Decisione di esecuzione (UE) 2024/1589 della Commissione, del 4 giugno 2024, relativa alle norme armonizzate per le unità di condensazione per la refrigerazione redatte a sostegno del regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1589 della Commissione, del 4 giugno 2024, relativa alle norme armonizzate per le unità di condensazione per la refrigerazione redatte a sostegno del regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/1589 of 4 June 2024 on the harmonised standards for condensing units for refrigeration drafted in support of Commission Regulation (EU) 2015/1095
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1589
6.6.2024
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1589 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2024
relativa alle norme armonizzate per le unità di condensazione per la refrigerazione redatte a sostegno del regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, gli Stati membri considerano il prodotto per il quale sono state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono. L’articolo 4 e l’allegato VI del regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione
(
3
)
stabiliscono i pertinenti requisiti di misurazione e calcolo per le unità di condensazione.
(2)
Con lettera di modifica n. 1 del mandato M/495 del 2 ottobre 2013, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione.
(3)
Sulla base del mandato M/495, modifica n. 1, del 2 ottobre 2013, il CEN ha rivisto la norma EN 13215:2015 che ha portato all’adozione della norma EN 13215:2016+A1:2020 relativa alle condizioni di prova per le unità di condensazione.
(4)
La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 13215:2016+A1:2020 sia conforme al mandato M/495, modifica n. 1, del 2 ottobre 2013.
(5)
La norma armonizzata EN 13215:2016+A1:2020 soddisfa le specifiche cui intende riferirsi e che sono stabilite nel regolamento (UE) 2015/1095. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(6)
Nella sua comunicazione 2017/C 44/1
(
4
)
la Commissione ha pubblicato titoli e riferimenti di norme e di metodi transitori di misurazione e calcolo al fine di fornire ai fabbricanti e alle autorità nazionali di vigilanza del mercato informazioni a sostegno dell’applicazione del regolamento (UE) 2015/1095 e del regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione
(
5
)
fino alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Versioni successive di tali norme, all’infuori della norma relativa alle condizioni di prova per le unità di condensazione, sono state respinte dalla Commissione. È pertanto opportuno abrogare tale comunicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
(7)
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per le unità di condensazione per la refrigerazione redatte a sostegno del regolamento (UE) 2015/1095 che figurano nell’allegato della presente decisione sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 2
La comunicazione 2017/C 44/1 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj
.
(
2
)
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (
GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (
GU L 177 dell’8.7.2015, pag. 19
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1095/oj
).
(
4
)
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo e del regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (
GU C 44 del 10.2.2017, pag. 1
, ELI:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52017XC0210%2803%29
).
(
5
)
Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (
GU L 177 dell’8.7.2015, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1094/oj
).
ALLEGATO
N.
Riferimento della norma
1.
EN 13215:2016+A1:2020
Unità di condensazione per la refrigerazione - Condizioni nominali, tolleranze e presentazione dei dati di prestazione del costruttore
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1589/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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