Decisione (UE) 2018/1715 del Consiglio, del 12 novembre 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2020, l'importo annuo per il 2019, la prima quota per il 2019 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2021 e 2022
Decisione (UE) 2018/1715 del Consiglio, del 12 novembre 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2020, l'importo annuo per il 2019, la prima quota per il 2019 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2021 e 2022
EN: Council Decision (EU) 2018/1715 of 12 November 2018 on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the ceiling for 2020, the annual amount for 2019, the first instalment for 2019 and an indicative and non-binding forecast for the expected annual amounts of contributions for the years 2021 and 2022
Testo normativo
14.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 286/30
DECISIONE (UE) 2018/1715 DEL CONSIGLIO
del 12 novembre 2018
relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2020, l'importo annuo per il 2019, la prima quota per il 2019 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2021 e 2022
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE
(
1
)
, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11
o
Fondo europeo di sviluppo
(
2
)
, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/323, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2018 una proposta che specifica: a) il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2020; b) l'importo annuo del contributo per il 2019; c) l'importo della prima quota del contributo per il 2019; e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2021 e 2022.
(2)
Conformemente all'articolo 52 del regolamento (UE) 2015/323, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)
A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/323, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti Fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10
o
FES per la BEI e dell'11
o
FES per la Commissione.
(4)
La decisione (UE) 2017/2171 del Consiglio
(
3
)
ha fissato il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 a 4 600 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020 è fissato a 4 900 000 000 EUR così ripartiti: 4 600 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 2
L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 è fissato a 4 700 000 000 EUR così ripartiti: 4 400 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 3
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di prima quota per il 2019 sono riportati nella tabella di cui all'allegato.
Articolo 4
La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi per il 2021 è fissata a 4 000 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI; la previsione per il 2022 è fissata a 3 500 000 000 EUR per la Commissione e a 400 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1
.
(
2
)
GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17
.
(
3
)
Decisione (UE) 2017/2171 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018 e la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021 (
GU L 306 del 22.11.2017, pag. 21
).
ALLEGATO
STATI MEMBRI
Ripartizione 10
o
FES %
Ripartizione 11
o
FES %
1
a
quota 2019 (EUR)
Totale
Commissione
BEI
11
o
FES
10
o
FES
BELGIO
3,53
3,24927
64 985 400,00
3 530 000,00
68 515 400,00
BULGARIA
0,14
0,21853
4 370 600,00
140 000,00
4 510 600,00
CECHIA
0,51
0,79745
15 949 000,00
510 000,00
16 459 000,00
DANIMARCA
2,00
1,98045
39 609 000,00
2 000 000,00
41 609 000,00
GERMANIA
20,50
20,57980
411 596 000,00
20 500 000,00
432 096 000,00
ESTONIA
0,05
0,08635
1 727 000,00
50 000,00
1 777 000,00
IRLANDA
0,91
0,94006
18 801 200,00
910 000,00
19 711 200,00
GRECIA
1,47
1,50735
30 147 000,00
1 470 000,00
31 617 000,00
SPAGNA
7,85
7,93248
158 649 600,00
7 850 000,00
166 499 600,00
FRANCIA
19,55
17,81269
356 253 800,00
19 550 000,00
375 803 800,00
CROAZIA
0,00
0,22518
4 503 600,00
0,00
4 503 600,00
ITALIA
12,86
12,53009
250 601 800,00
12 860 000,00
263 461 800,00
CIPRO
0,09
0,11162
2 232 400,00
90 000,00
2 322 400,00
LETTONIA
0,07
0,11612
2 322 400,00
70 000,00
2 392 400,00
LITUANIA
0,12
0,18077
3 615 400,00
120 000,00
3 735 400,00
LUSSEMBURGO
0,27
0,25509
5 101 800,00
270 000,00
5 371 800,00
UNGHERIA
0,55
0,61456
12 291 200,00
550 000,00
12 841 200,00
MALTA
0,03
0,03801
760 200,00
30 000,00
790 200,00
PAESI BASSI
4,85
4,77678
95 535 600,00
4 850 000,00
100 385 600,00
AUSTRIA
2,41
2,39757
47 951 400,00
2 410 000,00
50 361 400,00
POLONIA
1,30
2,00734
40 146 800,00
1 300 000,00
41 446 800,00
PORTOGALLO
1,15
1,19679
23 935 800,00
1 150 000,00
25 085 800,00
ROMANIA
0,37
0,71815
14 363 000,00
370 000,00
14 733 000,00
SLOVENIA
0,18
0,22452
4 490 400,00
180 000,00
4 670 400,00
SLOVACCHIA
0,21
0,37616
7 523 200,00
210 000,00
7 733 200,00
FINLANDIA
1,47
1,50909
30 181 800,00
1 470 000,00
31 651 800,00
SVEZIA
2,74
2,93911
58 782 200,00
2 740 000,00
61 522 200,00
REGNO UNITO
14,82
14,67862
293 572 400,00
14 820 000,00
308 392 400,00
TOTALE UE-28
100,00
100,00
2 000 000 000,00
100 000 000,00
2 100 000 000,00
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