Decisione di esecuzione (UE) 2021/1753 della Commissione del 1o ottobre 2021 relativa all’equivalenza dei requisiti di vigilanza e normativi di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1753 della Commissione del 1o ottobre 2021 relativa all’equivalenza dei requisiti di vigilanza e normativi di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/1753 of 1 October 2021 on the equivalence of the supervisory and regulatory requirements of certain third countries and territories for the purposes of the treatment of exposures in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Testo normativo
4.10.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 349/31
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1753 DELLA COMMISSIONE
del 1
o
ottobre 2021
relativa all’equivalenza dei requisiti di vigilanza e normativi di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 107, paragrafo 4, l’articolo 114, paragrafo 7, l’articolo 115, paragrafo 4, l’articolo 116, paragrafo 5, l’articolo 142, paragrafo 2, e l’articolo 391, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)
Gli enti sono tenuti a soddisfare requisiti patrimoniali in maniera che rispecchino adeguatamente i rischi assunti, rischio di credito compreso, tenuto conto del diverso contesto geografico in cui opera ciascun ente. Il rischio di credito assunto dagli enti in relazione alle esposizioni verso soggetti ubicati al di fuori dell’Unione è determinato, a parità di tutti gli altri fattori, dalla qualità del pertinente quadro normativo e della vigilanza applicabili a tali soggetti nel paese terzo d’interesse.
(2)
Gli enti devono inoltre limitare le loro esposizioni verso singoli clienti per evitare di essere esposti a un rischio di concentrazione eccessiva. Nel calcolare le loro esposizioni verso singoli clienti, gli enti possono essere autorizzati a escludere da tale calcolo determinati tipi di esposizioni verso enti. Tuttavia, quando i clienti sono situati al di fuori dell’Unione, il fatto che possano essere trattati come enti dipende anche dalla qualità del quadro normativo e della vigilanza applicati a tali soggetti nel paese terzo in questione.
(3)
Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
ha introdotto, tra l’altro, all’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013 una disposizione che conferisce alla Commissione il potere di adottare decisioni di esecuzione relative al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell’Unione, al fine di determinare il trattamento delle esposizioni a norma della parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto opportuno stabilire un elenco di paesi terzi e territori in cui i requisiti prudenziali di vigilanza e normativi sono considerati equivalenti a quelli applicati nell’Unione ai fini dell’articolo 391 di tale regolamento. Ai fini della certezza del diritto e della coerenza, è necessario includere in un’unica decisione tutte le disposizioni sull’equivalenza dei requisiti di vigilanza e normativi di paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto necessario abrogare e sostituire la decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione
(
3
)
.
(4)
L’articolo 107, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 permette agli enti di trattare le esposizioni verso le imprese di investimento, gli enti creditizi e le borse valori di paesi terzi come esposizioni verso un ente solo se il paese terzo applica al soggetto requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione.
(5)
L’articolo 114, paragrafo 7, l’articolo 115, paragrafo 4, e l’articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 fissano i fattori specifici di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico dei paesi terzi che applicano disposizioni di vigilanza e normative almeno equivalenti a quelle vigenti nell’Unione.
(6)
L’articolo 153 del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce la formula con cui calcolare, secondo il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, e specifica i parametri da utilizzare in tale calcolo, coefficiente di correlazione compreso. L’articolo 153, paragrafo 2, di detto regolamento fissa il coefficiente di correlazione applicabile ai soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario. A norma dell’articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del medesimo regolamento, per rientrare nella definizione di «soggetto di grandi dimensioni del settore finanziario» il soggetto del settore finanziario, o una delle sue filiazioni, dev’essere sottoposto alla normativa di un paese terzo nel quale si applica un sistema di vigilanza prudenziale almeno equivalente a quello vigente nell’Unione.
(7)
L’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013 consente agli enti stabiliti nell’Unione di trattare un’esposizione verso un’impresa pubblica o privata di un paese terzo come esposizione verso un ente ai fini della parte quattro di tale regolamento soltanto se l’impresa sarebbe considerata un «ente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, di detto regolamento, se fosse stabilita nell’Unione, e purché sia stata autorizzata in un paese terzo che applica requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione.
(8)
Per determinare adeguatamente le esposizioni ponderate per il rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito insito nelle esposizioni verso talune categorie di soggetti ubicati in paesi terzi, nonché il trattamento delle controparti ai fini della parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013, la Commissione ha valutato l’equivalenza delle disposizioni di vigilanza e normative dei paesi terzi alle corrispondenti disposizioni vigenti nell’Unione.
(9)
L’equivalenza è stata accertata analizzando, in base ai risultati, le disposizioni prudenziali, di vigilanza e normative vigenti nel paese terzo per sondarne la capacità di conseguire gli stessi obiettivi generali delle disposizioni prudenziali, di vigilanza e normative dell’Unione. Si annoverano in particolare tra tali obiettivi: la stabilità e l’integrità del sistema finanziario interno e mondiale nel suo complesso; l’effettiva e adeguata tutela dei depositanti e degli altri utenti dei servizi finanziari; la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza; l’indipendenza e l’efficacia della vigilanza; l’effettiva attuazione e il rispetto delle pertinenti norme convenute a livello internazionale. Per conseguire gli stessi obiettivi generali delle corrispondenti disposizioni dell’Unione, le disposizioni prudenziali, di vigilanza e normative del paese terzo dovrebbero rispettare una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovino riscontro gli elementi essenziali dei requisiti di vigilanza e normativi applicabili nell’Unione alle pertinenti categorie di enti finanziari.
(10)
Ai fini degli articoli 114, 115 e 116 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’equivalenza dovrebbe essere accertata in riferimento alle disposizioni di vigilanza e normative applicabili agli enti creditizi, in quanto queste fissano, di norma, i fattori di ponderazione del rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito.
(11)
Ai fini dell’articolo 142 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’equivalenza dovrebbe essere circoscritta alle disposizioni di vigilanza e normative applicabili alle imprese di paesi terzi la cui attività principale è equiparabile a quella di un ente creditizio o di un’impresa di investimento, secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, dello stesso regolamento, e tenendo conto della definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3.
(12)
Ai fini dell’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’equivalenza dovrebbe essere circoscritta alle disposizioni di vigilanza e normative applicabili alle imprese di paesi terzi la cui attività principale è equiparabile a quella di un ente creditizio o di un’impresa di investimento, secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, dello stesso regolamento.
(13)
Tenuto conto delle valutazioni indipendenti condotte dalle organizzazioni internazionali (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Fondo monetario internazionale e Organizzazione internazionale delle commissioni per i valori mobiliari), la Commissione ha valutato le disposizioni di vigilanza e normative di determinati paesi terzi applicabili agli enti creditizi, alle imprese di investimento e alle borse valori. Tramite questa analisi la Commissione ha potuto adottare la decisione di esecuzione 2014/908/UE che stabilisce un elenco iniziale di paesi terzi e territori considerati equivalenti in termini di disposizioni di vigilanza e normative, al fine di determinare il trattamento delle pertinenti categorie di esposizioni citate agli articoli 107, 114, 115, 116 e 142 del regolamento (UE) n. 575/2013.
(14)
L’elenco dei paesi equivalenti individuati nella decisione di esecuzione 2014/908/UE non intendeva essere né esaustivo né definitivo. Sulla base del controllo periodico dell’evoluzione delle disposizioni di vigilanza e normative di paesi terzi e territori al fine di valutarne l’equivalenza a quelle dell’Unione, tale decisione di esecuzione è stata successivamente modificata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2016/230
(
4
)
, 2016/2358
(
5
)
, 2019/536
(
6
)
e 2019/2166
(
7
)
della Commissione. Tali decisioni hanno esteso gli elenchi di paesi terzi e territori considerati equivalenti, tenendo conto delle fonti di informazione disponibili, compresa la valutazione effettuata dalle organizzazioni internazionali e successivamente dall’Autorità bancaria europea (ABE).
(15)
Dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/2166 la Commissione ha continuato a monitorare gli sviluppi pertinenti nei quadri prudenziali, di vigilanza e normativi dei paesi terzi, tenendo conto delle fonti di informazione disponibili, comprese le valutazioni effettuate dall’ABE. A seguito di una di tali valutazioni, l’ABE ha raccomandato che i quadri prudenziali, di vigilanza e normativi applicabili agli enti creditizi in Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord siano considerati equivalenti al quadro giuridico dell’Unione ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, dell’articolo 114, paragrafo 7, dell’articolo 115, paragrafo 4, dell’articolo 116, paragrafo 5, dell’articolo 142, paragrafo 2, e dell’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013.
(16)
La Commissione riconosce che la valutazione del quadro prudenziale, di vigilanza e normativo applicabile agli enti in Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord effettuata dall’ABE riguardava solo gli enti creditizi autorizzati a norma del rispettivo diritto nazionale. La presente decisione non dovrebbe pertanto applicarsi ad altri enti stabiliti in Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord.
(17)
Tenendo conto della raccomandazione dell’ABE e sulla base della propria valutazione, la Commissione ha concluso che in Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord vigono disposizioni prudenziali, di vigilanza e normative che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell’Unione agli enti creditizi. È pertanto opportuno considerare i requisiti prudenziali, di vigilanza e normativi applicati agli enti creditizi ubicati in Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, dell’articolo 114, paragrafo 7, dell’articolo 115, paragrafo 4, dell’articolo 116, paragrafo 5, dell’articolo 142, paragrafo 2, e dell’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013.
(18)
Di conseguenza è opportuno includere la Bosnia-Erzegovina e la Macedonia del Nord nei relativi elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti e disposizioni prudenziali, di vigilanza e normativi sono considerati equivalenti al regime dell’Unione ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
(19)
Dalle valutazioni effettuate finora, la Commissione ha concluso che in Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Isole Fær Øer, Giappone, Groenlandia, Guernsey, Hong Kong, India, Isola di Man, Jersey, Macedonia del Nord, Messico, Monaco, Nuova Zelanda, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svizzera e Turchia vigono disposizioni prudenziali, di vigilanza e normative che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell’Unione agli enti creditizi. È pertanto opportuno considerare i requisiti prudenziali, di vigilanza e normativi applicati agli enti creditizi ubicati in questi paesi almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, dell’articolo 114, paragrafo 7, dell’articolo 115, paragrafo 4, dell’articolo 116, paragrafo 5, dell’articolo 142, paragrafo 2, e dell’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013.
(20)
Dalle valutazioni effettuate finora, la Commissione ha concluso che in Arabia Saudita, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Giappone [limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (
Type I Financial Instruments Business Operators
)], Hong Kong, Indonesia, Messico, Singapore, Stati Uniti d’America e Sud Africa vigono disposizioni di vigilanza e normative che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell’Unione alle imprese di investimento. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e normativi che si applicano alle imprese di investimento ubicate in tali paesi terzi almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, dell’articolo 114, paragrafo 7, dell’articolo 115, paragrafo 4, dell’articolo 116, paragrafo 5, dell’articolo 142, paragrafo 2, e dell’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013.
(21)
Dalle valutazioni effettuate finora, la Commissione ha concluso che in Arabia Saudita, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Giappone, India, Indonesia, Messico, Singapore, Stati Uniti d’America e Sud Africa vigono disposizioni di vigilanza e normative che rispettano una serie di norme operative in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell’Unione alle borse valori. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e normativi vigenti per le borse valori di tali paesi terzi almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 limitatamente alle esposizioni verso borse valori ubicate in tali paesi terzi.
(22)
Gli elenchi dei paesi terzi e territori considerati equivalenti ai fini delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 non sono esaustivi. La Commissione, coadiuvata dall’ABE, continuerà a seguire regolarmente l’evoluzione delle disposizioni di vigilanza e normative dei paesi terzi e territori per aggiornare secondo necessità, a cadenza almeno quinquennale, gli elenchi dei paesi terzi e territori riportati nella presente decisione, tenuto conto, in particolare, dello sviluppo delle disposizioni di vigilanza e normative nell’Unione e sul piano mondiale e alla luce della disponibilità di nuove fonti d’informazione in materia.
(23)
Il riesame periodico dei requisiti prudenziali e di vigilanza applicabili nei paesi terzi e territori elencati negli allegati da I a VI della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà della Commissione di effettuare in qualsiasi momento, al di fuori del quadro del riesame generale, un riesame specifico di un dato paese terzo o territorio laddove l’evolversi della situazione le imponga di rivedere la valutazione del riconoscimento accordato dalla presente decisione. Questa nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell’equivalenza.
(24)
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato bancario europeo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell’allegato I della presente decisione applichino agli enti creditizi disposizioni di vigilanza e normative equivalenti a quelle vigenti nell’Unione.
Articolo 2
Equivalenza dei requisiti applicati alle imprese di investimento ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi elencati nell’allegato II della presente decisione applichino alle imprese di investimento disposizioni di vigilanza e normative equivalenti a quelle vigenti nell’Unione.
Articolo 3
Equivalenza dei requisiti applicati alle borse valori ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi elencati nell’allegato III della presente decisione applichino alle borse valori disposizioni di vigilanza e normative equivalenti a quelle vigenti nell’Unione.
Articolo 4
Equivalenza dei requisiti applicati alle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico ai fini degli articoli 114, 115 e 116 del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini dell’articolo 114, paragrafo 7, dell’articolo 115, paragrafo 4, e dell’articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell’allegato IV della presente decisione applichino disposizioni di vigilanza e normative equivalenti a quelle vigenti per gli enti creditizi nell’Unione.
Articolo 5
Equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi e alle imprese di investimento ai fini dell’articolo 142 del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini dell’articolo 142, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell’allegato V della presente decisione applichino disposizioni di vigilanza e normative equivalenti a quelle vigenti nell’Unione.
Articolo 6
Equivalenza dei requisiti applicati agli enti ai fini dell’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini dell’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell’allegato VI della presente decisione applichino disposizioni di vigilanza e normative equivalenti a quelle vigenti nell’Unione.
Articolo 7
Abrogazione
La decisione di esecuzione 2014/908/UE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 1
o
ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (
GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1
).
(
3
)
Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all’equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/230 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 41 del 18.2.2016, pag. 23
).
(
5
)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2358 della Commissione, del 20 dicembre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 348 del 21.12.2016, pag. 75
).
(
6
)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione, del 29 marzo 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 92 dell’1.4.2019, pag. 3
).
(
7
)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2166 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda l’inclusione della Serbia e della Corea del Sud negli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 328 del 18.12.2019, pag. 84
).
ALLEGATO I
ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 (ENTI CREDITIZI)
1)
Argentina
2)
Australia
3)
Bosnia-Erzegovina
4)
Brasile
5)
Canada
6)
Cina
7)
Isole Fær Øer
8)
Groenlandia
9)
Guernsey
10)
Hong Kong
11)
India
12)
Isola di Man
13)
Giappone
14)
Jersey
15)
Messico
16)
Monaco
17)
Nuova Zelanda
18)
Macedonia del Nord
19)
Arabia Saudita
20)
Serbia
21)
Singapore
22)
Sud Africa
23)
Corea del Sud
24)
Svizzera
25)
Turchia
26)
Stati Uniti d’America
ALLEGATO II
ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 2 (IMPRESE DI INVESTIMENTO)
1)
Australia
2)
Brasile
3)
Canada
4)
Cina
5)
Hong Kong
6)
Indonesia
7)
Giappone [limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (
Type I Financial Instruments Business Operators
)]
8)
Messico
9)
Corea del Sud
10)
Arabia Saudita
11)
Singapore
12)
Sud Africa
13)
Stati Uniti d’America
ALLEGATO III
ELENCO DEI PAESI TERZI DI CUI ALL’ARTICOLO 3 (BORSE VALORI)
1)
Australia
2)
Brasile
3)
Canada
4)
Cina
5)
India
6)
Indonesia
7)
Giappone
8)
Messico
9)
Corea del Sud
10)
Arabia Saudita
11)
Singapore
12)
Sud Africa
13)
Stati Uniti d’America
ALLEGATO IV
ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 4 (ENTI CREDITIZI)
1)
Argentina
2)
Australia
3)
Bosnia-Erzegovina
4)
Brasile
5)
Canada
6)
Cina
7)
Isole Fær Øer
8)
Groenlandia
9)
Guernsey
10)
Hong Kong
11)
India
12)
Isola di Man
13)
Giappone
14)
Jersey
15)
Messico
16)
Monaco
17)
Nuova Zelanda
18)
Macedonia del Nord
19)
Arabia Saudita
20)
Serbia
21)
Singapore
22)
Sud Africa
23)
Corea del Sud
24)
Svizzera
25)
Turchia
26)
Stati Uniti d’America
ALLEGATO V
ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 5 (ENTI CREDITIZI E IMPRESE DI INVESTIMENTO)
Enti creditizi:
1)
Argentina
2)
Australia
3)
Bosnia-Erzegovina
4)
Brasile
5)
Canada
6)
Cina
7)
Isole Fær Øer
8)
Groenlandia
9)
Guernsey
10)
Hong Kong
11)
India
12)
Isola di Man
13)
Giappone
14)
Jersey
15)
Messico
16)
Monaco
17)
Nuova Zelanda
18)
Macedonia del Nord
19)
Arabia Saudita
20)
Serbia
21)
Singapore
22)
Sud Africa
23)
Corea del Sud
24)
Svizzera
25)
Turchia
26)
Stati Uniti d’America
Imprese di investimento equivalenti a un «ente» quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013:
1)
Australia
2)
Brasile
3)
Canada
4)
Cina
5)
Hong Kong
6)
Indonesia
7)
Giappone [limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (
Type I Financial Instruments Business Operators
)]
8)
Messico
9)
Corea del Sud
10)
Arabia Saudita
11)
Singapore
12)
Sud Africa
13)
Stati Uniti d’America
ALLEGATO VI
ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 6 (ENTI CREDITIZI E IMPRESE DI INVESTIMENTO)
Enti creditizi:
1)
Argentina
2)
Australia
3)
Bosnia-Erzegovina
4)
Brasile
5)
Canada
6)
Cina
7)
Isole Fær Øer
8)
Groenlandia
9)
Guernsey
10)
Hong Kong
11)
India
12)
Isola di Man
13)
Giappone
14)
Jersey
15)
Messico
16)
Monaco
17)
Nuova Zelanda
18)
Macedonia del Nord
19)
Arabia Saudita
20)
Serbia
21)
Singapore
22)
Sud Africa
23)
Corea del Sud
24)
Svizzera
25)
Turchia
26)
Stati Uniti d’America
Imprese di investimento equivalenti a un «ente» quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013:
1)
Australia
2)
Brasile
3)
Canada
4)
Cina
5)
Hong Kong
6)
Indonesia
7)
Giappone [limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (
Type I Financial Instruments Business Operators
)]
8)
Messico
9)
Corea del Sud
10)
Arabia Saudita
11)
Singapore
12)
Sud Africa
13)
Stati Uniti d’America
ALLEGATO VII
Tavola di concordanza
Presente decisione
Decisione 2014/908/UE
Articolo 1
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 5
Articolo 6
—
Articolo 7
—
Articolo 8
—
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