Decisione (UE) 2020/1599 del Consiglio del 23 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo all’adozione del suo regolamento interno
Decisione (UE) 2020/1599 del Consiglio del 23 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo all’adozione del suo regolamento interno
EN: Council Decision (EU) 2020/1599 of 23 October 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Consultative Working Group established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards the adoption of its rules of procedure
Testo normativo
3.11.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 365/3
DECISIONE (UE) 2020/1599 DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2020
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo all’adozione del suo regolamento interno
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio
(
1
)
è stato concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1
o
febbraio 2020.
(2)
Il gruppo di lavoro consultivo misto («gruppo di lavoro») è stato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso («protocollo») e funge da sede per lo scambio di informazioni e la consultazione reciproca sull’attuazione del protocollo.
(3)
A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo, il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti dell’Unione e del Regno Unito e svolge le sue funzioni sotto la sorveglianza del comitato specializzato delle questioni relative all’attuazione del protocollo, istituito dall’articolo 165, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di recesso, cui deve fare riferimento.
(4)
A norma dell’articolo 15, paragrafo 6, del protocollo, il gruppo di lavoro adotta il proprio regolamento interno per consenso.
(5)
Alla luce dello scopo e della composizione del gruppo di lavoro e delle sue relazioni con il comitato specializzato delle questioni relative all’attuazione del protocollo, il regolamento interno dovrebbe essere simile al regolamento interno previsto all’allegato VIII dell’accordo di recesso per i comitati specializzati istituiti dall’articolo 165, paragrafo 1, dell’accordo medesimo.
(6)
È opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel gruppo di lavoro.
(7)
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell’adozione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nel gruppo di lavoro istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del protocollo riguardo all’adozione del regolamento interno del gruppo di lavoro a norma dell’articolo 15, paragrafo 6, dello stesso protocollo deve basarsi sul progetto di decisione del gruppo di lavoro accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La decisione del gruppo di lavoro è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2020
Per il Consiglio
La presidente
S. SCHULZE
(
1
)
Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE) (
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1
).
ALLEGATO
DECISIONE N. .../2020 DEL GRUPPO DI LAVORO CONSULTIVO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
del …
recante adozione del suo regolamento interno
IL GRUPPO DI LAVORO CONSULTIVO MISTO,
visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica
(
1
)
("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso ("protocollo"),
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del protocollo, il gruppo di lavoro consultivo misto ("gruppo di lavoro") adotta il proprio regolamento interno per consenso.
(2)
Alla luce dello scopo e della composizione del gruppo di lavoro e delle sue relazioni con il comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo, il regolamento interno del gruppo di lavoro dovrebbe essere simile al regolamento interno previsto all'allegato VIII dell'accordo di recesso per i comitati specializzati istituiti a norma dell'articolo 165 dell'accordo medesimo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I lavori del gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso sono disciplinati dal regolamento di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a ...
Per il il gruppo di lavoro consultivo misto
I copresidenti
(
1
)
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7
.
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO CONSULTIVO MISTO
Articolo 1
Presidenza
1.
I gruppo di lavoro consultivo misto ("gruppo di lavoro") è copresieduto da due rappresentanti nominati rispettivamente dalla Commissione europea e dal governo del Regno Unito. L'Unione europea e il Regno Unito si comunicano reciprocamente per iscritto le nomine dei rappresentanti.
2.
Il copresidente che non sia in grado di partecipare a una riunione può essere sostituito da un supplente nominato. I supplenti nominati dalla Commissione europea o dal governo del Regno Unito informano della loro delega, per iscritto e quanto prima, l'altro copresidente e il segretariato del gruppo di lavoro.
3.
Il supplente nominato del copresidente esercita i diritti del copresidente nei limiti della delega. Nel presente regolamento i riferimenti ai copresidenti si intendono fatti anche ai supplenti nominati.
Articolo 2
Segretariato
Il segretariato del gruppo di lavoro ("segretariato") è composto di un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Regno Unito. Il segretariato, sotto l'autorità dei copresidenti, assolve i compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento interno.
Articolo 3
Partecipazione alle riunioni
1.
Prima di ciascuna riunione, l'Unione e il Regno Unito si informano a vicenda tramite il segretariato della composizione prevista delle delegazioni.
2.
Ove opportuno e su decisione dei copresidenti, possono essere invitati ad assistere alle riunioni del gruppo di lavoro esperti o altre persone che non sono membri delle delegazioni, per fornire informazioni su un determinato argomento.
Articolo 4
Riunioni
1.
Il gruppo di lavoro si riunisce alternatamente a Bruxelles e nel Regno Unito, salvo che i copresidenti non decidano diversamente.
2.
In deroga al paragrafo 1 i copresidenti possono decidere che una riunione del gruppo di lavoro si tenga in videoconferenza o teleconferenza.
3.
A convocare le riunioni del gruppo di lavoro è il segretariato, in data e luogo decisi dai copresidenti. Se l'Unione europea o il Regno Unito ha presentato una richiesta di riunione, il gruppo di lavoro si adopera per riunirsi entro 15 giorni dalla richiesta. In casi d'urgenza si adopera per riunirsi prima.
Articolo 5
Documenti
Il segretariato numera e distribuisce all'Unione e al Regno Unito, come documenti del gruppo di lavoro, i documenti scritti scambiati formalmente all'interno del gruppo durante le riunioni e tra una riunione e l'altra.
Articolo 6
Corrispondenza
1.
L'Unione e il Regno Unito trasmettono al segretariato la corrispondenza indirizzata al gruppo di lavoro. La corrispondenza può essere trasmessa in qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche per posta elettronica.
2.
Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al gruppo di lavoro sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5.
3.
Tutta la corrispondenza inviata dai copresidenti o a questi direttamente indirizzata è inoltrata al segretariato e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5.
Articolo 7
Ordine del giorno delle riunioni
1.
Per ciascuna riunione il segretariato redige un progetto di ordine del giorno provvisorio. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso con la documentazione pertinente ai copresidenti almeno cinque giorni prima della data della riunione.
2.
L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti di cui l'Unione o il Regno Unito ha chiesto l'iscrizione. I punti richiesti sono trasmessi con la documentazione pertinente al segretariato almeno sette giorni prima dell'inizio della riunione.
3.
Almeno tre giorni prima della data della riunione, i copresidenti decidono l'ordine del giorno provvisorio. Essi possono decidere di rendere pubblico l'ordine del giorno provvisorio, in tutto o in parte, prima dell'inizio della riunione.
4.
Il gruppo di lavoro adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Su richiesta dell'Unione o del Regno Unito, con decisione del gruppo di lavoro può essere iscritto all'ordine del giorno un punto diverso da quelli già contemplati dall'ordine del giorno provvisorio.
5.
I copresidenti possono decidere di derogare ai termini di cui ai paragrafi da 1, 2 e 3.
Articolo 8
Verbale
1.
Il segretariato redige un progetto di verbale per ciascuna riunione entro cinque giorni dalla fine della riunione, salvo che i copresidenti non decidano diversamente. Il segretariato prepara anche una sintesi del verbale.
2.
Di norma il verbale riepiloga ciascun punto dell'ordine del giorno, precisando all'occorrenza:
a)
i documenti presentati al gruppo di lavoro;
b)
le dichiarazioni che uno dei copresidenti abbia chiesto di mettere a verbale; e
c)
le conclusioni operative adottate su punti specifici.
3.
Il verbale contiene l'elenco dei nomi, i titoli e le funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione.
4.
I copresidenti possono chiedere la modifica del progetto di verbale o della sintesi entro cinque giorni dalla trasmissione del segretariato conformemente al paragrafo 1. Salvo richiesta di modifiche, allo scadere di quel termine il verbale e la sintesi sono considerati approvati dai copresidenti. Se un copresidente chiede una modifica entro tale termine, il verbale e la sintesi sono considerati approvati una volta che l'altro copresidente abbia approvato la modifica richiesta.
5.
Approvato il verbale, i membri del segretariato ne firmano le copie elettroniche e le trasmettono all'Unione e al Regno Unito, nonché al comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. I copresidenti possono quindi decidere di rendere pubblica la sintesi dei verbali.
Articolo 9
Decisioni
1.
Le decisioni dei copresidenti previste dal presente regolamento interno sono adottate di comune accordo.
2.
Tra una riunione e l'altra i copresidenti possono adottare decisioni con comunicazione scritta sotto forma di scambio di note elettroniche tra i copresidenti. Il segretariato informa le parti di tali decisioni da parte dei copresidenti.
Articolo 10
Riservatezza
1.
Salvo che i copresidenti non decidano diversamente, le riunioni del gruppo di lavoro sono riservate.
2.
Se l'Unione o il Regno Unito presenta al gruppo di lavoro informazioni considerate riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, l'altra parte tratta le informazioni ricevute come riservate.
Articolo 11
Lingua di lavoro
La lingua di lavoro del gruppo di lavoro è l'inglese. Salvo che i copresidenti non decidano diversamente, il gruppo di lavoro delibera in base a documenti redatti in inglese.
Articolo 12
Spese
1.
L'Unione e il Regno Unito si assumono rispettivamente l'onere delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro.
2.
Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico dell'Unione per le riunioni che si tengono a Bruxelles, e a carico del Regno Unito per le riunioni che si tengono nel Regno Unito.
3.
Le spese relative all'interpretazione nelle o dalle lingue di lavoro del gruppo di lavoro durante le riunioni sono a carico della parte che chiede l'interpretazione.
Articolo 13
Relazione annuale al comitato specializzato
1.
Per ogni anno civile il segretariato redige una relazione sui lavori del gruppo di lavoro. La relazione è redatta entro il 1
o
febbraio dell'anno successivo.
2.
Ogni relazione è adottata e firmata dai copresidenti ed è trasmessa al comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord subito dopo la firma.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1599/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.