Decisione (UE) 2020/1638 del Consiglio del 5 novembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale del caffè
Decisione (UE) 2020/1638 del Consiglio del 5 novembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale del caffè
EN: Council Decision (EU) 2020/1638 of 5 November 2020 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the International Coffee Council
Testo normativo
6.11.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 371/1
DECISIONE (UE) 2020/1638 DEL CONSIGLIO
del 5 novembre 2020
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale del caffè
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo internazionale sul caffè («AIC») è stato concluso dall’Unione con decisione 2008/579/CE del Consiglio
(
1
)
ed è entrato in vigore il 2 febbraio 2011.
(2)
A norma dell’articolo 48, paragrafo 1, dell’AIC, l’AIC rimane in vigore per dieci anni dopo l’entrata in vigore provvisoria o definitiva, a meno che non venga prorogato o risolto conformemente a tale articolo.
(3)
A norma dell’articolo 9 dell’AIC, il Consiglio internazionale del caffè («CIC»), in quanto autorità suprema dell’Organizzazione internazionale del caffè, è l’organo chiamato a esercitare tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni dell’accordo. A norma dell’articolo 48, paragrafo 3, dell’AIC, il CIC può decidere di prorogare l’AIC oltre la data di scadenza per uno o più periodi consecutivi il cui totale non superi otto anni.
(4)
L’11 settembre 2020, durante la sua 127
a
sessione, il CIC ha approvato la risoluzione 471, che proroga di un anno l’AIC.
(5)
Data l’importanza del settore caffeario per diversi Stati membri e per l’economia dell’Unione europea, è nell’interesse dell’Unione poter partecipare all’AIC fino all’entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo di un nuovo accordo.
(6)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CIC, poiché le decisioni del CIC relative alla proroga dell’accordo sono vincolanti per l’Unione.
(7)
A norma dell’articolo 48, paragrafo 3, dell’AIC, l’Unione potrebbe sollevare obiezioni alla decisione del CIC relativa alla proroga dell’accordo prima della sua scadenza.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di CIC è la seguente:
a)
non sollevare obiezioni alla decisione del CIC di prorogare di un anno l’AIC di cui alla risoluzione 471 approvata nella 127
a
sessione del Consiglio dell’ICO;
b)
se necessario, nelle seguenti sessioni del CIC, votare a favore di proroghe dell’AIC per periodi il cui totale non superi otto anni oltre la data di scadenza iniziale dell’AIC ovvero fino all’entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo di un nuovo accordo, se in data anteriore.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
Decisione 2008/579/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo internazionale sul caffè del 2007 (
GU L 186 del 15.7.2008, pag. 12
).
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