Decisione di esecuzione (UE) 2019/1713 della Commissione del 9 ottobre 2019 che stabilisce il formato delle informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione sull’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2019) 7133 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Quali informazioni devono comunicare gli Stati membri sulla base della Decisione UE 2019/1713 e entro quale termine?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2019/1713 della Commissione europea del 9 ottobre 2019 stabilisce il formato standardizzato con cui gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati sulle emissioni di monossido di carbonio (CO) provenienti da impianti di combustione medi. Questa normativa si applica agli impianti di combustione con potenza termica nominale compresa tra 1 e oltre 20 MWth, disciplinati dalla Direttiva (UE) 2015/2193 sulla limitazione delle emissioni atmosferiche. Gli Stati membri devono comunicare entro il 1° gennaio 2021 una stima delle emissioni annue totali di CO, utilizzando uno strumento elettronico messo a disposizione dalla Commissione e compilando il questionario allegato alla decisione. Le informazioni richieste includono: il numero di impianti per categoria, le concentrazioni medie di CO espresse in mg/Nm³, le emissioni totali in tonnellate per anno, l'energia in ingresso in terajoule e la capacità installata totale. La comunicazione deve distinguere tra impianti nuovi ed esistenti, diverse classi di potenza, tipologie di impianti (caldaie, motori, turbine a gas) e tipi di combustibili utilizzati (biomassa, gasolio, gas naturale, ecc.). Per gli impianti esistenti, qualora i dati completi non fossero disponibili al momento della relazione, gli Stati membri potevano basarsi sulle migliori stime disponibili.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1713 della Commissione del 9 ottobre 2019 che stabilisce il formato delle informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione sull’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 7133] (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1713 of 9 October 2019 establishing the format of information to be made available by the Member States for the purposes of reporting on the implementation of Directive (EU) 2015/2193 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2019) 7133) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
11.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 260/65
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1713 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2019
che stabilisce il formato delle informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione sull’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2019) 7133]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi
(
1
)
, in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2193, entro il 1
o
gennaio 2021 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente una stima delle emissioni annue di monossido di carbonio (CO) originate da impianti di combustione medi.
(2)
A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2193, è opportuno che a tal fine la Commissione metta a disposizione degli Stati membri uno strumento elettronico di comunicazione.
(3)
A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/2193, è necessario che la Commissione specifichi i formati tecnici per la comunicazione al fine di semplificare e integrare gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri.
(4)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
di cui all’articolo 15 della direttiva (UE) 2015/2193,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per comunicare alla Commissione una stima delle emissioni annue totali di monossido di carbonio (CO) a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2193, gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all’allegato della presente decisione.
Per comunicare le informazioni di cui all’allegato della presente decisione, gli Stati membri utilizzano lo strumento elettronico di comunicazione messo a disposizione dalla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2193.
Articolo 2
Le informazioni di cui all’allegato della presente decisione sono trasmesse per l’anno di riferimento 2019, salvo indicazione contraria in tale allegato.
Le informazioni di cui all’allegato della presente decisione sono trasmesse entro il 1
o
gennaio 2021.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1
.
(
2
)
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (
GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17
).
ALLEGATO
Informazioni sugli impianti di combustione medi di cui alla direttiva (UE) 2015/2193
Nota:
Per gli impianti di combustione medi esistenti l'obbligo di fornire le informazioni richieste entro gennaio 2021 è antecedente all'obbligo di ottenere un'autorizzazione o di essere registrati. In fase di elaborazione delle relazioni, gli Stati membri dovranno pertanto basarsi sui dati di cui dispongono in quel momento. Qualora i dati non siano disponibili, dovranno predisporre le relazioni sulla base delle loro migliori stime. Per questi motivi si opera una distinzione tra impianti nuovi ed esistenti e impianti con una potenza superiore o inferiore a 20 MWth.
Parte 1
Categorie di impianti
La presente tabella riporta le categorie di impianti da utilizzare per la comunicazione delle informazioni richieste nelle parti 2 e 3
(
1
)
.
1.1 Impianti nuovi o esistenti
Ai sensi dell'articolo 3, punti 6 e 7, della direttiva (UE) 2015/2193
1.2 Classi di capacità (potenza termica nominale)
—
pari o superiore a 1 MWth e pari o inferiore a 5 MWth
—
superiore a 5 MWth e pari o inferiore a 20 MWth
—
superiore a 20 MWth
1.3 Tipi di impianti
—
diversi dai motori e dalle turbine a gas
—
motori
—
turbine a gas
1.4 Tipi di combustibili
—
biomassa solida
—
altri combustibili solidi
—
gasolio
—
combustibili liquidi diversi dal gasolio
—
gas naturale
—
combustibili gassosi diversi dal gas naturale
—
miscela di combustibili
Parte 2
Metadati
2.1 Paese
Identificazione del paese che trasmette la relazione
2.2 Autorità competente
Identificazione dell'autorità competente responsabile della relazione (servizio, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica)
2.3 Numero di impianti
Numero di impianti per ciascuna categoria di impianto
2.4 Anno di riferimento
Anno civile al quale si riferisce la relazione
(
3
)
Parte 3
Emissioni, energia in ingresso e capacità
3.1 Concentrazioni di CO
Stima della concentrazione media di monossido di carbonio, espressa in mg/Nm
3
, al livello di ossigeno di riferimento utilizzato per esprimere i valori limite di emissione (VLE) dell'inquinante regolamentato e l'aria secca per ciascuna categoria di impianto
3.2 Emissioni di CO
Stima delle emissioni di monossido di carbonio, espresse come quantitativo totale in tonnellate per anno civile, rilasciate dagli impianti per ciascuna categoria di impianto
3.3 Energia in ingresso
Stima del quantitativo totale di combustibile utilizzato dagli impianti, espresso in terajoule, per anno per ciascuna categoria di impianto
3.4 Capacità totale aggregata
Stima della capacità installata totale, espressa come la somma della potenza termica nominale di tutti gli impianti per ciascuna categoria di impianto
(
1
)
Esempio di categoria: caldaie nuove di potenza superiore a 5 MWth e inferiore o pari a 20 MWth per la combustione di combustibili liquidi diversi dal gasolio.
(
2
)
1
Per i nuovi impianti di combustione medi è possibile utilizzare la potenza termica nominale totale.
(
3
)
Preferibilmente il 2019, altrimenti il 2018.
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La Decisione UE 2019/1713 riguarda la comunicazione delle emissioni di CO da impianti di combustione medi secondo la Direttiva 2015/2193, disciplinando obblighi di reporting ambientale e limiti di emissione per inquinanti atmosferici. Consulenti ambientali, autorità competenti e gestori di impianti industriali consultano questa normativa per comprendere i formati di trasmissione dati, le categorie di impianti, i valori limite di emissione (VLE) e gli obblighi di monitoraggio e comunicazione alle istituzioni europee.
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