Decisione (UE) 2020/1583 del Consiglio del 23 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda la sostituzione dell’elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione d
Decisione (UE) 2020/1583 del Consiglio del 23 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda la sostituzione dell’elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie
EN: Council Decision (EU) 2020/1583 of 23 October 2020 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Partnership Committee established by the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part, as regards the replacement of the list of individuals to serve as arbitrators in dispute-settlement proce
Testo normativo
30.10.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 362/23
DECISIONE (UE) 2020/1583 DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2020
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda la sostituzione dell’elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra
(
1
)
(«accordo»), è stato firmato a nome dell’Unione conformemente alla decisione (UE) 2018/104 del Consiglio
(
2
)
ed è stato parzialmente applicato a titolo provvisorio dal 1
o
giugno 2018.
(2)
Nella sua riunione del 17 ottobre 2019, a norma dell’articolo 339, paragrafo 1, dell’accordo, il comitato di partenariato ha compilato un elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro («elenco degli arbitri»).
(3)
L’Armenia ha informato l’Unione che una delle persone da essa proposte non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 339, paragrafo 2, dell’accordo e dovrebbe pertanto essere sostituita.
(4)
Al fine di garantire il funzionamento delle disposizioni dell’accordo applicate a titolo provvisorio, il comitato di partenariato è tenuto ad adottare una decisione relativa alla sostituzione dell’elenco degli arbitri con un elenco modificato.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato di partenariato, poiché la decisione del comitato di partenariato relativa alla sostituzione dell’elenco degli arbitri vincolerà l’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda la sostituzione dell’elenco degli arbitri di cui all’articolo 339 di detto accordo, deve basarsi sul relativo progetto di decisione del comitato di partenariato
(
3
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020
Per il Consiglio
La presidente
S. SCHULZE
(
1
)
GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4
.
(
2
)
Decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (
GU L 23 del 26.1.2018, pag. 1
).
(
3
)
Cfr. documento ST 11524/20 su http://register.consilium.europa.eu.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1583/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.