Decisione (UE) 2020/1598 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2020 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2020/001 ES/Indotto dell’industria cantieristica in Galizia
Decisione (UE) 2020/1598 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2020 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2020/001 ES/Indotto dell’industria cantieristica in Galizia
EN: Decision (EU) 2020/1598 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2020 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an application from Spain – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Testo normativo
3.11.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 365/1
DECISIONE (UE) 2020/1598 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2020
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2020/001 ES/Indotto dell’industria cantieristica in Galizia
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006
(
1
)
, in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
(
2
)
, in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2)
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto dall’articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio
(
3
)
.
(3)
Il 13 maggio 2020 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi nei settori economici classificati alle divisioni 24 (Attività metallurgiche), 25 (Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature), 30 (Fabbricazione di altri mezzi di trasporto), 32 (Altre industrie manifatturiere), 33 (Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature) e 43 (Lavori di costruzione specializzati) della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee («NACE») revisione 2, nella regione di livello NUTS 2 della Galizia (ES11) in Spagna. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
(4)
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda della Spagna è considerata ricevibile, in quanto si tratta di una domanda collettiva che coinvolge solo le PMI ubicate in Galizia, regione in cui le PMI sono il tipo principale di impresa e gli esuberi hanno un grave impatto sull’occupazione e sull’economia locale, regionale o nazionale.
(5)
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 054 400 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Spagna.
(6)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l’importo di 2 054 400 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dal 20 ottobre 2020.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2020.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855
.
(
2
)
GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1
.
(
3
)
Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884
).
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