soggetti alle norme in materia di appalti pubblici. Di conseguenza, quando agiscono su tali mercati, le imprese non soggette al rispetto di tali norme avrebbero di solito la possibilità di esercitare una pressione concorrenziale sugli operatori di mercato tenuti al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. Secondo le autorità lituane, nei mercati oggetto della richiesta, oltre al richiedente, sono soggette alle norme in materia di appalti pubblici gli enti indicati di seguito: UAB Vilniaus energija, AB Panevėžio energija, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, AB Vilniaus šilumos tinklai, AB Klaipėdos energija e AB Šiaulių energija.
3.2.3.1.
Produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili, fatta eccezione per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno
(43)
Nelle decisioni di esecuzione 2012/218/UE e 2012/539/UE la Commissione ha ritenuto rilevante, per quanto attiene al mercato della produzione e della vendita all’ingrosso, la quota di mercato cumulata delle tre imprese più grandi. Tuttavia, dato che non tutti gli operatori di mercato sono soggetti alle norme in materia di appalti pubblici, l’analisi verte sulla posizione di mercato e sui vincoli concorrenziali dei singoli operatori di mercato soggetti alle norme sugli appalti pubblici. Possono essere considerate pertinenti anche altre misure di concentrazione.
(44)
Secondo la risposta delle autorità lituane del 5 marzo 2020 alla richiesta di informazioni della Commissione del 30 gennaio 2020, sul mercato lituano della produzione di energia elettrica il richiedente è il principale operatore di mercato e la sua quota di mercato ha oscillato nel periodo 2015-2019 tra un massimo del 60,8 % nel 2018 e un minimo del 53,9 % nel 2019. Il secondo operatore di mercato è AB ACHEMA, che è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato nello stesso periodo passando dal 10,3 % nel 2015 al 23 % nel 2019. I due operatori di mercato successivi di maggiori dimensioni hanno quote comprese tra il 5 % e il 10 % ciascuno. La Commissione osserva che, a parte il richiedente, gli altri principali operatori di mercato attivi non sono soggetti alle norme in materia di appalti pubblici. UAB Vilniaus Energija è soggetta alle norme in materia di appalti pubblici, ma dal 2016 non è più attiva sul mercato rilevante.
(45)
Secondo la legislazione nazionale, il mercato della vendita all’ingrosso dell’energia elettrica è costituito dagli scambi sulla borsa elettrica e negli accordi bilaterali e dagli scambi di energia di bilanciamento e di regolazione.
(46)
Secondo la tabella 14 della risposta del richiedente del 17 maggio 2019 alla richiesta di informazioni della Commissione del 3 maggio 2019, più del 75 % degli scambi totali di energia elettrica in Lituania avviene attraverso la borsa elettrica Nord Pool. Nord Pool è la più grande borsa elettrica europea. Realizza scambi di energia in tutta Europa. Gestisce la negoziazione del giorno prima e infragiornaliera, la compensazione e il regolamento e offre servizi di dati e di conformità, nonché servizi di consulenza. Gestisce mercati di scambio di energia elettrica in Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Lussemburgo, Francia e Regno Unito. Nel 2019 ha registrato un volume totale di 494 TWh di energia elettrica scambiata, che comprende oltre il 90 % del consumo totale di energia elettrica nel mercato nordico e baltico.
(47)
La liquidità del mercato di vendita all’ingrosso è un indicatore rilevante per la concorrenza, in quanto volumi sufficienti sul fronte sia dell’offerta che della domanda per i pertinenti prodotti all’ingrosso (ad esempio carico di base, carico di punta, blocchi orari per diversi orizzonti temporali) forniscono opportunità di approvvigionamento e di copertura a operatori e fornitori.
(48)
Il grado di liquidità sul mercato della vendita all’ingrosso di Nord Pool avalla la conclusione secondo cui gli enti aggiudicatori che operano sul mercato lituano della produzione e della vendita all’ingrosso sono esposti alla concorrenza.
(49)
La capacità di interconnessione è sufficiente a consentire importazioni o esportazioni significative da o verso la Lituania. Inoltre la Lituania fa parte della borsa elettrica Nord Pool, in cui competono numerosi produttori di energia elettrica dei paesi partecipanti (Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Estonia, Lettonia e Lituania). Una parte significativa delle importazioni lituane di energia elettrica proviene dalla Russia e dalla Bielorussia.
(50)
È probabile che l’aumento della capacità di interconnessione tra la Lituania e altri paesi abbia avuto un impatto favorevole sulla concorrenza nel mercato lituano della produzione di energia elettrica.
(51)
Secondo la richiesta, le importazioni nel 2018 hanno coperto l’80 % della domanda lituana di energia elettrica. Le importazioni nette sono aumentate da 7208 TWh nel 2015 a 9632 TWh nel 2018, mentre l’energia elettrica prodotta in Lituania è scesa da 4598 TWh a 3220 TWh. Il richiedente spiega che, anche se la capacità installata totale in Lituania sarebbe sufficiente a soddisfare la domanda, l’energia elettrica importata è meno costosa di quella prodotta localmente. Di conseguenza alcuni dei suoi impianti sono stati disattivati e sono mantenuti come capacità di riserva.
(52)
L’entità delle importazioni sul mercato lituano induce a concludere che gli enti aggiudicatori che operano sul mercato lituano della produzione di energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili, ad eccezione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno, sono esposti alla concorrenza.
3.2.3.2.
Produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno
(53)
Sulla base delle caratteristiche dei regimi di sostegno, la Commissione osserva che il primo e il secondo regime di sostegno presentano caratteristiche simili a quelle dei regimi analizzati nelle decisioni di esecuzione 2012/218/UE e 2012/539/UE in relazione all’Italia e alla Germania. In entrambi i casi la Commissione aveva distinto caratteristiche specifiche particolarmente importanti. In primo luogo, la produzione di energia elettrica da FER gode di una connessione prioritaria alla rete e ha priorità rispetto all’energia elettrica convenzionale nell’immissione in rete, per cui è praticamente indipendente dalla domanda. In secondo luogo, la produzione e l’immissione in rete sono totalmente indipendenti dai prezzi in quanto i produttori di energia elettrica da FER hanno diritto a un corrispettivo stabilito per legge.
(54)
Data la somiglianza delle caratteristiche del primo e del secondo regime in Lituania con la produzione di energia elettrica da FER analizzata nelle decisioni del 2012, la Commissione conclude che tali attività non sono esposte alla concorrenza.
4.
CONCLUSIONI
(55)
Alla luce dei fattori esaminati in precedenza, è opportuno considerare soddisfatta la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE per quanto riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili, fatta eccezione per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno in Lituania.
(56)
Inoltre, poiché si ritiene soddisfatta la condizione dell’accesso libero al mercato, è opportuno che la direttiva 2014/25/UE non sia applicata quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso in Lituania di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili, fatta eccezione per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno, o quando gli enti aggiudicatori organizzano concorsi di progettazione per l’esercizio di tali attività nella zona geografica in questione.
(57)
Alla luce dei fattori esaminati in precedenza, è opportuno considerare non soddisfatta la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE per quanto riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno in Lituania. È pertanto opportuno continuare ad applicare la direttiva 2014/25/UE quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti destinati a permettere l’esercizio di tale attività in Lituania e quando organizzano concorsi di progettazione per l’esercizio di tale attività nella zona geografica in questione.
(58)
Poiché la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di supporto dovrebbe rimanere soggetta alla disciplina di cui alla direttiva 2014/25/UE, si ricorda che i contratti di appalto aventi ad oggetto diverse attività devono essere trattati in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 di tale direttiva. Ciò significa che, quando un ente aggiudicatore tratta appalti «misti», ossia appalti che riguardano sia attività esonerate dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE sia attività ad essa soggette, è necessario considerare le attività alle quali l’appalto è principalmente destinato. Nel caso degli appalti misti, se il fine è principalmente quello di sostenere attività non esonerate, devono applicarsi le disposizioni della direttiva 2014/25/UE. Nel caso degli appalti per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, essi devono essere aggiudicati secondo le norme di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE.
(59)
Si ricorda che l’articolo 16 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
14
)
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione prevede un’esenzione dall’applicazione della suddetta direttiva alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori qualora, nello Stato membro in cui tali concessioni devono svolgersi, sia stato stabilito, conformemente all’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, che l’attività è direttamente esposta alla concorrenza ai sensi dell’articolo 34 di tale direttiva. Poiché si è concluso che l’attività di produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili, fatta eccezione per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno, è soggetta alla concorrenza, i contratti di concessione destinati a permettere l’esercizio di tali attività in Lituania saranno esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE.
(60)
La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto esistente tra aprile 2019 e maggio 2020, quale risulta dalle informazioni presentate dal richiedente e dalle autorità lituane nonché dalle informazioni pubblicamente disponibili. Essa può essere rivista qualora non siano più soddisfatte le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE a seguito di cambiamenti rilevanti della situazione di diritto o di fatto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili in Lituania, fatta eccezione per la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in base al primo e al secondo regime di sostegno.
Articolo 2
La direttiva 2014/25/UE continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Lituania in base al primo e al secondo regime di sostegno.
Articolo 3
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2020
Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243
.
(
2
)
Tali attività possono essere soggette al diritto dell’UE e nazionale che concede il libero accesso al mercato, cfr. sezione 3.1 della presente decisione.
(
3
)
Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (
GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55
).
(
4
)
Atto nazionale di recepimento: Lietuvos Republikos Elektros Energetikos Įstatymas, 2000 m. liepos 20 d. n. VIII-1881.
(
5
)
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (
GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1
).
(
6
)
Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016,
Österreichische Post AG/Commissione europea
, T-463/14, ECLI:EU:T:2016:243, punto 28.
(
7
)
Caso COMP/M. n. 4110 E.ON — ENDESA del 25.4.2006, punti 10 e 11, pag. 3.
(
8
)
Caso COMP/M. n. 3696 E.ON — MOL del 21.1.2005, punto 223, Caso COMP/M. n. 5467, RWE — ESSENT del 23.6.2009, punto 23.
(
9
)
Decisione di esecuzione 2012/218/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali in Germania dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (
GU L 114 del 26.4.2012, pag. 21
).
(
10
)
Decisione di esecuzione 2012/539/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali in Italia nella macro zona Nord e nella macro zona Sud dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e che modifica la decisione 2010/403/UE della Commissione (
GU L 271 del 5.10.2012, pag. 4
).
(
11
)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/71 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nei Paesi Bassi dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (
GU L 12 del 17.1.2018, pag. 53
).
(
12
)
Aiuto di Stato SA.50199 (2019/N) del 23 aprile 2019 — Sostegno della Lituania alle centrali elettriche che producono energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.
(
13
)
[Decisione C(2019) 3122 della Commissione, del ... aprile 2020, relativa al sostegno della Lituania alle centrali elettriche che producono energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.]
(
14
)
Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (
GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1
).
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