Regime di parziale detassazione dell'indennità relativa al trattamento di fine servizio previsto dall'articolo 24 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 – Operatività del limite dei 50.000 euro su cui riconoscere il beneficio della detassazione ed applicabilità del regime anche al trattamento di fine rapporto
Come si applica il limite dei 50.000 euro per la detassazione del trattamento di fine servizio (TFS) quando il pagamento avviene in più rate, e il beneficio riguarda anche il trattamento di fine rapporto (TFR)?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 24 del decreto legge 4/2019 prevede una riduzione dell'aliquota IRPEF sul TFS che varia da 1,5 a 7,5 punti percentuali a seconda dei mesi trascorsi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Questo beneficio si applica però solo sulla parte di imponibile fino a 50.000 euro complessivi, non su ogni singola rata. Il limite di 50.000 euro rappresenta quindi un tetto massimo riferito all'imponibile fiscale totale determinato secondo l'articolo 19, comma 2-bis del TUIR, indipendentemente che il pagamento avvenga in un'unica soluzione o in più tranches secondo le modalità previste dal decreto legge 78/2010. Per quanto riguarda il TFR, la detassazione agevolata non si applica: la norma infatti menziona espressamente solo il TFS (indennità di buonuscita, premio di servizio, anzianità), escludendo il TFR. Poiché le norme fiscali agevolative richiedono interpretazione ristretta e non ammettono estensioni analogiche, il beneficio non può essere esteso oltre i confini normativi esplicitamente indicati.
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Riferimento normativo
Regime di parziale detassazione dell'indennità relativa al trattamento di fine servizio previsto dall'articolo 24 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 – Operatività del limite dei 50.000 euro su cui riconoscere il beneficio della detassazione ed applicabilità del regime anche al trattamento di fine rapporto - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 225/2024
OGGETTO: Regime di parziale detassazione dell'indennità relativa al trattamento di
fine servizio previsto dall'articolo 24 del decreto legge 28 gennaio 2019,
n. 4 – Operatività del limite dei 50.000 euro su cui riconoscere il beneficio
della detassazione ed applicabilità del regime anche al trattamento di fine
rapporto.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Ente istante (di seguito ''Ente'' o ''Istante'') chiede chiarimenti in merito al regime
di parziale detassazione previsto dall'articolo 24 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.
4 per l'indennità relativa al trattamento di fine servizio (di seguito ''TFS''), consistente
in una riduzione di 1,5 punti percentuali annui dell'aliquota d'imposta sul reddito delle
persone fisiche in funzione del decorso dei tempi di attesa previsti per l'erogazione della
prestazione.
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I dubbi dell'Istante sono relativi, in primo luogo, all'''operatività'' del limite dei
50.000 euro su cui riconoscere il beneficio della detassazione, ed in particolare, nel
caso di pagamento a rate, se l'importo massimo di 50.000 euro vada considerato su ogni
singola rata o sulla somma totale delle stesse.
Un ulteriore quesito posto dall'Istante attiene ai destinatari di tale detassazione,
ed in particolare, se essa riguardi solo i dipendenti che maturano il TFS o comprenda
anche coloro che maturino il diritto al trattamento di fine rapporto (di seguito ''TFR'')
all'atto di cessazione del rapporto di lavoro con l'ente/amministrazione di appartenenza.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In merito al primo quesito, l'Istante evidenzia che l'INPS nella circolare 30 luglio
2020, n. 90, al punto 2 specifica che «In generale, il beneficio di cui all'articolo 24 si
applica ai trattamenti di fine servizio, ossia all'indennità di buonuscita, all'indennità
premio di servizio e all'indennità di anzianità per la parte di imponibile fino 50.000
euro, come definito ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del TUIR, indipendentemente
dall'importo complessivo delle suddette prestazioni. Il beneficio si applica, sia nel caso
di pagamento della prestazione di TFS in un'unica soluzione che in forma rateale,
ossia su ogni singola rata, sulla base dei criteri espressamente indicati nel successivo
paragrafo 3».
Al riguardo, l'Istante ritiene che l'importo di 50.000 euro su cui riconoscere il
beneficio della detassazione vada considerato per ogni singola rata, sicché l'agevolazione
dovrebbe essere applicata su ogni tranche il cui importo rientri nella citata soglia,
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risultando a tal proposito irrilevante se la somma di tutte le quote determinerebbe
eventualmente lo sforamento di tale limite.
In merito al secondo quesito, l'Istante ritiene applicabile il regime di parziale
detassazione in oggetto prevista per il TFS anche ai dipendenti che abbiano maturato il
diritto all'ottenimento del TFR.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, contenente ''Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e pensioni'', all'articolo 24, rubricato ''Detassazione TFS'',
prevede che «1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai
sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di
fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a:
a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019,
a decorrere da tale data;
b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019,
a decorrere da tale data;
c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019,
a decorrere da tale data;
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d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019,
a decorrere da tale data;
e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più
dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio
2019, a decorrere da tale data.
2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile
dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro».
La relazione tecnica al disegno di legge chiarisce che la norma in esame
«prevede «a regime» un'agevolazione ai fini della tassazione delle indennità di fine
servizio corrisposte ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 che cessano il rapporto di lavoro successivamente al 31
dicembre 2018 stabilendo una riduzione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo
19, comma 2bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, crescente in funzione degli anni
che decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro all'erogazione dell'indennità
medesima. Il secondo periodo limita l'applicazione del beneficio in parola all'imponibile
dell'indennità di importo fino a 50.000 euro. Per gli imponibili di importo superiore al
predetto limite si applica l'aliquota piena».
I commi 7 ed 8 dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
dispongono, tra l'altro che con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche
«7. (...) il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio,
del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta
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unatantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo
dall'impiego è effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al
lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo
delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore
a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo
importo annuale è pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo
delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro,
in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è
pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui
al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del
secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro
mesi dal riconoscimento del primo importo annuale».
In ragione della lettera dell'articolo 24 in esame che, in base al comma 2, fa
riferimento all'imponibile del TFS, si ritiene che l'importo di euro 50.000 costituisca il
limite massimo entro il quale applicare la riduzione dell'aliquota determinata ai sensi
dell'articolo 19, comma 2bis, del Tuir, indipendentemente dall'importo complessivo del
TFS erogato.
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Ciò posto, con riferimento al primo quesito, sulla base della relazione tecnica, che
chiarisce che «Per gli imponibili di importo superiore al predetto limite [euro 50.000] si
applica l'aliquota piena», si ritiene che il limite massimo di detassazione di euro 50.000
sia riferibile all'imponibile fiscale complessivo determinato ai sensi dell'articolo 19,
comma 2€bis, del Tuir, indipendentemente dalla circostanza che il pagamento avvenga
in un unico importo annuale o in più rate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n.
78 del 2010.
Con riferimento al secondo quesito, occorre considerare che l'articolo 24 del
decreto legge n. 4 del 2019 rubricato ''Detassazione TFS'' ha espressamente previsto la
parziale detassazione esclusivamente per detto istituto, senza fare alcun riferimento al
TFR. Pertanto, si ritiene che tale regime non può essere applicato anche alle ipotesi di
erogazione del TFR.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, le norme agevolative di
carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un'esegesi
ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o
estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi
oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione
normativa (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 7 febbraio 2013, n. 2925,
ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24045).
Il presente parere è reso sulla base degli elementi, assunti acriticamente così
come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta
attuazione nel contenuto.
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IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 4/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La detassazione del TFS secondo l'articolo 24 del DL 4/2019 è un istituto agevolativo che interessa dipendenti pubblici e privati, richiedendo consulenti fiscali di verificare l'imponibile complessivo entro il limite di 50.000 euro e di distinguere tra TFS e TFR. Commercialisti devono applicare la riduzione dell'aliquota IRPEF in funzione del decorso temporale dalla cessazione, considerando il TUIR e le modalità di pagamento rateale secondo il DL 78/2010.
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