Decisione di esecuzione (UE) 2024/1641 del Consiglio, del 24 maggio 2024, che autorizza la Romania ad applicare misure speciali di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1641 del Consiglio, del 24 maggio 2024, che autorizza la Romania ad applicare misure speciali di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
EN: Council Implementing Decision (EU) 2024/1641 of 24 May 2024 authorising Romania to apply special measures derogating from Article 26(1), point (a), and Article 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1641
6.6.2024
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1641 DEL CONSIGLIO
del 24 maggio 2024
che autorizza la Romania ad applicare misure speciali di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(
1
)
, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre dall’imposta sul valore aggiunto («IVA») dovuta o assolta nello Stato membro interessato l’IVA applicata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, l’utilizzazione di un bene destinato all’impresa per l’uso privato del soggetto passivo o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto a una detrazione totale o parziale dell’IVA, deve essere assimilata a una prestazione di servizi a titolo oneroso.
(2)
La decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio
(
2
)
ha autorizzato la Romania a limitare al 50 % il diritto a detrarre l’IVA sull’acquisto, l’acquisizione intracomunitaria, l’importazione, il noleggio o il leasing di taluni veicoli stradali a motore nonché l’IVA applicata sulle spese relative a tali veicoli, se tali veicoli non siano esclusivamente utilizzati per scopi professionali, e a esentare i soggetti passivi dall’assimilare l’uso di tali veicoli per fini estranei alla loro impresa a una prestazione di servizi a titolo oneroso a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE («misure speciali»).
(3)
Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 settembre 2023 la Romania ha chiesto l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, a continuare ad applicare le misure speciali al fine di continuare a limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcuni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali e a esentare i soggetti passivi dall’assimilare l’utilizzazione di tali veicoli per fini estranei alla loro impresa a una prestazione di servizi a titolo oneroso.
(4)
Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Romania con lettera del 9 novembre 2023. Con lettera del 10 novembre 2023 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati necessari per valutare la domanda.
(5)
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2012/232/UE, insieme alla domanda di proroga, la Romania ha presentato alla Commissione una relazione sull’applicazione di tale decisione di esecuzione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Romania sostiene che la limitazione del 50 % rimane giustificata e adeguata.
(6)
Le misure speciali autorizzate dalla decisione di esecuzione 2012/232/UE sono scadute il 31 dicembre 2023. Considerato l’impatto positivo sia per le imprese che per le amministrazioni, è opportuno autorizzare la Romania ad applicare le misure speciali.
(7)
Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle misure speciali, fra cui assicurare l’applicazione ininterrotta delle misure speciali e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d’imposta, è opportuno concedere l’autorizzazione per applicare le misure speciali con effetto dal 1
o
gennaio 2024. Poiché il 14 settembre 2023 la Romania ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare le misure speciali e ha continuato ad applicare il regime giuridico stabilito secondo il suo diritto nazionale sulla base della decisione di esecuzione 2012/232/UE a decorrere dal 1
o
gennaio 2024, le legittime aspettative dei soggetti interessati sono debitamente rispettate.
(8)
Le misure speciali dovrebbero essere limitate al tempo necessario per consentire di valutare l’efficacia delle stesse e l’adeguatezza del limite percentuale. La Romania dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare le misure speciali fino al 31 dicembre 2026.
(9)
Le misure speciali sono proporzionate agli obiettivi perseguiti, ossia semplificare la procedura di riscossione dell’IVA ed evitare talune forme di evasione ed elusione fiscale, in quanto limitate nel tempo e nella portata. Inoltre, le misure speciali non comportano il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
(10)
Qualora la Romania ritenga che le misure speciali siano necessarie oltre il 2026, è opportuno che presenti una richiesta di proroga alla Commissione entro il 31 marzo 2026, unitamente a una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA.
(11)
In base alle informazioni fornite dalla Romania, le misure speciali avranno un’incidenza solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale che la Romania riscuote nella fase del consumo finale e non avranno alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l’IVA sull’acquisto, l’acquisizione intracomunitaria, l’importazione, il noleggio o il leasing di veicoli stradali a motore nonché l’IVA applicata sulle spese relative a tali veicoli, se il veicolo non è utilizzato esclusivamente per fini professionali.
Articolo 2
1. L’articolo 1 non si applica ai veicoli stradali a motore con una massa massima autorizzata a pieno carico superiore ai 3 500 chilogrammi o con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente.
2. L’articolo 1 non si applica alle seguenti categorie di veicoli stradali a motore:
a)
veicoli utilizzati esclusivamente per servizi d’emergenza;
b)
veicoli utilizzati esclusivamente per servizi di sicurezza, di protezione e di corriere;
c)
veicoli utilizzati dagli agenti di vendita e di acquisto;
d)
veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso, compresi i servizi di taxi;
e)
veicoli utilizzati per fornire servizi a titolo oneroso, compreso il noleggio o le lezioni di guida fornite da scuole guida;
f)
veicoli utilizzati per noleggio o leasing;
g)
veicoli acquistati a fine di rivendita.
Articolo 3
In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l’uso privato da parte di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini estranei alla sua impresa, di un veicolo al quale si applica la limitazione di cui all’articolo 1 della presente decisione.
Articolo 4
La Romania notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione delle misure speciali di deroga di cui agli articoli 1 e 3.
Articolo 5
1. La presente decisione ha effetto dal giorno della notifica.
2. La presente decisione si applica dal 1
o
gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
3. Eventuali richieste di proroga delle misure speciali di cui agli articoli 1 e 3, sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2026, e sono corredate da una relazione comprendente un riesame della limitazione della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.
Articolo 6
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
J. BROUNS
(
1
)
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj.
(
2
)
Decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio, del 26 aprile 2012, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 117 dell’1.5.2012, pag. 7
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/232/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1641/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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